Il reclutamento mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento non può essere equiparato a quello effettuato mediante un concorso pubblico
6 Maggio 2024|In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 23 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche, l’assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle medesime liste, stipulate sulla base delle domande presentate dagli interessati al centro per l’impiego competente. Tale selezione, secondo quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione,15 marzo 2024, n. 7068,qui annotata, deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa (Cass., 12 maggio 2017, n.11906).
Questa pronuncia merita di essere segnalata anche per la chiara e articolata motivazione e per i due, complessi, principi di diritto enunciati.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che la Pubblica amministrazione non può annullare o revocare gli atti della prova di esame, dopo che questa sia stata completata, sul presupposto della mera eccessiva complessità della stessa, per come predisposta dalla competente commissione, perché solo tale commissione può stabilirne il livello di difficoltà e, comunque, gli interessati che l’abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno ormai un diritto soggettivo al completamento della procedura e all’assunzione.
Con decreto del 30 marzo 2016 l’ATS di Pavia ha deciso di provvedere in ordine all’avviamento a selezione di personale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 1987 presso il centro per l’impiego di Pavia per la copertura di un posto di categoria B coadiutore amministrativo, a tempo indeterminato, da assegnare al Dipartimento di prevenzione veterinaria.
Contestualmente, l’ATS di Pavia ha pure stabilito che gli iscritti nella graduatoria provinciale dovessero sostenere una prova teorico pratica.
Uno solo dei 64 candidati è risultato idoneo la quale era stato poco tempo prima dipendente a tempo determinato presso il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ATS di Pavia.
La Direzione generale dell’ATS ha annullato in autotutela l’esame, in ragione dell’eccessiva complessità della prova di cui sopra rispetto a quanto previsto nel bando. Il suindicato candidato risultato idoneo alla citata procedura ha proposto ricorso al Tribunale di Pavia, chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro, previo annullamento o disapplicazione del decreto n. 137/DGI del 12 luglio 2016, con cui erano stati annullati i verbali della Commissione esaminatrice ed era stato disposto il rinnovo della procedura di valutazione o, in via subordinata, la condanna di controparte al risarcimento del danno patito.
Il Tribunale di Pavia, in principio, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione con sentenza n. 537/2016, la quale è stata riformata, sul punto, dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1038/2017, poi impugnata davanti alla Corte di cassazione, che l’aveva confermata con sentenza n. 30270/2018.
Il Tribunale di Pavia si è poi pronunciato con sentenza n. 107/2019 con la quale ha rigettato il ricorso.
Il candidato ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, ha accolto con sentenza n. 2120 del 2019.
L’ATS di Pavia ha proposto ricorso per Cassazione, che ha riconosciuto la sua infondatezza, rigettandolo.
In generale, in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, l’assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, stipulate sulla base delle domande presentate dagli interessati al centro per l’impiego competente.
Il successivo d.P.R. n. 487 del 1994 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) ha stabilito che le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
In particolare, il Capo III del d.P.R. n. 487 del 1994 ha previsto, fra l’altro, che “la selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei compatti di appartenenza…” (art. 27, comma 2) e che “le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’amministrazione o dell’ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro” (art. 27, comma 5).
Detta selezione è costituita da prove pratiche attitudinali ovvero da sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione. Essa deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta una selezione o valutazione comparativa.
In tema di procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, concernenti l’assunzione, da parte di una P.A., di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sussiste un potere della stessa P.A. di intervenire su tale procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato inizio.
In tema di avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all’assunzione del lavoratore avviato, ancorché utilmente collocato in graduatoria, sorge all’esito del completamento del procedimento, ossia dopo la valutazione positiva della prova di idoneità, ma, per la successiva costituzione del rapporto, è necessario l’intervento della volontà delle parti, con la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali.
Peraltro, ove gli atti della procedura in questione siano stati, dopo il completamento di detta prova di esame, annullati o revocati indebitamente, l’interessato può comunque ottenere dal giudice, oltre al risarcimento dei danni subiti, l’emissione di pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A. ex art. 2932 c.c., qualora tali elementi essenziali, come la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del menzionato lavoratore, siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nicola Niglio, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola nazionale dell’Amministrazione
Visualizza il documento: Cass., 15 marzo 2024, n. 7068
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