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Il limite dei tre associati in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c. si deve applicare all’intera impresa o può essere riferito a ciascuna unità produttiva separatamente?

28 Febbraio 2025|

Con ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, l’Inps sottopone alla Corte di cassazione l’interpretazione dell’articolo 2549 c.c., modificato dalla legge n. 92/2012, in relazione all’associazione in partecipazione.

Tale norma, come è noto, limita a tre il numero di associati il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro.

L’ordinanza della Cassazione 18.12.2024, n. 33058 ha posto fine alla disputa interpretativa se questo limite dovesse applicarsi all’intera impresa o se potesse essere riferito a ciascuna unità produttiva separatamente.

La Corte d’Appello aveva interpretato tale limite come riferito a ciascuna unità produttiva, mentre la Cassazione ha stabilito che il limite si riferisce all’attività produttiva dell’impresa nel suo complesso, in linea con la ratio della norma, ossia l’intento di evitare abusi sul lavoro.

Il caso concreto

Il caso vedeva contrapposti l’Inps e una società che sosteneva di poter applicare il limite di cui all’art. 2549 c.c. a ogni singola articolazione aziendale, sostenendo così la legittimità della gestione del personale. Nello specifico si trattava della gestione di n. 73 sale giochi sul territorio nazionale, la cui conduzione e gestione era affidata a n. 183 associati in partecipazione.

La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado che accoglieva l’opposizione della S.R.L. contro gli avvisi di addebito dell’INPS. Questi avvisi richiedevano il pagamento di differenze contributive per l’impiego di associati in partecipazione in numero superiore a tre, in violazione della normativa vigente.

L’INPS ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato il limite di tre associati come riferito a ciascuna unità produttiva, anziché all’impresa nel suo complesso.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, stabilendo che il limite di tre associati deve essere riferito a ciascun affare o attività produttiva dell’impresa, indipendentemente dalla suddivisione in unità produttive. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bologna per una nuova valutazione conforme al principio di diritto enunciato.

La ratio della norma

L’art. 2549 c.c., come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che: “Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.

La norma si riferisce al numero massimo di associati che possono essere impegnati in una “medesima attività“. Secondo la Corte, il riferimento contenuto nella norma alla “medesima attività” esprime proprio l’intento del legislatore di evitare abusi. L’interpretazione proposta dalla società, che avrebbe consentito di moltiplicare il limite applicandolo a ogni unità aziendale, è stata giudicata contraria alla ratio legis, ossia alla finalità antielusiva della norma stessa.

Anche la giurisprudenza di merito ha interpretato tale disposizione nel senso che il limite dei tre associati si applica all’intera attività dell’impresa e non a ciascuna unità produttiva separatamente.

Il Tribunale di Pisa, nella sentenza n. 248/2019, ha affermato che: “Visto che nel caso di specie l’impresa associante ha impegnato, in una medesima attività, un numero di associati superiore a tre, in violazione del divieto di cui all’art. 2549 co. 1 c.c., ne deriva la conversione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tutti i rapporti“.

Analogamente, il Tribunale di Treviso, nella sentenza n. 49/2018, ha chiarito che: “Per ‘medesima attività’ non può che intendersi stesso settore operativo e non certo, come opina il ricorrente, stessa unità locale o punto vendita“.

Inoltre, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013 ha fornito chiarimenti interpretativi, sottolineando che il limite si applica alla “medesima attività” dell’impresa.

Conclusioni

La decisione sottolinea l’importanza di un’interpretazione restrittiva della normativa sull’associazione in partecipazione, volta a prevenire fenomeni elusivi e a garantire la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro. Applicare il limite dei tre associati a ciascuna unità produttiva separatamente vanificherebbe l’intento del legislatore, permettendo di aggirare facilmente la disposizione.

Le imprese devono dunque considerare il limite di tre associati in partecipazione per ciascun affare o attività produttiva, non per singola unità produttiva, per evitare la trasformazione dei rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La Corte di cassazione ha fornito un’interpretazione chiara con l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle norme imperative.

Claudia Scalerandi, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 18 dicembre 2024, n. 33058

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