Il lavoro del convivente more uxorio, tra obblighi solidaristici e presunzione di onerosità
26 Agosto 2024|L’ordinanza della Corte di cassazione in commento, n. 9778 dell’11 aprile 2024, esamina il caso di una donna che, per anni, aveva prestato continuativamente attività lavorativa presso l’esercizio commerciale di proprietà dell’ex convivente more uxorio. Cessata la convivenza e la relazione more uxorio, la donna chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ex convivente, con conseguente pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dovute.
Il titolare dell’esercizio commerciale negava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che le prestazioni compiute dalla ex convivente presso l’esercizio commerciale e a vantaggio dell’organizzazione dello stesso sarebbero state sorrette unicamente dall’intento affectionis vel benevolentiae, legato alla relazione affettiva, sentimentale e di mutuo supporto al tempo esistente tra le parti, senza che l’attività lavorativa avesse mai avuto uno scopo lucrativo: da qui, la presunzione di gratuità dell’intera attività prestata in costanza di convivenza more uxorio.
La Suprema Corte, che nel caso di specie ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e riconosciuto alla lavoratrice i conseguenti diritti per l’intero periodo di svolgimento dell’attività in favore dell’ex convivente, ha richiamato alcuni propri importanti precedenti sul tema, che da diversi anni appare caratterizzato da un’interpretazione evolutiva, che si affianca alle trasformazioni delle strutture sociali cui sono stati ugualmente connesse le riforme e le nuove interpretazioni in tema di impresa familiare (artt. 230-bis e 230-ter c.c., da ultimo interessati da un’importante pronuncia del Giudice delle Leggi che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-ter c.c. e dell’art. 230-bis, comma 3, c.c. nella parte in cui non include tra i “familiari” che costituiscono l’impresa familiare anche il convivente di fatto: C. cost., 25 luglio 2024, n. 148, di prossima pubblicazione in Labor, www.rivistalabor.it, con commento di Ferreri).
Come correttamente evidenziato già da Cass., 26 gennaio 2009, n. 1833, l’ordinamento normativo e l’interpretazione giurisprudenziale hanno seguito un chiaro percorso di ridimensionamento della presunzione di gratuità dell’attività lavorativa prestata da soggetti all’interno di imprese o organizzazioni familiari, al fine di eliminare le frequenti fattispecie di abuso e di carenza di tutela collegate alla prestazione di lavoro in favore di congiunti e affini, con sostanziale perdita di qualsivoglia tutela, economica, previdenziale e contributiva, normalmente spettante al lavoratore subordinato (si veda Detomi, L’interpretazione evolutiva dell’art. 230-bis c.c. è opportuna, ma impraticabile: dubbi di legittimità costituzionale, in LG, 6, 2024, 602 ss.).
Peraltro, già Cass., 26 gennaio 2009, n. 1833, cit., aveva affermato che, in linea di principio, la presunzione di gratuità connessa all’intento affectionis vel benevolentiae ben avrebbe potuto adattarsi ad un rapporto di convivenza more uxorio che, atteggiandosi in modo del tutto simile al vincolo matrimoniale, comportasse non una mera relazione affettiva, bensì una piena comunanza di risorse e decisioni all’interno del nucleo familiare di fatto: tuttavia, la continuità, professionalità ed esclusività del contributo lavorativo reso dal convivente non potevano che escludere il carattere di gratuità e solidarietà della prestazione e ricondurre l’attività nello schema del rapporto di lavoro subordinato, con presunzione piena di onerosità (Cass., 25 gennaio 2016, n. 1266; Cass., 3 luglio 2012, n. 11089).
Del resto, lo stesso art. 230-bis c.c. configura la collaborazione nell’impresa familiare, caratterizzata peraltro da una partecipazione agli utili e alla gestione dell’impresa (prima della sentenza C. cost., 25 luglio 2024, n. 148, cit., nel caso del convivente more uxorio soltanto da una partecipazione agli utili, ex art. 230-ter c.c.; sulla questione di un’interpretazione estensiva dell’art. 230-bis c.c., prima della pronuncia appena citata, si vedano Geraci, L’art. 230 bis c.c. può estendersi anche alle coppie di fatto? La questione alle Sezioni Unite, in Labor, www.rivistalabor.it,2 marzo 2023; D’Ottavio, Il lavoro del convivente di fatto: tra principio di legalità e interpretazione retrospettiva, in GI, 6, 2023, 1358 ss.), come una fattispecie sussistente “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”, quale ad esempio il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
L’ordinanza in commento, dunque, richiamati i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, ricostruisce il corretto ragionamento logico-giuridico per l’interpretazione della fattispecie, al fine di comprendere se il rapporto debba essere inquadrato quale prestazione gratuita motivata da vincoli e scopi di esclusiva solidarietà familiare (laddove la famiglia di fatto è equiparabile a quella fondata sul matrimonio) oppure se, pur sussistente una relazione affettiva e familiare, fondata sul matrimonio o su una convivenza more uxorio, il rapporto si atteggi come uno scambio a fini lucrativi tra prestazione e retribuzione, nello schema tipico del lavoro subordinato.
La Suprema Corte approva la disamina in fatto effettuata dal Giudice di merito, confermando la rilevanza delle circostanze concrete esaminate: la lavoratrice era presente quotidianamente e continuativamente nell’esercizio commerciale del convivente; tale attività assorbiva tutte le sue energie lavorative e rendeva impossibile svolgere altre attività produttive di reddito; il contributo della lavoratrice era professionalmente qualificato e di elevato livello; la lavoratrice manteneva contatti con clienti, fornitori e soggetti terzi, atteggiandosi come un soggetto in pieno rapporto organico con l’esercizio commerciale.
E’ interessante notare come, per la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, il Giudice di merito e la Suprema Corte esaminino anche, ovviamente, l’elemento dell’eterodirezione, sulla cui asserita inesistenza si fondava principalmente la difesa dell’ex convivente titolare del negozio e presunto datore di lavoro: l’ordinanza, tuttavia, afferma che la presenza di un rapporto affettivo more uxorio incide certamente sul requisito dell’eterodirezione, fornendogli inevitabilmente una connotazione peculiare e attenuata che non può essere ignorata e rendendo sufficiente, per l’accertamento di tale aspetto della subordinazione, l’inserimento stabile della lavoratrice nell’organizzazione altrui e l’assenza di una sua autonomia gestionale dell’impresa.
L’ordinanza in commento, pertanto, dichiara sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente presunzione di onerosità di tutte le prestazioni svolte dalla lavoratrice, seppur in favore di un datore di lavoro con il quale, al tempo, vi era una relazione affettiva e familiare.
Tra i precedenti richiamati dall’ordinanza per fondare la propria motivazione ve ne sono anche alcuni in tema di attività lavorativa prestata non dal familiare (o convivente more uxorio) in favore del coniuge, convivente, parente o affine, bensì da un soggetto in favore di una struttura verso la quale possano essere ipotizzabili altri tipi di legami affettivi, solidaristici e “para-familiari”.
In particolare, la Suprema Corte ha esaminato i casi, rispettivamente, di attività lavorativa prestata dal seminarista in favore dell’Istituto Biblico presso il quale si stava formando (Cass., 20 febbraio 2006, n. 3602) e dall’adepto in favore della comunità filosofico-religiosa cui apparteneva (Cass., 28 marzo 2018, n. 7703). Anche in queste situazioni, si contrapponevano l’argomento della presunzione di gratuità di una prestazione resa per scopi solidaristici, dettati da un’adesione che avrebbe giustificato lo svolgimento di attività per fini diversi rispetto a quelli lucrativi e sinallagmatici propri del rapporto di lavoro, e la tesi dello svolgimento di un’effettiva attività lavorativa, continuativa, professionale, di rilevante apporto quantitativo e qualitativo e con pieno inserimento organizzativo, tale da integrare il principio per cui qualunque attività umana può essere svolta secondo le modalità proprie del tipo, indisponibile, del lavoro subordinato.
In entrambe le sentenze appena menzionate, la Suprema Corte ha accertato la natura subordinata e onerosa della prestazione resa, negando ogni rilevanza di presunzione di gratuità alla circostanza che la prestazione venisse resa in favore di una struttura portatrice di valori cui il lavoratore aveva in un qualche modo aderito, posto che, come noto, nemmeno per le organizzazioni di tendenza vi è alcuna deroga al dovere di inquadrare come lavoratori subordinati coloro che lavorano con le modalità proprie della fattispecie.
L’ordinanza in commento, dunque, conferma un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, volto a espandere la figura del lavoro subordinato, e oneroso, come regola e presunzione, valutando con estremo rigore le possibili eccezioni, soprattutto in tema di gratuità, e relegandole a situazioni concrete nelle quali la tutela del soggetto debole possa essere in altri modi, anche solo nel suo nucleo minimo, comunque garantita.
Sabrina Grivet Fetà, dottore di ricerca e avvocato specialista in diritto del lavoro in Reggio Emilia
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 aprile 2024, n. 9778
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