Show Info

Il danno da usura psico-fisica e la mancata fruizione delle pause lavorative nel settore pubblico-sanitario

21 Agosto 2025|

1. Introduzione: il tema del danno da usura psico-fisica nel contesto lavorativo

Sull’argomento, in generale, possono richiamarsi G. M. Marsico, Responsabilità, causalità e danno in re ipsa da mancato riposo, in www.rivistalabor.it, ,aggiornamenti, 24 novembre 2024; F. Rondina, La Suprema Corte conferma la ripartizione dell’onere probatorio in caso di violazione dell’art. 2087 c.c. dovuto a “superlavoro”, ivi, aggiornamenti, 4 gennaio 2023.

Il concetto di usura psico-fisica ha assunto negli ultimi anni un rilievo crescente nella giurisprudenza del lavoro, specie in connessione con il rispetto degli obblighi datoriali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 2087 c.c. La pronuncia in esame affronta in modo diretto la questione della risarcibilità del danno subito da lavoratori del comparto sanitario pubblico per la reiterata violazione del diritto alla pausa lavorativa giornaliera, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20249 del 19 luglio 2025, qui annotata, nel respingere il ricorso dell’ente datore di lavoro, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva accolto la domanda risarcitoria dei lavoratori, fondata sulla mancata fruizione della pausa minima durante i turni superiori alle sei ore, protrattasi per oltre un decennio.

La decisione si inserisce nel solco tracciato da un orientamento giurisprudenziale che, pur negando la configurabilità di danni in re ipsa, riconosce la possibilità per il giudice del merito di accertare l’esistenza di un danno da usura mediante il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, purché vi sia allegazione sufficiente dei fatti generatori e un accertamento motivato.

2. I fatti di causa

La vicenda ha origine dall’azione promossa da un gruppo di lavoratori dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria A.A., i quali avevano ottenuto, con sentenza del Tribunale di Velletri n. 501/2021, il riconoscimento del diritto a fruire della pausa lavorativa minima giornaliera (di almeno dieci minuti) per ciascun turno superiore alle sei ore, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003.

Nel giudizio di appello, i lavoratori avevano esteso la domanda anche alla liquidazione del danno da usura psico-fisica, ritenendo che la sistematica omissione delle pause previste per legge avesse inciso negativamente sul loro benessere e integrità psicofisica.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1842/2023, accolse l’appello e condannò l’amministrazione al risarcimento del danno, valorizzando la reiterazione e la gravità dell’inadempimento datoriale e riconoscendo, in via presuntiva, l’esistenza di un danno conseguente all’omessa pausa in turni continuativi per circa dieci anni.

L’amministrazione proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi:

  • l’assenza di prova del danno da parte dei lavoratori (violazione degli artt. 2087 e 1218 c.c.);
  • l’inammissibilità di un danno “automatico” (ex art. 1223 e 2059 c.c.);
  • il vizio di motivazione apparente in relazione al quantum.

3. La decisione della Corte di Cassazione

La Corte, con l’ordinanza n. 20249/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando integralmente la sentenza della Corte territoriale.

Sul primo e secondo motivo, congiuntamente trattati, la Cassazione ha ricordato che il nostro ordinamento non ammette una responsabilità in re ipsa, ovvero la configurazione automatica di un danno in assenza di allegazione e prova, e che il lavoratore è in linea generale tenuto a fornire la prova del pregiudizio e del nesso causale. Tuttavia, ha precisato che tale principio non è stato violato nel caso di specie.

L’elemento dirimente, secondo la Corte, è che era già passata in giudicato la violazione dell’art. 8 del D.Lgs. 66/2003, ovvero dell’obbligo di garantire una pausa di almeno 10 minuti in turni superiori alle sei ore, per un arco temporale di dieci anni. Su tale base, la Corte d’Appello ha ritenuto accertato l’an della responsabilità datoriale e ha valorizzato la gravità, continuità e sistematicità dell’inadempimento per fondare, in via presuntiva, la sussistenza del danno psico-fisico.

4. L’accertamento presuntivo del danno: legittimità e limiti

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione in commento è la valorizzazione del potere del giudice di merito di accertare l’esistenza di un danno mediante presunzioni semplici, purché queste siano fondate su fatti allegati e documentati.

La Corte afferma chiaramente che, nel caso in esame, non si è proceduto ad alcun riconoscimento automatico del danno (danno in re ipsa), bensì a un giudizio argomentato che ha collegato logicamente:

  • la gravità dell’inadempimento datoriale, in violazione di una norma di legge (art. 8, D.Lgs. 66/2003);
  • la protrazione nel tempo di tale inadempimento (dieci anni);
  • la sfera giuridica compromessa (benessere psicofisico dei lavoratori);
  • l’idoneità oggettiva dell’omissione a generare un pregiudizio significativo.

Il giudizio della Corte d’Appello, dunque, è stato ritenuto non solo conforme ai canoni probatori ma anche insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di una valutazione fattuale argomentata, coerente con i principi dell’art. 111 Cost.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è particolarmente significativo:

«La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 D.Lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui esistenza può, in presenza di valida allegazione sul punto, essere stabilita dal giudice anche tramite il ricorso a presunzioni. Il relativo accertamento, qualora debitamente motivato in maniera conforme al disposto dell’art. 111 Cost., non è più sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità».

5. La liquidazione del danno: motivazione e riscontro documentale

Quanto al terzo motivo di ricorso – la pretesa nullità della motivazione per difetto di argomentazione sul quantum – la Cassazione ha escluso che sussistesse alcun vizio motivazionale.

La Corte ha evidenziato come il giudice di appello avesse motivato congruamente la liquidazione del danno, facendo riferimento:

  • al numero di pause non fruite nel decennio oggetto di giudizio;
  • ai dati ricavabili dalle buste paga dei lavoratori;
  • alle tabelle retributive contrattuali;
  • ai conteggi allegati dalle controparti, la cui validità era stata riscontrata nel merito.

Tale argomentazione è stata ritenuta idonea a fondare la decisione risarcitoria, smentendo le censure di natura apparente sollevate dal ricorrente.

6. Il precedente giurisprudenziale e il valore sistemico della pronuncia

La pronuncia n. 20249/2025 si inserisce in una linea giurisprudenziale che ha già affermato la possibilità di ravvisare, in via presuntiva, un danno da usura psico-fisica in presenza di violazioni sistemiche delle condizioni di lavoro previste per legge.

Le conclusioni adottate risultano coerenti con il ragionamento svolto dai giudici di legittimità che hanno riconosciuto l’ammissibilità della prova presuntiva del danno esistenziale derivante da turni di lavoro continuativi senza riposi e che hanno sottolineato il valore della continuità e reiterazione della condotta inadempiente nella qualificazione della responsabilità contrattuale del datore.

Il carattere “usurante” del comportamento datoriale viene quindi dedotto non da una semplice violazione formale ma da un insieme di circostanze materiali e croniche che, per la loro durata e incidenza, comportano un pregiudizio alla salute.

La sentenza richiama anche l’importante precedente in tema di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e prova del danno, secondo cui, in presenza di reiterate violazioni di norme poste a tutela della salute, il danno può essere riconosciuto anche in via presuntiva, specie quando il datore non dimostri l’adozione di misure idonee a prevenire i rischi.

7. Considerazioni conclusive: verso un rafforzamento delle tutele giurisprudenziali

La pronuncia in esame si distingue per chiarezza e rigore logico nell’affrontare un tema delicato: la risarcibilità del danno da condizioni lavorative usuranti in assenza di prova clinica diretta, ma con apprezzamento di elementi oggettivi e presuntivi.

In questo senso, la Cassazione non deroga al principio della necessità della prova del danno, ma conferma che la valutazione dell’an e del quantum può essere condotta dal giudice del merito sulla base di presunzioni, purché:

  • vi sia una allegazione puntuale;
  • l’inadempimento sia grave, protratto e sistematico;
  • vi sia una motivazione articolata che dia conto del percorso logico-giuridico seguito.

La decisione valorizza in particolare il ruolo del giudice del merito, che non solo è titolare dell’istruttoria e del vaglio probatorio, ma diventa anche custode della coerenza costituzionale dell’intero impianto risarcitorio, in ossequio all’art. 111 Cost.

8. Riflessioni pratiche e sistemiche

Dal punto di vista applicativo, la sentenza n. 20249/2025 può avere effetti significativi nei settori pubblici e privati dove le pause lavorative vengono sistematicamente trascurate, in particolare nei contesti sanitari, assistenziali e di emergenza, nei quali il rispetto dei tempi di recupero è essenziale non solo per la salute dei lavoratori ma per la sicurezza degli utenti.

La possibilità di agire per il riconoscimento del danno da usura psico-fisica si consolida, a condizione che:

  • l’inadempimento del datore sia documentato e non contestato (come nel caso del passaggio in giudicato);
  • il danno sia allegato con sufficiente concretezza (ad esempio indicando il periodo, la tipologia del turno, gli effetti soggettivi subiti);
  • l’accertamento sia effettuato nel rispetto della motivazione costituzionalmente adeguata.

In questo senso, si delinea una configurazione avanzata di tutela risarcitoria del lavoratore, che, pur mantenendo l’onere probatorio, può giovarsi di una prova presuntiva fondata su elementi oggettivi, specie quando si tratti di condotte datoriali sistematiche e reiterate.

La sentenza può quindi essere letta anche come un segnale di rafforzamento dell’effettività dell’art. 2087 c.c. – spesso considerato una clausola generica – che invece, in combinato disposto con la normativa speciale (come l’art. 8 del D.Lgs. 66/2003), acquista una valenza concreta, attuativa e giustiziabile.

In definitiva, l’ordinanza n. 20249 del 2025 costituisce un importante punto fermo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di tutela della salute psico-fisica del lavoratore, risarcibilità del danno da stress lavorativo e condizioni usuranti.

Conferma che non è sufficiente una mera invocazione del diritto al riposo, ma è altrettanto vero che un comportamento aziendale illegittimo, se reiterato e documentato, può costituire base oggettiva per una presunzione giuridicamente valida di danno.

Una decisione che si inserisce nel percorso evolutivo di interpretazione sistemica dei diritti fondamentali del lavoratore, e che riafferma la centralità del riposo e della salute come valori costituzionalmente protetti e concretamente azionabili anche in sede civilistica.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 19 luglio 2025, n. 20249

Scarica il commento in PDF

L'articolo Il danno da usura psico-fisica e la mancata fruizione delle pause lavorative nel settore pubblico-sanitario sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.