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I redditi per il calcolo della pensione forense di vecchiaia sono quelli coperti dalla contribuzione effettivamente versata

30 Ottobre 2025|

Premessa

Con una serie di sentenze “gemelle” (le nn. 22849/2025, 22850/2025, 22851/2025, 23312/2025 e 23485/2025), pubblicate il 7 agosto 2025 le nn. 22849, 22850, 22851, il 15 agosto 2025 la n. 23312  e il 18 agosto la n. 23485, alle quali ha poi fatto seguito la n. 24443 del 03.092025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dopo aver affermato il diritto del pensionato alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 (secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, pari al 21,1%, diversamente da come operato da Cassa Forense, a partire dal 1981 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981, pari al 18,7%), ha accolto la posizione dell’ente previdenziale,  disponendo il rinvio ai diversi collegi di merito di seconde cure, che dovranno applicare il seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2, legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18 comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.

Per ragioni di economia redazionale in questa sede annoteremo solamente la sentenza n. 23312 del 15.08.2025, che viene pubblicata unitamente alla sentenza più recente n. 24443 del 03.09.2025.

Il fatto

Non riformando la sottostante decisione di prime cure, la Corte d’appello di Milano confermava l’accoglimento della domanda tesa alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo dell’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), in conformità a quanto operato da Cassa Forense.

Ad avviso del collegio distrettuale, l’art. 27, ult. co., della legge n. 576/1980 trovava applicazione anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e né la riliquidazione poteva essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.

In detto ragionamento, i giudici di seconde cure ritenevano non applicabile retroattivamente (essendo stato approvato nel 2006) il Regolamento della Cassa che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva.

Coerentemente con questa posizione, la Corte territoriale respingeva la domanda di Cassa Forense di condanna al pagamento delle differenze contributive dovute in relazione al maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato.

La posizione di legittimità

Avverso la sentenza, l’Ente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, così sintetizzabili.

Con il primo motivo veniva dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 10, 15, 16, 26, e 27 della legge n. 576/1980 e dell’art. 2116 c.c., per non avere la Corte distrettuale ritenuto che la rivalutazione dei redditi decorresse dal 1980. Con il secondo motivo veniva a sua volta dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 10, 11 e 19 sempre della legge n. 576/1980 e dell’art. 3, co.9, della legge n. 335/1995, per avere la Corte distrettuale respinto la domanda di Cassa Forense di pagamento dei contributi non versati, negando così che si trattasse di omissione contributiva.

Con il terzo motivo veniva invece dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 della legge n. 576/1980, per avere la Corte di merito riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980. Con il quarto motivo veniva infine dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 2116 c.c., degli artt. 2, 10 e 19 della legge n. 576/1980 e dell’art. 3, co. 9, della legge n. 335/1995, in relazione al Regolamento di Cassa Forense del 16.12.2005 (approvato nel 2006), per avere la Corte distrettuale erroneamente validato ai fini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale.

Respinte in via preliminare le sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso (ritenuto sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata), la sentenza in commento ha ritenuto invece infondato il primo motivo di ricorso.

La Corte di legittimità, sul punto, rileva che in analoghe fattispecie (nelle quali era stata appunto chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi, era stato affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art. 27, co. 4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge medesima (id est, il 1980), e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979 (cfr. Cass. n. 9698/2010, n. 16585/2023, n. 27609/2024).

Tutte queste richiamate decisioni poggiano sul rilievo contenuto nella sentenza delle sezioni unite n. 7281/2004 e, quindi, diversamente da quanto sostenuto da Cassa Forense, l’art. 27, co. 4, della legge n. 576/1980 è norma non di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore di detta legge, bensì anche a quelle liquidate dopo.

Del resto, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore (id est, dal 1982), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980, interpretazione questa in alcun modo smentita dalla richiamate decisione delle sezioni unite n. 7281/2004, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980.

A ben vedere, infatti, tale sentenza ha riguardato la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art. 16, co. 1 e non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), sui quali calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Infatti, atteso che le pensioni regolate dalla legge n. 576/1980 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che “la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente.”

Più nel dettaglio, la medesima decisione spiega che, facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del c.d.a. della Cassa emessa il medesimo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno precedente.

Nella fattispecie oggetto di scrutinio, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto (previa delibera del c.d.a. di Cassa Forense), ma di rivalutare i redditi, prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.

Una conferma in tal senso è all’evidenza rinvenibile nell’art. 27, co. 2, della legge in esame, in base al quale la prima tabella di cui all’art. 15, co. 2 (ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal c.d.a. della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT) è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della medesima legge. Orbene, la prima tabella doveva essere quindi redatta entro il 12.02.1981 e conseguentemente la medesima non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.02.1981.

Tra l’altro, a tutto ciò argomentato non osta il D.M. 30.09.1982 che fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni, sia dei redditi, dal 1981; del resto, la delibera di Cassa Forense ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente e non può quindi incidere sul criterio normativo primario posto dall’art. 27, co. 4, della legge in tema di decorrenza della prima rivalutazione.

Come già affermato nelle richiamate pronunce n. 9698/2010 e n. 16585/2023, trattandosi all’evidenza di atto regolamentare, il medesimo ben può essere disapplicato laddove contrario alla norma primaria, ossia l’art. 27, co. 4, della legge n. 576/1980.

La sentenza in commento ritiene invece fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente attesa la loro intima connessione.

Ad avviso del collegio di legittimità, non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente, per così dire neutra (ovvero irrilevante), ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva, essendo al contrario parte integrante del reddito, del quale condivide la medesima natura; di conseguenza, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, “importa non il reddito dichiarato ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato”.

Del resto, che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo (nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo), emerge in modo chiaro dalla struttura della legge n. 576/1980, il cui art. 16, co. 4, infatti, prevede che il contributo soggettivo minimo è aumentato periodicamente in relazione alla variazione dell’indice ISTAT. Per il contributo soggettivo (ex art. 10, co. 1), invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo, viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).

Orbene, se sono stati versati contributi (ex art. 10, co. 1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, in quanto parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), deve inevitabilmente concludersi per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva che, rileva in sede scrutinata non ai fini del profilo sanzionatorio (art. 18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art. 2) e misura della pensione; un tale inadempimento non può essere “sanato” per il fatto che sono stati, poi, pagati i contributi di cui all’art. 10, co. 1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell’art. 11.

Nella fattispecie oggetto di giudizio rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui alla sola lett. a) dell’art. 10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia.

La sentenza in commento, sancito l’inadempimento dell’obbligazione contributiva, si pone il quesito se tale inadempimento (parziale) possa incidere sulla misura della pensione (di vecchiaia, la quale, ai sensi dell’art. 2, co. 1, della legge n. 576/1980, è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione).

In sede di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5672/2012, n. 7621/2015, n. 15643/2018, n. 30421/2019, n. 694/2021), in relazione all’“effettiva contribuzione”, è già stato affermato che questa non ha il significato di “integrale”, con la conseguenza che, seppur “parziale”, serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva.

Va vi è di più.

Nelle medesime pronunce è stato affermato che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

Più in particolare, con la sentenza n. 5672/2012 è stato chiarito che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si fa “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” Ancora, la sentenza n. 15643/2018, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri, incentrata sull’art. 2 l. n. 773/82, che ha un testo identico a quello dell’art. 2 l. n. 576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo effettiva “introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione “effettivamente” versata”.”

Di conseguenza, emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini Irpef, è soltanto quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi, conclusione questa che non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui (non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica) la misura del reddito denunciato ai fini Irpef è da rapportare ai contributi effettivamente versati.

Se, come nella fattispecie oggetto di scrutinio, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici, senza che venga meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione -pensione di vecchiaia- (sul punto v. Corte Cost. n. 67/2018).

La sentenza in commento rileva che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo (nelle quali è com’è noto più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione), è stato mai sostenuto che questo abbia introdotto un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico; la pensione continua infatti ad essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria (quali sono il contributo soggettivo di cui all’art. 10, co. 2, lett. b, e il contributo integrativo dell’art. 11) conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.

In ragione quindi dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di un tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata. Ed inoltre proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art. 2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.

Inammissibile e infondato è stato infine dichiarato il quarto motivo di ricorso.

Inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento di Cassa Forense del 16.12.2005, atteso il fatto che, alla luce del costante orientamento di legittimità, i Regolamenti adottati da Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Conseguentemente, il sindacato di legittimità è limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. (v. Cass. sent. n. 8592/2025, n. 27541/2020).

A ben vedere, infatti, il motivo di che trattasi, seppur citando nella rubrica l’art. 1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata.

Infondato, invece, laddove deduce che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art. 2 della legge n. 576/1980.

Sul punto valgano le precedenti pronunce di legittimità, con le quali è stato affermato che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva (v. Cass. sent. n., 5672/2012, n. 7621/2015, n. 15643/2018, n. 30421/2019, n. 694/2021).

Da qui, pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano, con rinvio al medesimo giudice, in diversa composizione, è l’enunciazione del già richiamato principio di diritto.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza i documenti: Cass., 15 agosto 2025, n. 23312; Cass., 3 settembre 2025, n. 24443

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