Ferie e malattia per salvare il comporto
28 Maggio 2025|Premessa
Con l’ordinanza n. 9831 del 15 aprile 2025, la Corte di Cassazione riesamina la controversa questione dell’interazione tra il godimento delle ferie e l’assenza per malattia ai fini del calcolo e dell’interruzione del periodo di comporto. La pronuncia ribadisce le condizioni indispensabili affinché la richiesta del lavoratore di fruire delle ferie durante un periodo di assenza per malattia possa sospendere il decorso del comporto, evidenziando la necessità che tale richiesta sia formulata quando lo stato di malattia è già in atto e specificamente finalizzata a tale scopo.
Il fatto
Una lavoratrice veniva licenziata per superamento del periodo di comporto.
Il contrasto si rilevava sulla computabilità di un periodo di malattia (dal 13 al 19 dicembre 2018).
In data 10 dicembre 2018, mentre era regolarmente in servizio (essendo rientrata il 3 dicembre), la lavoratrice aveva richiesto informalmente delle ferie, che il datore di lavoro aveva rifiutato adducendo motivate esigenze organizzative. Nella specie, una significativa scopertura di personale.
La lavoratrice si assentava nuovamente per malattia a partire dal 13 dicembre, ma in questa occasione non formulava una nuova richiesta di conversione dell’assenza in ferie. Ciò detto, la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento, assumendo che il periodo di malattia in questione fosse computabile ai fini del comporto, dato che la richiesta di ferie era stata avanzata quando la lavoratrice non era malata e non era stata poi reiterata durante la successiva malattia per interrompere il comporto. Avverso tale decisione, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza d’appello e per l’effetto la legittimità del licenziamento. Essa ha applicato il principio stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 616/1987, per cui il lavoratore può chiedere di mutare il titolo della propria assenza (da malattia a ferie o viceversa).
Tuttavia, ha precisato che l’esercizio di tale facoltà, specialmente quando finalizzato a interrompere il decorso del periodo di comporto, è subordinato a due condizioni cumulative, entrambe assenti nel caso di specie. In primo luogo, lo stato di malattia deve essere in atto: la richiesta di fruire delle ferie per sospendere il comporto deve essere presentata dal lavoratore quando questi si trovi già in una condizione di malattia.
Non è quindi ammissibile una richiesta formulata in via preventiva, se la malattia non è ancora insorta, neanche una richiesta “a consuntivo” per imputare retroattivamente a ferie un’assenza già verificatasi per malattia. In secondo luogo, il lavoratore deve esprimere chiaramente la volontà di convertire l’assenza per malattia in ferie (o, se la malattia insorge durante le ferie, di convertirle in malattia, dandone tempestiva comunicazione al datore).
Nella fattispecie concreta, la Cassazione ha osservato che la lavoratrice aveva richiesto le ferie il 10 dicembre 2018, quando era in servizio e non in malattia. Ne discende che tale richiesta doveva essere valutata dal datore di lavoro secondo i criteri ordinari dell’art. 2109 c.c., che impongono un bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore, senza che in quel frangente sussistesse un onere di motivazione “rafforzato” per il datore in relazione al rischio di superamento del comporto, poiché la malattia non era in corso.
La Corte d’Appello aveva ritenuto giustificato il diniego datoriale per concrete ragioni organizzative, e tale valutazione di merito, essendo adeguatamente motivata, non era sindacabile in sede di legittimità.
Per la Suprema Corte l’elemento dirimente è stato che, una volta sopraggiunto il nuovo stato di malattia (dal 13 dicembre), la lavoratrice non aveva formulato una nuova e specifica richiesta di fruire delle ferie residue al fine di sospendere il decorso del comporto. Benché il lavoratore assente per malattia abbia la facoltà di chiedere le ferie maturate per tale scopo – e il datore, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, debba considerare tale richiesta con particolare attenzione all’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, potendo opporre un diniego solo per ragioni organizzative concrete ed effettive (come statuito da Cass. n. 5078/2009 e Cass. n. 27392/2018) – tale facoltà deve essere esercitata dal lavoratore durante lo stato di malattia e prima che il comporto sia scaduto. In difetto di una richiesta di tal fatta, il datore di lavoro non era tenuto a concedere d’ufficio le ferie, tantomeno la lavoratrice poteva pretendere un’autorizzazione successiva delle assenze per malattia a titolo di ferie.
Conclusioni
L’ordinanza di che trattasi si inserisce nell’ambito di una giurisprudenza ampiamente arata attenta a ponderare il diritto del lavoratore alla salute e alla conservazione del posto con le esigenze organizzative dell’impresa.
Pur ammettendo la possibilità per il lavoratore di utilizzare le ferie come strumento per evitare il superamento del periodo di comporto, la Cassazione ne circoscrive l’ambito di esercizio. Dal che se ne trae che tale facoltà non opera automaticamente, ma richiede un’attivazione specifica e tempestiva da parte del lavoratore: la richiesta di conversione dell’assenza per malattia in ferie deve essere formulata quando lo stato patologico è in corso e prima che il comporto si sia esaurito.
Solo in presenza della delineata condizione, il datore di lavoro è tenuto a una valutazione che tenga conto del fondamentale interesse del dipendente al mantenimento del rapporto, potendo giustificare un eventuale diniego solo con ragioni organizzative concrete, attuali e debitamente provate. La pronuncia rappresenta, pertanto, la rilevanza del comportamento corretto di entrambe le parti nel gestire situazioni così serie ricomprendenti il diritto alla salute, il diritto alle ferie e la continuità del rapporto di lavoro.
Giovanni Gambino, dottore in giurisprudenza
Visualizza il documento: Cass, ordinanza 15 aprile 2025, n. 9831
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