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Esposizione a campi elettromagnetici da videoterminale e malattia professionale: nessun indennizzo spetta al lavoratore

17 Ottobre 2025|

L’ordinanza in commento, Cass., Sez. Lav., 30 luglio 2025, n. 21952, affronta, in tema di malattia professionale, la dibattuta questione del rapporto tra malattie tabellate e onere della prova dell’esposizione al rischio del lavoratore.

Preliminarmente si richiama la differenza – in termini di presunzione legale e onere probatorio – tra malattie professionali tabellate, relative a lavorazioni tipicamente dannose, contemplate dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. e aggiornate in base alle acquisizioni della scienza medica, e non tabellate.

Per quelle tabellate sussiste una presunzione (relativa) di eziologia professionale che fa presumere la causa professionale della patologia, invertendo l’onere della prova a carico dell’INAIL che può dimostrare la causa extralavorativa o l’inidoneità dell’attività lavorativa a causare la malattia. In questi casi, dunque, il lavoratore non ha l’onere di provare il nesso causale tra la lavorazione tabellata e la malattia ma l’effettiva esposizione alla lavorazione nociva e la contrazione della malattia collegata.

Contrariamente per quelle non tabellate il lavoratore ha l’onere di provare l’origine professionale della patologia di cui è affetto ai fini del riconoscimento dell’indennizzo INAIL.

Sul punto, per approfondimenti si richiamano, tra i tanti,  L. PELLICCIA, In caso di malattia professionale (tabellata), qualora manchi la prova dell’esposizione al fattore nocivo va escluso il nesso causale e, quindi, l’indennizzabilità dell’evento, in www.rivistalabor.it, 22 Gennaio 2025, a commento di Cass., ordinanza 25 novembre 2024, n. 30269 e dello stesso autore, Risarcimento del danno da malattia professionale: il nesso di causalità deve essere provato secondo il canone del «più probabile che non», sempre in www.rivistalabor.it, 12 Febbraio 2025, a commento di Cass. n. 30269/2024; di peculiare interesse, altresì, il contributo di F. MOLINARO, La presunzione tabellare per la malattia professionale: non è sufficiente che la patologia sia prevista in tabella, in www.rivistalabor.it, 8 novembre 2022, a commento di Cass., 11 ottobre 2022 n. 29578.

Nel caso di specie, una lavoratrice videoterminalista – con mansioni di capo ufficio e addetta al servizio crediti – agisce nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento della rendita per la malattia professionale – carcinoma tiroideo – asseritamente connessa all’attività lavorativa svolta e in particolare all’esposizione a radiazioni/campi elettromagnetici da videoterminali(VDT).

La Corte d’Appello territorialmente competente, in linea con il giudice di prime cure, ha rigettato il gravame proposto dalla lavoratrice tenuto conto dell’esito della CTU medico legale esperita per accertare l’esposizione qualificata della dipendente al rischio lavorativo contestato.

Ricorre in cassazione la lavoratrice deducendo la violazione e falsa applicazione di svariate norme (in particolare, del D.M. 27/04/2004 e delle precedenti tabelle, degli artt. 40 e 41 cod. pen., degli artt. 1362 e segg. cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 21 della legge n.422/2000, dell’art. 2697 cod. civ. e artt. 112 e 115 cod. proc. Civ. e degli artt. 2727 e segg. cod. civ) nonché l’omessa e illogica motivazione su fatto decisivo per il giudizio con particolare riguardo all’interpretazione delle tabelle ministeriali e al ruolo del CTU che in tali giudizi riveste un ruolo indiscutibilmente determinante per l’organo giudicante.

La ricorrente, in particolare, censura l’esito contradditorio della CTU medico legale che riconosce la natura tabellata della malattia (D.M. 27/04/2004, gruppo VI, n.15) ed al contempo esclude la presunzione legale che ne deriva, superabile esclusivamente in presenza di una causa extralavorativa della malattia.
Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto, per la patologia tumorale addotta dalla lavoratrice, che la lavorazione denunciata non fosse tabellata in assenza di prova concreta e rilevante dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Le risultanze del CTU medico – legale, avvalorate dai principali studi internazionali di riferimento sui rischi per la salute pubblica legati ai campi elettromagnetici (OMS del 2007 e IARC del 2002)  ribadiscono che, in base alla lavorazione cui era addetta la lavoratrice, «le caratteristiche dei VDT utilizzati e della modalità di svolgimento delle prestazioni» escludessero l’esposizione «rilevante» a radiazioni e campi elettromagnetici.
Seppure ribadito dalla Suprema Corte l’esonero del lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia asserita, resta a carico del lavoratore provare di essere stato adibito alla lavorazione nociva per avvalersi della presunzione legale. Nel caso di specie la lavoratrice avrebbe dovuto provare di aver contratto una malattia tabellata, di aver svolto una lavorazione che «rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta» e dunque ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. L’esposizione ai raggi X generati dai videoterminali a tubo catodico in concreto utilizzati dalla ricorrente non può qualificarsi esposizione a radiazione ionizzante.
Trattasi per la Suprema Corte di «mero dissenso diagnostico» formulato dal lavoratore per gli esiti della CTU che «si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice rispetto alle conclusioni del CTU», senza addurre a supporto del differente convincimento alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza medica.
Resta priva di fondamento giuridico la violazione della presunzione legale contestata in materia di malattia professionale tabellata così come la tesi della «genesi multifattoriale della neoplasia». Pur applicabile nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali il principio di equivalenza causale (art. 41 c.p.) secondo cui la tutela in favore del lavoratore sorge se l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente, non esclusiva o prevalente, della malattia, nel caso in esame gli agenti patogeni lavorativi erano privi di efficacia causale, riscontrandosi, invece, tale efficacia nei fattori extralavorativi.

La pronuncia in commento ha il merito di chiarire alcune questioni giuridiche dibattute riaffermando la complessità di riconoscere malattie professionali connesse all’esposizione a campi elettromagnetici da VDT e il principio secondo cui non sussiste efficacia causale se la patologia è imputabile esclusivamente a fattori extralavorativi, come nel caso di specie.

Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 30 luglio 2025, n. 21952

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