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Welfare aziendale: chiarimenti dal Fisco

30 April 2021|

Le somme erogate quali borse di studio, non commisurate al raggiungimento di risultati eccellenti, sulla base del piano welfare predisposto non possono rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità.
Circa il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel primo anno, il lavoratore può cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro (Agenzia Entrate - risposta 30 aprile 2021, n. 311).