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Sulla decadenza ex art. 32, l. n. 183/2010 nel rapporto di agenzia

23 January 2025|

Ennesima pronuncia della Corte di Cassazione in tema di decadenza ex art. 32, l. 183/10, che ha condotto ad un vivace ed articolato dibattito giurisprudenziale. Si è infatti dibattuto in merito all’operatività della stessa in caso di accertamento di una somministrazione fraudolenta di manodopera, giungendo da ultimo a ritenerla non operante in assenza di un esplicito atto di disconoscimento del rapporto proveniente dal dissimulato datore di lavoro (cfr., da ultimo, Cass., (Ord.) 8 marzo 2024, n. 6266, in www.rivistalabor.it., 27 giugno 2024, con nota di M.SALVAGNI, L’evoluzione giurisprudenziale sul regime della decadenza  nella fattispecie  dell’appalto illecito in caso di licenziamento a non domino, cui si rinvia anche per più completi riferimenti).

Allo stesso modo, non si ritiene che la decadenza operi in caso di trasferimento d’azienda (ovvero altre fattispecie traslatorie ex art. 2112 c.c.) nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda la prosecuzione del rapporto in capo al cessionario, posto che non viene messa in discussione la legittimità del licenziamento del cedente ma, appunto, la mancata assunzione da parte del cessionario (Cass., 8 aprile 2019, n. 9750).

L’ordinanza qui in commento (Cass., 29 agosto 2024,n. 23348) ha individuato una ulteriore fattispecie nella quale non opera la decadenza di cui alla norma in parola, quella riferita alla cessazione del rapporto di agenzia. È noto come l’estinzione dello stesso dia frequentemente luogo a contenziosi in merito alla debenza dell’indennità di preavviso, di quella suppletiva di clientela, etc.

Non si tratta di ipotesi nelle quali è possibile chiedere il ripristino del rapporto, non essendo il contratto di agenzia sussumibile nell’alveo della subordinazione, ma ciò ha comunque indotto una parte della giurisprudenza di merito – tra cui quella che ha condotto, nel caso qui in esame, al giudizio di legittimità – a ritenere applicabile la decadenza.

Con una articolata motivazione, la pronuncia esclude detta operatività sotto vari profili.

In primo luogo, l’art. 32, comma 3, lett. b), l. 183 cit. è riferito al “recesso del committente nei rapporti di collaborazione continuata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del Codice di procedura civile” e detta ultima norma si riferisce ad una pluralità di rapporti aventi tra loro caratteri comuni ma pur sempre distinguibili (“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato“).

Ebbene, la questione che la Corte ha risolto nel senso della non operatività della decadenza consisteva nello stabilire se il rinvio, pur esplicito, all’art. 409, numero 3, c.c., fosse riferibile a tutte le fattispecie ivi previste, o se dovesse darsi rilevanza alle sole collaborazioni coordinate e continuative.

Ritenuta la norma di carattere eccezionale, anche per le rilevantissime conseguenze connesse alla sua operatività – l’intervenuta decadenza fa venire meno ogni tutela connessa all’illegittima cessazione del rapporto – la stessa viene ritenuta applicabile rigorosamente alle sole collaborazioni coordinate e continuative, ciò anche per la sostanziale diversità tra le stesse ed il rapporto di agenzia il quale, se è vero che può talvolta sostanziarsi in una prestazione prevalentemente personale anche in regime di c.d. mono committenza (ipotesi nella quale ricadrebbe nei fatti nella medesima fattispecie), lo stesso può estrinsecarsi in modalità concrete dei tutto differenti, potendo essere svolto addirittura in forma societaria ed avvalendosi di personale dipendente o di altri collaboratori; ciò appare del tutto estraneo alla modalità di lavoro personale.

Altri elementi utili sul piano letterale sono stati considerati il riferimento al “committente” e non al “preponente” (figura tipica del rapporto di agenzia) ed il fatto che la volontà di estendere l’istituto a fattispecie diverse dalle c.d. co.co.co., quando è avvenuto, si è manifestato espressamente, come nel caso del lavoro a progetto. Infine, nel rapporto di agenzia la decadenza trova già disciplina nell’art. 1751, comma 5, c.c., anche se vi è da dire che detta decadenza è di tipo sostanziale.

La pronuncia appare pienamente condivisibile ma lascia impregiudicata, ad avviso dello scrivente, una finestra dalla quale chi intende invocare la decadenza può tentare di farla rientrare dalla porta dalla quale è stata fatta uscire. Infatti, chi ha interesse a far valere la decadenza – che metterebbe nel nulla le pretese dell’agente – potrebbe chiedere che venga accertato come, nel caso specifico, le modalità concrete di lavoro dell’agente in questione siano a tutti gli effetti sussumibili in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (costituendone una simulazione), in tal caso potendo non essere più giustificata l’esclusione dell’operatività della decadenza.

Mauro Tagliabue, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 29 agosto 2024, n. 23348

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