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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 14 January 2025

Aggiornamenti, Licenziamenti

Se il lavoratore non comunica il nuovo indirizzo di residenza al datore di lavoro è valida    l’intimazione del licenziamento inviata al precedente indirizzo

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, 31 ottobre 2024, n. 28171, interviene sull’istituto della comunicazione del licenziamento per ribadire la validità della comunicazione  inviata all’indirizzo ufficialmente indicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, nonostante successivamente fosse intervenuto un  cambiamento non comunicato al datore di lavoro.

Nel caso di specie, il datore di lavoro intima il licenziamento «per calo di commesse», in forma scritta con raccomandata inviata all’indirizzo di residenza formalmente indicato dal lavoratore al momento dell’assunzione ma successivamente modificato. Il lavoratore licenziato, in violazione del principio di buona fede, che plasma e connatura l’instaurato rapporto di lavoro, contravviene all’obbligo, contemplato dalla contrattazione collettiva, di comunicare le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio al datore di lavoro.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di prime cure che accoglieva le doglianze del lavoratore, in primo luogo, respinge l’impugnativa di licenziamento orale ritenendo il licenziamento regolarmente intimato in forma scritta. In secondo luogo, esclude la natura ritorsiva del licenziamento prospettata dal ricorrente per l’infortunio sul lavoro subito.

La Corte di merito riconduce l’avvenuta conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore al momento in cui la comunicazione è pervenuta all’indirizzo originario, unico indirizzo conosciuto dal datore di lavoro, anche se successivamente cambiato e non comunicato al datore di lavoro, in ragione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Le apposizioni della data di spedizione, della dicitura «avvisato il…» e del timbro «non richiesto entro il termine» sulla busta della raccomandata, contenente la lettera di licenziamento, e il riferimento alla data di spedizione della raccomandata sull’atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento concorrono a perfezionare fattispecie contemplata all’art. 1335 c.c.

Ricorre in Cassazione il lavoratore censurando la pronuncia per aver erroneamente ritenuta perfezionata la fattispecie di presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento eccependo che la raccomandata riporta la dicitura «sconosciuto» e che l’impugnativa del licenziamento, seppur tempestiva, è stata effettuata su un modulo prestampato. Lamenta altresì l’omesso esame di un fatto decisivo, quale il grave infortunio sul lavoro subito, che costringendo il lavoratore ad assentarsi dal lavoro avrebbe generato un licenziamento ritorsivo.

La Suprema Corte condivide le argomentazioni della corte di merito, per affermare anche nel caso di specie, la validità  dell’intimato licenziamento seppure inviato ad un indirizzo, non più attuale, ma il solo conosciuto e comunicato al datore di lavoro. Sottolinea implicitamente la condotta rimproverabile e inadempiente del lavoratore tenuto a comunicare per iscritto le modifiche sostanziali del rapporto e, in particolare, ad ottemperare all’obbligo specifico di comunicare le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio al datore di lavoro. In un’ottica di equilibrio normativo ne consegue che il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, in ragione della presunzione di conoscenza ex 1335 c.c. che non opera nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’impedimento del lavoratore a prendere conoscenza della contestazione inviata, impedimento che nel caso di specie non è ravvisabile.

Per la Suprema Corte il perfezionamento della notifica ex art. 1335 c.c. richiede la prova della spedizione della raccomandata, contenete l’intimazione di licenziamento, e la prova dell’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza. A tal fine,  la pronuncia si allinea al  consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, nel ribadire che «La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 511 del 2019)»

In conclusione, il giudice di merito interpellato ad attuare un accertamento dei fatti contestati, insindacabile in sede di legittimità, in analoghe fattispecie, per ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. dovrà verificare che sia provato l’invio della raccomandata unitamente alla prova dell’esito dell’invio avvalendosi, a tal fine, delle risultanze dell’avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 31 ottobre 2024, n. 28171

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