Aggiornamenti, Contratto di lavoro
Responsabilità, quantificazione del danno ed eziologia multifattoriale
La Corte di Cassazione, con le ordinanze che si commenteranno in via unitaria (24 ottobre 2024, n. 27572; 24 ottobre 2024, n. 27584; 25 ottobre 2024, n. 27693;10 ottobre 2024 , n. 26390), ha ribadito il principio di diritto per cui ai fini della quantificazione del danno differenziale, dovuto dal datore di lavoro per responsabilità ex art. 2087 c.c., nel caso di malattia professionale multifattoriale indennizzata dall’Inail in base al criterio di equivalenza causale di cui all’ art. 41 c.p., l’incidenza del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, c.c. , non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa; essa è da intendersi come comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza.
In particolare, con l’ordinanza del 24 ottobre 2024, n. 27572, la Suprema Corte, ha ritenuto che la quantificazione del danno differenziale conseguente a tumore polmonare debba subire una riduzione di entità proporzionale all’incidenza del fatto colposo, accertata mediante c.t.u., per il fumo attivo costituente atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire.
Si è ribadito che la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l’omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d’indagare l’esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico (cfr. Coggiola, Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto, Napoli, 2011, 27 ss.; Ead., Amianto (danno alla persona), in Dig. civ., Agg., 2010, Torino, 2 ss.; Fabiani-Bonanni, Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale, Milano, 2013, 15 ss.).
Pertanto, nello stesso filone ermeneutico, si pone l’ordinanza del 24 ottobre 2024, n. 27584 della Suprema Corte. Si statuisce che, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l’onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l’adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell’introduzione di specifiche norme per il trattamento dell’amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.
La letteratura in materia di responsabilità è sterminata; relativamente ad i più noti contributi «classici», di tipo monografico, in materia di responsabilità oggettiva, è d’obbligo il riferimento, almeno, a Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964; Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Milano, 1975.
La Corte di Cassazione, dunque, si è nuovamente pronunciata sull’accertamento del nesso di causalità tra l’insorgenza di un tumore e l’esposizione all’amianto. In particolare, i giudici di legittimità hanno – nelle pronunce in commento – riconosciuto la possibilità di qualificare come malattia di origine professionale il tumore insorto a seguito del contatto con l’amianto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonostante un’elevata attività di tabagismo del lavoratore. L’iter decisionale in punto di onus probandi e causalità è al centro della querelle esaminata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2024, n. 27693. La vicenda riguarda una domanda risarcitoria proposta dal coniuge e dal genitore della vittima nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti alla morte per patologia cancerogena contratta a seguito della esposizione all’amianto.
La vittima era addetto alla manutenzione impianti di una nota area industriale dal 1980 fino al 1998, anno del suo pensionamento.
Nel 2010, venivano diagnosticati prima un ampio versamento pleurico e poi una patologia tumorale a carico dei polmoni che lo conduceva in breve tempo alla morte, nel novembre 2010.
L’INAIL riconosceva l’origine professionale della patologia qualificandola come «patologia asbesto correlata».
I giudici di merito rigettavano la domanda, sulla base di risultanze di CTU.
La questione riguarda l’accertamento della responsabilità, sotto il profilo eziologico, nella causazione del danno, provocato dalla prolungata esposizione all’amianto del dipendente, senza alcuna adeguata protezione, per tutta la sua vita lavorativa.
La Corte d’appello aveva dato atto del decesso della vittima per un tumore al polmone, come pure aveva dato atto che lo stesso era stato soggetto per tutta la durata della sua attività lavorativa ad esposizione all’amianto. Il ragionamento della Corte d’appello muove dall’accertamento delle circostanze di fatto indicate, tutte rilevanti, ma esclude, sulla base del parere dell’ultimo esperto consultato, che la patologia contratta dalla vittima fosse qualificabile come mesotelioma pleurico, e sulla base di ciò nega che sia stata fornita la prova, seppur sulla base di un ragionamento probabilistico, del nesso di causalità, concludendo nel senso che l’evento lesivo sia dovuto a causa incerta.
Il problema è che, essendo emersa la presenza di una causa astrattamente idonea alla contrazione del tumore, e non di altre, quali tabagismo, si poteva affermare la probabilità qualificata della derivazione causale della patologia dalla esposizione prolungata al rischio individuato durante tutta la vita professionale della vittima principale.
L’accertamento della non riconducibilità della patologia per cui è morto il lavoratore alla tipologia del mesotelioma pleurico, la più frequente e caratteristica patologia derivante dall’esposizione all’amianto, qualificata pertanto come malattia professionale, non esclude che la morte per tumore ai polmoni sia stata causata da una malattia contratta in ambito lavorativo, e non esimeva dal dover verificare se, in presenza di quelle circostanze di fatto attestanti l’esposizione al rischio in ambito lavorativo, ed in assenza di altri fattori esterni di esposizione accentuata al rischio di patologia tumorale polmonare, si dovesse ritenere più probabile che non che la morte fosse da porre in rapporto causale con l’attività lavorativa svolta e con l’esposizione al contatto e all’ingerimento della polveri di amianto.
La Corte d’Appello, infatti, ha erroneamente seguito il ragionamento dell’ausiliario nominato dal Tribunale, secondo cui l’unica diagnosi puntuale sarebbe stata quella fondata sull’esame istologico, nel caso concreto non eseguito. Orbene tale criterio valutativo è errato, perché incentrato sulla certezza causale, laddove il criterio da utilizzare è quello del ‘più probabile che non’, sicché il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall’art. 41 c.p.
In particolare, la Corte di Cassazione – sulla scorta di un filone ermeneutico consolidato – afferma che, ai sensi dell’art. 41 c.p., il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni. Secondo esso va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendo escludersi l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cassazione civile sez. lav., 24/10/2024, n. 27572, ove si era riconosciuta la rilevanza concausale al tabagismo, ma non tale da interrompere il nesso concausale dell’esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive; Cassazione civile sez. lav., 31/10/2018, n. 27952; Cassazione civile sez. lav., 26/03/2015, n. 6105).
In applicazione di questo principio la Suprema Corte ha affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia (Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n. 13512).
Il nesso causale può sussistere anche rispetto ad un tumore polmonare di tipo diverso, purché ricorrano tutti gli altri elementi di valutazione causale sopra detti, in primo luogo la non occasionale esposizione all’agente patogeno, poi le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, l’assenza di strumenti di protezione individuale, l’assenza di fattori estranei all’attività lavorativa, di per sé sufficienti a produrre l’infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni.
Si segnalano, in proposito: Manca, Assalti e difese ai bastioni della causalità scientifica nei contributi più recenti di dottrina e giurisprudenza, cit., 471 ss.; Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, III ed., 23 ss.; Id., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbioli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 48 ss.
Le pronunce in commento, venendo ai fatti oggetto di giudizio, presentano evidenti similitudini, essendo riconducibili ad una medesima fattispecie. Ciò consente di estrapolare talune massime rilevanti. In particolare, in seguito alla morte di un lavoratore a causa di un tumore, contratto nello svolgimento della propria attività lavorativa, gli eredi hanno intentato una causa nei confronti delle aziende presso cui tale attività lavorativa era stata svolta per farne accertare l’origine professionale.
Con riguardo all’ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26390, secondo gli eredi, infatti, l’insorgenza della patologia era da attribuirsi all’esposizione del lavoratore alle fibre di amianto presenti nei luoghi di lavoro (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641; è fondamentale rinviare ad Alpa, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, Giuffrè, Milano, 1999, p. 337).
Nei primi due gradi di giudizio, però, viene escluso che il decesso del lavoratore sia stato causato dall’esposizione alle fibre di amianto in quanto:
a) la malattia si sarebbe manifestata dopo un lungo lasso di tempo rispetto a al momento di esposizione alla sostanza cancerogena;
b) la consulenza tecnica dell’organo giudicante avrebbe accertato un’elevata attività di tabagismo da parte del dipendente. Tanto è bastato ai giudici di merito per stabilire che la malattia del lavoratore deceduto non poteva essere considerata connessa all’attività di lavoro svolta, negandone così la genesi di natura professionale (Monateri, Gianti, Balestrieri, Causazione e giustificazione del danno, in Trattato sulla responsabilità civile diretto da Monateri, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 111-149).
Di diverso avviso, invece, è la Corte di Cassazione la quale, investita della questione, ha ravvisato come le corti di merito avessero fatto erronea applicazione del principio dell’equivalenza delle cause, previsto dal codice penale.
Nell’ambito dell’accertamento del nesso di causalità in materia di malattia ad eziologia multifattoriale, infatti, trova applicazione l’art. 41 c.p., come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 1998, n. 1196), secondo cui, in presenza di più fattori a cui è possibile ricondurre l’insorgere della patologia, è necessario considerarli tutti come concause, a meno che uno da solo non sia stato sufficiente a determinarla. Senza pretese di completezza, si segnalano: Papoff, Cumulabilità del risarcimento da fatto illecito e dell’indennizzo assicurativo per polizza infortuni, in Ius, 8 maggio 2023; Ponzanelli, Polizza infortuni non mortali, non opera il defalco: Tribunale di Milano sentenza 11 aprile 2023 n. 2894, ibidem, 17 maggio 2023; Calussi, Polizza infortuni e danno aquiliano: ammissibilità del cumulo dell’indennizzo col risarcimento del danno a fronte della rinuncia contrattuale alla surroga, in GiustiziaCivile.com, 5 giugno 2023; Izzo, Sì al cumulo fra indennizzo ricevuto dal danneggiato in forza di assicurazione contro gli infortuni invalidanti e risarcimento del danno, in Ius, 15 giugno 2023; Id., Solo una sana e consapevole lettura dell’autonomia negoziale e della causa del contratto salva l’assicurazione contro gli infortuni invalidanti da vincoli malriposti e da comportamenti strategici (e dalla compensatio lucri cum damno), in Foro it., 2023, I, 1990.
Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione, a più riprese, è intervenuta applicando il principio di equivalenza delle cause per accertare l’origine professionale di malattie insorte a seguito dell’esposizione all’amianto del lavoratore, nonostante una perdurante attività di tabagismo. I giudici di legittimità hanno infatti posto l’accento sull’effetto sinergico e moltiplicatore dell’esposizione del lavoratore ad amianto e tabagismo (Cass. Civ., Sez. lav., 9 settembre 2005, n. 17959).
Non si può escludere la possibilità che la patologia si sia sviluppata non solo in ragione del fumo di sigarette ma anche per l’esposizione all’amianto durante lo svolgimento dell’attività di lavoro.
Questo fa sì che la malattia possa dirsi “professionale”, in quanto contratta “nell’esercizio e a causa delle lavorazioni“, come recita l’art. 3 del D.p.r. n. 1124/1965 (Salvi, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica, Zatti, Giuffrè, Milano, 2005).
Secondo l’ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 26390, la Corte di Cassazione, invece, i giudici di merito hanno falsamente applicato il principio dell’equivalenza delle cause, avendo considerato il tabagismo come unica causa della malattia e qualificandolo, pertanto, come un fattore alternativo all’esposizione all’amianto durante l’ultima attività lavorativa svolta.
Peraltro, ad avviso della Suprema Corte, la prova circa l’idoneità del fumo di sigarette di porsi come fattore alternativo scatenante la patologia tumorale non può essere oggetto di semplici presunzioni, ma deve essere dimostrata “in termini di probabilità qualificata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 giugno 1998, n. 6388).
Con tali arresti, per i quali si procede con un commento unitario, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento, ritenendo applicabile, in caso di malattia professionale ad eziologia multifattoriale, il principio di equivalenza delle cause e i suoi corollari (in merito, sia consentito il rinvio a Nanna, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 2003; tra i contributi più recenti, v. Rossano, Principio di precauzione e attività di impresa, in Riv. crit. dir. priv., 2016, 65 ss.; Vivani, Principio di precauzione e conoscenza scientifica, in Giur. it., 2015, 2474 ss.; Landini, Principio di precauzione, responsabilità civile e danni da eventi catastrofali, in Contratto impr. Europa, 2014, 14 ss.; Del Prato, Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti, in Rass. dir. civ., 2009, 634 ss.).
Dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’Inail, quale è, in particolare, la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Tale regola deve essere temperata in caso di malattia, come quella tumorale, a eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare l’evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, una origine professionale, torma a operare la presunzione legale per quanto riguarda tale origine, così che l’Inail può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto questa ultima sia cessata da lungo tempo.
In altri termini, secondo i giudici, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il principio giuridico fondamentale è quello dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, ha efficienza causale, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento (De Angelis, Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente Relazione al Convegno “Le nuove frontiere del risarcimento del danno”, Roma, 1-2 febbraio 2017, in Arg. dir. lav., 2017, I, 605).
Nel caso di malattie a eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità qualificata, sulla base di ulteriori elementi, come i dati epidemiologici.
L’esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro, pertanto, rilevanza concausale nella genesi di patologie tumorali a origine multifattoriale, non interrotta da fattori come il tabagismo (è fondamentale rinviare ad Alpa, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, Giuffrè, Milano, 1999, 337).
Non è opportuno, in altri termini, sovrapporre i profili della causalità del danno, governata dal principio di equivalenza delle condizioni, con quelli della sua quantificazione – governata dai principi di personalizzazione e di responsabilità.
In caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, precisa la Cassazione, nell’espressione “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire; per l’effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento della vittima.
La Corte Suprema – espressamente nell’ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 26390 e quale obiter dictum nelle altre in commento – statuisce un altro rilevante principio di diritto: l’art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis.
Giuseppe Maria Marsico, dottorando di ricerca in diritto privato e dell’economia e funzionario giuridico-economico-finanziario
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26390; Cass., ordinanza 24 ottobre 2024, n. 27572; Cass., ordinanza 24 ottobre 2024, n. 27584; Cass., ordinanza 25 ottobre 2024, n. 27693
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