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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 20 November 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

Responsabilità, causalità e danno in re ipsa da mancato riposo

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in commento (3 ottobre 2024, n. 3275), ha analizzato nuovamente i contorni del danno in re ipsa derivante da stress e mancato riposo, intervenendo, peraltro, in punto di onus probandi (vedasi, sul punto, Salvi, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica, Zatti, Giuffrè, Milano, 2005).

In tale prospettiva, secondo i giudici, nel caso di specie, sarebbe possibile riconoscere una violazione dell’art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante, come tali causative di pregiudizi per la salute.

L’art. 2087 cod. civ. assurgerebbe a “norma di chiusura” del sistema della responsabilità civile e suscettibile di interpretazione estensiva.

Ciò potrebbe avvenire in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute ex art. 32 Cost.) sia dei principi di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.) cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene”.

Tuttavia, prima di analizzare le questioni analizzate dalla Corte e sottese alla sentenza in commento, occorre svolgere talune premesse in fatto.

Con atto di appello depositato in data 15 maggio 2021, il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza n. 1523 del 18 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda dell’attore.

Il dipendente ha allegato di lavorare, sin dal mese di giugno del 2008, presso una Azienda Sanitaria Locale, con la qualifica di dirigente medico, corrispondente al primo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Ha dichiarato, poi, di aver osservato un orario di lavoro variabile: con maggiore frequenza dalle 8:00 alle 14:00 circa ed il pomeriggio dalle 14:30 alle 20:30 circa; che, a decorrere dal mese di giugno 2008 ad aprile 2016, non ha usufruito del periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive; non ha usufruito del periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore ogni 7 giorni; ha superato le 48 ore di lavoro settimanali; ha, nel lavoro notturno, superato le 8 ore in media per periodi di 24 ore; tali condotte del datore di lavoro sono state poste in essere in violazione degli artt. 3, 5, 6 ed 8 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, sostitutiva della Direttiva 93/104/CE, così come modificata ed integrata dalla Direttiva 2000/34/CE.

La sentenza di prime cure aveva rigettato le domande del ricorrente.

In particolare, il rigetto aveva riguardato la domanda di risarcimento del danno conseguente alla violazione dell’art.7 del D. Lgs. n. 66 del 2003; esso prevede che il lavoratore abbia diritto a 11 ore di riposo giornaliero consecutivo ogni 24 ore, la sentenza ha osservato quanto segue.

In primo luogo, quanto all’individuazione dell’orario di lavoro, il giudice di prime cure ha osservato che l’orario risultante dalle timbrature non è necessariamente coincidente con l’orario di lavoro effettivo; il medesimo può, astrattamente, ricomprendere anche tempi dedicati ad attività non funzionali all’attività lavorativa. In secondo luogo, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda evidenziando che l’art.7 del D.lgs. 66/03 prevede la possibilità di deroga alla fruizione del riposo frazionato, nel caso di attività caratterizzate “da regimi di reperibilità”.

Si è determinato, in particolare, il perimetro operativo del comma 10 dell’art. 28 del CCNL del comparto sanità, relativo al triennio 2016-2018.

Esso è destinato per volontà delle parti contrattuali ad avere efficacia a partire da data anteriore alla stipulazione.

Attuando detta deroga, ha previsto che a fronte di una interruzione del riposo per chiamata in reperibilità, il lavoratore debba successivamente fruire delle sole ore mancanti di riposo e non ricominciare da capo l’intero periodo di riposo.

Si statuiva che in caso di impossibilità di recupero in via immediata dopo il servizio le ore mancanti per il compimento delle 11 ore di riposo, “quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo”. Il ricorrente – secondo i giudici – si sarebbe limitato a dedurre apoditticamente di non aver fruito del risposo minimo giornaliero di 11 ore, rinviando alla consulenza tecnica in atti, dalla quale nulla emergerebbe in ordine all’eventuale incidenza di turni di reperibilità sull’interruzione del riposo.

La Corte riprende quanto statuito dal Ministero del Lavoro sul punto controverso.

Esso avrebbe chiarito che per calcolare tale limite bisogna effettuare una media tra le ore lavorate e non lavorate, anche su un periodo settimanale.

Il ricorrente, secondo la ricostruzione dei giudici, si sarebbe limitato a formulare allegazioni generiche, senza indicare specificamente in relazione ai quali turni si è avuto lo sforamento ed in che termini concreti, in relazione al singolo turno, vi sarebbe stato il superamento del limite orario, in modo da consentire al Tribunale le necessarie verifiche. Ciò non sarebbe, nel caso di specie, sufficiente a soddisfare l’onere probatorio in capo al dipendente: non può dirsi sussistente una fattispecie di danno in re ipsa.

Di particolare interesse dogmatico è la ricostruzione della Corte con riguardo alla disciplina oggetto di controversia. I giudici, in tema di lavoro notturno, precisano che l’art. 4, comma primo, del d. lgs. 26 novembre 1999, n. 532, e l’art. 13 del d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, consentono alla contrattazione collettiva di prevedere una flessibilità dell’orario di lavoro notturno con eventuale superamento del limite giornaliero delle otto ore. Ciò avverrebbe al fine di assicurare la presenza di personale per fare fronte ad emergenze impreviste, non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere la necessità di provvedere ad un intervento in prossimità della fine del turno di servizio.

Con l’atto di appello il dipendente ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande spiegate nel primo grado. Dopo aver ricostruito le coordinate normative e giurisprudenziali euro-unitarie in tema di riposi, ha osservato come la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il limite posto dalla Direttiva 2003/88/CE abbia determinato per il ricorrente una maggiore gravosità dell’attività lavorativa stessa, sicura fonte di danno psicofisico.

In particolare, si è rilevato che il dipendente avrebbe lavorato nel periodo considerato per un totale di ore e giorni aggiuntivi, in violazione della Direttiva 2003/88/CE e ciò solo avrebbe determinato il prodursi del danno da usura psicofisica di natura non patrimoniale.

Il dipendente ha contestato la piena conformità alla direttiva (art. 3 della direttiva 93/104/CE) delle deroghe ai riposi previste dall’art. 17, co. 1, d.lgs. 66 del 2003.

Per il caso della ritenuta compatibilità della normativa nazionale con quella euro-unitaria, l’appellante ha allegato che l’eventuale sospensione del riposo in ragione dell’attivazione dei turni di reperibilità attiva doveva essere eccepita dal datore di lavoro che, invece, si è sottratto all’onere allegatorio e probatorio. Si tratta, infatti, di un evento eccezionale modificativo del diritto la cui violazione è stata contestata dal ricorrente.

L’ASL, secondo i giudici, non avrebbe nemmeno provato di aver consentito al lavoratore di fruire di riposi compensativi, essendosi limitata ad allegare genericamente che gli stessi sarebbero stati concessi. Dagli statini, ad ogni modo risulterebbe che di detti riposi il lavoratore non ha goduto. – L’appellante ha contestato, poi, il passaggio della sentenza nel quale viene affermato che l’orario risultante dalle timbrature non è sempre coincidente con l’orario di lavoro effettivo.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno conseguente al superamento del limite delle 48 ore settimanali l’appellante ha dedotto che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 66 del 2003, il predetto limite dovrebbe essere calcolato con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Pertanto, il limite risulterebbe superato anche tenendo conto di un calcolo esteso ai quattro mesi. Le allegazioni articolate al riguardo nel ricorso di primo grado, lungi dall’essere generiche, sarebbero, secondo i giudici, invece, puntuali.

La perizia di parte, infatti, riportava le risultanze emergenti dai cartellini marcatempo. Del resto, l’eccezione al riguardo formulata all’ASL sarebbe essa stessa generica non avendo chiarito l’appellata in che modo l’applicazione del periodo di quattro mesi avrebbe inciso sul calcolo escludendo il denunciato sforamento. Inoltre, il calcolo basato su quattro mesi non è imposto dalla norma ma è solo un limite massimo reso dalla stessa possibile, applicandosi, altrimenti, quello ordinario settimanale. Ed infatti, secondo i giudici, una diversa interpretazione che ritenesse ordinario il termine di quattro mesi sarebbe in contrasto con la direttiva 93/104/CE e andrebbe disapplicata.

La corretta interpretazione, invece, è quella di ritenere che il termine ordinario sul quale calcolare il superamento delle 48 ore sia quello settimanale e che la contrattazione collettiva o il datore di lavoro pubblico potrebbero estendere detto periodo fino a quattro, sei o dodici mesi, solo al ricorrere di determinate condizioni. Nel caso de quo non vi sarebbe stata prova dell’esistenza di contrattazione o determinazioni in tal senso, né del ricorrente di circostanza giustificative.  Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione del riposo ininterrotto di 24 ore ogni 7 giorni l’appellante ha osservato quanto segue.

Le allegazioni riportate in ricorso sarebbero puntuali e non generiche. L’atto introduttivo rinvia alla CTP dalla quale emerge che nel periodo dal 2008 al 2016 le ore di mancato riposo ammontano a 146. Dai cartellini marcatempo emerge che in nessun caso si rinviene un recupero nella settimana successiva. Del resto l’ASL avrebbe dovuto fornire prova del recupero del mancato riposo nell’arco dei 14 giorni e a tale onere si è sottratta.

Tanto premesso in punto di violazione della normativa, l’appellante ha chiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica conseguente allo stress e all’allontanamento dalla vita familiare, affettiva e sociale. Si è costituita l’ASL Napoli 3 sud chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. L’Azienda ha ammesso che la normativa italiana ha privato i dirigenti medici del diritto a un periodo minimo di riposo giornaliero ininterrotto e a un limite massimo nell’orario settimanale.

La sentenza in commento ha il pregio di ricostruire con chiarezza la complessa cornice normativa di matrice euro-unitaria in tema di danno da stress derivante da mancata fruizione dei riposi (Alpa, Il danno biologico e le tecniche di valutazione della persona, in Contratto e impresa, I, 1985, 65 ss.).

In particolare, la l. 244 del 2007, introducendo un comma 6 bis al d.lgs. 66 del 2003 ha stabilito che le disposizioni che garantivano, in attuazione delle direttive eurounitarie, un riposo giornaliero di 11 ore consecutive non si applicavano al personale sanitario.

Il d.l. 112 del 2008, nel modificare il comma 1 dell’art. 17 del d.lgs. 66 del 2003 ha previsto che le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 12 e 13, sui riposi ecc., potevano essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale. A fronte di tale normativa la contrattazione collettiva ha previsto alcune garanzie pur tenendo conto delle esigenze della continuità assistenziale (ad esempio l’art. 7 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del 17 ottobre 2008 e il CCNL del Comparto del 10 aprile 2088 nella parte in cui ha integrato l’art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 sull’orario di lavoro).

A causa del mancato rispetto delle direttive europee nel 2014 la Commissione europea aveva deferito l’Italia alla Corte di giustizia. L’Italia, onde evitare la condanna, con l’art. 14 della l. n. 161 del 2014, con efficacia dal 25 novembre 2015, abrogando l’art. 17, co. 6 bis, del d.lgs. 66 del 2003 ha riallineato la normativa interna a quella euro-unitaria.

Sarebbe stato, così, previsto un riposo di 11 ore ogni 24, un limite massimo di 48 ore settimanali, 24 ore di riposo settimanale, e 4 settimane di riposo annuale.

La legge medesima, poi, ha impegnato le Regioni a garantire i servizi attraverso una più efficiente allocazione delle risorse e la riorganizzazione delle strutture e dei servizi. Ciononostante, gli organici dei sanitari non sono stati riempiti ed il turn over è stato bloccato in forza di legge (l. 311 del 2004, art. 1, co. 180, deliberazione di giunta regionale n. 460 del 2007, l. n. 191 del 2009, art. 2, co. 76).

La decisione in commento pone l’interprete dinnanzi talune questioni problematiche di diritto intertemporale e successioni di leggi nel tempo.

In particolare, l’ASL ha eccepito che il diritto del ricorrente non può decorrere, come dallo stesso preteso, dal 2008: la direttiva 2003/88/CE, infatti, non avrebbe carattere self executing e l’ASL non avrebbe potuto violare la normativa nazionale all’epoca in vigore.

Ad ogni modo l’ASL versava in una situazione di carenza di organico e nell’impossibilità di assumere nuove unità di personale, dovendo, però, al contempo assicurare i livelli essenziali di assistenza con le unità in dotazione. Le ore lavorate in eccedenza, secondo l’Azienda, sarebbero state regolarmente pagate.

Il numero delle stesse non sarebbe quello allegato dal lavoratore ma quello risultante dalla relazione del direttore dell’U.O.C. G.R.U. Esposito dalla quale emerge anche il relativo titolo.

In relazione alla domanda di risarcimento del danno conseguente al superamento per il lavoro notturno delle 8 ore in media, per periodi di 24 ore l’appellata ha osservato che il ricorrente si sarebbe limitato a formulare allegazioni generiche, senza indicare specificamente in relazione ai quali turni si è avuto lo sforamento ed in che termini concreti, in relazione al singolo turno, vi sarebbe stato il superamento del limite orario.

Si è rilevato che, in tema di lavoro notturno, l’art. 4, comma primo, del d. lgs. 26 novembre 1999, n. 532, e l’art. 13 del d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, consentirebbe alla contrattazione collettiva di prevedere una flessibilità dell’orario di lavoro notturno con eventuale superamento del limite giornaliero delle otto ore, al fine di assicurare la presenza di personale per fare fronte ad emergenze impreviste, non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere la necessità di provvedere ad un intervento in prossimità della fine del turno di servizio.

Sul diritto al risarcimento del danno l’appellata lo ha escluso, oltre che per l’assenza delle denunciate violazioni, anche perché le ore supplementari sono state regolarmente pagate, il lavoratore non ha mai rivendicato alcunché mostrando, così, di prestare acquiescenza, sarebbero, comunque, carenti le allegazioni, prima che le prove sui danni subiti (Scarchillo, La natura polifunzionale della responsabilità civile: dai punitive damages ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato, in Contratto e impresa, I, 2018, 289 ss.; Gallo, Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali parte prima: la compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni, in Riv. dir. civ., 2018, 851 ss.).

La sentenza de qua ha il pregio di ripercorrere in maniera chiara l’orientamento euro-unitario della Corte di Giustizia in tema di qualificazione dell’orario di lavoro. L’adesione ad una ricostruzione piuttosto che all’altra non è priva di conseguenze pratiche ed applicative, in particolare, con riguardo al diritto al risarcimento del danno (Domenici, Metodologia valutativa del danno biologico permanente. in SIMLA “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico”, Giuffrè Editore, 2016).

Infatti, la direttiva 93/104/CE, nell’individuare la nozione di orario di lavoro ai fini dell’applicazione delle tutele in essa previste, si riferisce a “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni […]”; la nozione di periodo di riposo è individuata, in negativo, in relazione a quella di orario, ed è indicata in “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”.

La Corte di giustizia, nella sua funzione interpretatrice, ha precisato (sentenza del 9 settembre 2003, C-151/02 Jaeger; confermata dalla sentenza del 11 gennaio 2007, n. 437 C-437/05) che si tratta di “nozioni di diritto comunitario che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alle finalità della detta direttiva”. Ciò significa che i singoli Stati membri non possono “definire unilateralmente la portata di tale nozione”, né “subordinare a qualsivoglia condizione il diritto dei lavoratori a che i periodi di lavoro e, correlativamente, quelli di riposo siano tenuti in debito conto”.

La Corte si è pronunciata sulla definizione dell’orario di lavoro proprio nell’ambito della qualificazione del servizio di guardia di un medico ospedaliero.

Tale servizio richiedeva la presenza fisica nella struttura, l’effettuazione delle prestazioni eventualmente necessarie. La Asl, in tale ottica, ha precisato, come nel reparto fosse presente una stanza con letto nella quale il lavoratore avrebbe potuto dormire quando non erano richieste le sue prestazioni.

Alla luce di ciò, la Corte ha chiarito che al fine di stabilire se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre che sussistano gli obblighi di “essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”; tali doveri rendono “impossibile ai medici interessati di scegliere il luogo in cui stare durante le [eventuali] attese, rientrano nell’esercizio delle loro funzioni”.

La Corte, sulla base del predetto iter argomentativo, ha precisato che rientrano nell’orario di lavoro anche le fasi temporali in cui il lavoratore riposi o, addirittura, dorma. Il giudice europeo ha, infatti, chiarito che “la possibilità, per i medici che svolgono un servizio di guardia secondo il regime della presenza fisica in ospedale, di riposarsi, e anche di dormire, durante i periodi in cui non si richiede la loro opera è irrilevante al riguardo. Siffatti periodi di inattività professionale ineriscono infatti al servizio di guardia effettuato dai medici secondo il regime della presenza fisica in ospedale, dato che, a differenza del normale orario lavorativo, la necessità di interventi urgenti dipende dalle circostanze e non può essere preventivamente programmata”.

Il lavoratore, essendo comunque costretto a “restare lontano dal suo ambiente familiare e sociale” e risultando limitata la sua libertà di gestire il proprio tempo, non può ritenersi in riposo anche quando materialmente non eroghi una prestazione o, addirittura, dorma. Tale interpretazione, continua la Corte di giustizia, “non può essere rimessa in discussione dalle obiezioni relative alle conseguenze di ordine economico e organizzativo” che deriverebbero da tale interpretazione.

Emergerebbe, infatti, dal quinto ‘considerando’ della direttiva 93/104 che «il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico».

Escludere, pertanto, dalla nozione di «orario di lavoro» le ore di guardia svolte secondo il regime della presenza fisica sul luogo di lavoro equivarrebbe a rimettere in discussione l’obiettivo della direttiva 2003/88, che è quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa (v. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018, C-518/15, sentenza del 3 ottobre 2000, Simap, C‑303/98, EU:C:2000:528, punto 49).

Alla luce di quanto premesso deriva che il periodo di servizio di guardia che svolgono i medici ospedalieri secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario, dev’essere interamente considerato come rientrante nell’orario di lavoro, indipendentemente dalle prestazioni lavorative realmente effettuate, anche, quindi, se il medico ha dedicato una parte dell’orario al sonno.

La Corte, infatti, non qualifica l’eventuale addormentamento del sanitario come “periodo di riposo”, ai sensi della direttiva. Questo, infatti, non ricorre solo in assenza della prestazione lavorativa ma deve ricorrere, altresì, il requisito dell’adeguatezza.

L’art. 2, n. 9, della direttiva 88 del 2003, infatti, qualifica come «riposo adeguato»: “il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine” (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641; è fondamentale rinviare ad Alpa, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, Giuffrè, Milano, 1999, p. 337).

Sarebbe evidente, quindi, che il riposo discontinuo durante un turno di guardia ospedaliero non può ritenersi connotato dall’adeguatezza, per cui deve rientrare nell’ambito dell’orario di lavoro, né sarebbe legittimo un sistema di calcolo solo parziale (e non integrale) delle ore di presenza ‘inattiva’ sul luogo di lavoro (CGE, sentenza del 1 dicembre 2005, C-14/2004, Dellas).

La Corte d’Appello prende le mosse da una impostazione elaborata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34125 del 2019. Nel citato arresto La Corte di Cassazione, rinviando alle motivazioni della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza SIMAP del 3 ottobre 2010 (C303/98) e successivamente confermate, ha sottolineato come gli elementi caratteristici della nozione di “orario di lavoro” sono da individuarsi nell’obbligo di essere presenti e disponibili sul luogo di lavoro per prestare la propria opera, “anche nel caso in cui sia a messa a disposizione del medico sul luogo di lavoro una stanza con un letto per riposare nei periodi di inattività: così sent. 9.9.2003 cit., relativa al servizio di guardia degli assistenti medici organizzato dal Comune di Kiel”.

A maggior ragione devono ritenersi ricompresi nell’orario di lavoro i periodi, non collocati nel servizio di guardia ma nell’orario ordinario, durante i quali occasionalmente capiti che il sanitario non debba erogare la prestazione non essendo la stessa richiesta dalle esigenze del reparto.

Risulterebbe, poi, dalla giurisprudenza della Corte (CGUE C-429/09 del 14 ottobre 2010) che “gli «equivalenti periodi di riposo compensativo» ai sensi dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2003/88, per poter essere conformi sia a tali definizioni sia all’obiettivo di tale direttiva […]”, devono essere effettivi ed adeguati; devono, cioè, “caratterizzarsi per il fatto che il lavoratore, durante tali periodi, non è soggetto, nei confronti del suo datore di lavoro, ad alcun obbligo che gli possa impedire di dedicarsi, liberamente e senza interruzioni, ai suoi propri interessi al fine di neutralizzare gli effetti del lavoro sulla sicurezza e la salute dell’interessato” (De Angelis, Diritto del lavoro e tutela risarcitoria: un fugace sguardo tra passato e presente Relazione al Convegno “Le nuove frontiere del risarcimento del danno”, Roma, 1-2 febbraio 2017, in Arg. dir. lav., 2017, I, 605).

I riposi compensativi devono, poi, necessariamente “essere immediatamente successivi all’orario di lavoro che sono intesi a compensare”; non sarebbe, cioè, legittimo differire il riposo perché in tal modo lo stesso verrebbe meno al suo fine “di evitare uno stato di fatica o di sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodi di lavoro consecutivi (v. sentenza Jaeger, cit., punto 94)”.

La Corte di giustizia, secondo i giudici, avrebbe chiarito che tale necessità sarebbe legata non solo ad ottenere “un’efficace tutela della salute del lavoratore”, ma anche a “garantire la sicurezza” della prestazione erogata.

Deve pertanto essere prevista, di regola, un’alternanza di un periodo di lavoro e di un periodo di riposo. Infatti, per potersi effettivamente riposare, il lavoratore deve beneficiare della possibilità di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un certo numero di ore che non solo devono essere consecutive, ma anche venire subito dopo un periodo di lavoro, per consentire all’interessato di rilassarsi e smaltire la fatica connessa all’esercizio delle proprie funzioni. Tale esigenza risulta ancor più necessaria quando, in deroga alla regola generale, l’orario di lavoro normale giornaliero è prolungato dallo svolgimento di un servizio di sorveglianza.

Nella sentenza C-180/14 del 23 dicembre 2015 la Corte, con specifico riferimento ai sanitari, ha ribadito che “l’aumento dell’orario di lavoro giornaliero che, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/88, gli Stati membri possono effettuare, riducendo la durata del riposo concesso al lavoratore durante una giornata lavorativa prestata deve in linea di principio essere compensato mediante la concessione di periodi equivalenti di riposo compensativo, costituiti da un numero di ore consecutive corrispondente alla riduzione operata e di cui il lavoratore deve beneficiare prima di iniziare il periodo lavorativo successivo.

In linea generale, il fatto di concedere tali periodi di riposo solo in “altri orari”, non avendo più un nesso diretto con il periodo di lavoro prolungato dovuto all’attività straordinaria, non tiene adeguatamente conto della necessità di rispettare le principi generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che costituiscono il fondamento del sistema di organizzazione dell’orario di lavoro dell’Unione.

Né potrebbe, secondo i giudici, in senso contrario, invocarsi la formulazione dell’art. 17, n. 2, della direttiva 2003/88, laddove consente che sia concessa al lavoratore un’altra «protezione appropriata in luogo dei riposi compensativi immediati: la Corte, infatti, ha chiarito che tale possibilità è ammessa “soltanto in casi eccezionali” e tuttavia “ciò non toglie che” tali alternative protezioni appropriate “devono comunque garantire il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori” (CGUE C-429/09 del 14 ottobre 2010, v., per analogia, sentenza Jaeger, cit., punto 98). Anche se l’art. 17, n. 2, della direttiva 2003/88 deve quindi essere interpretato nel senso che conferisce un certo margine di discrezionalità agli Stati membri e, eventualmente, alle parti sociali al fine di stabilire, in casi eccezionali, una protezione appropriata per i lavoratori interessati, nondimeno tale protezione, che riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, è anche volta, come il periodo minimo di riposo giornaliero previsto all’art. 3 di tale direttiva o il periodo equivalente di riposo compensativo previsto al suo art. 17, n. 2, a consentire ai detti lavoratori di rilassarsi e smaltire la fatica connessa all’esercizio delle loro funzioni”.

La Corte ha chiarito che è lasciato un certo margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda le misure appropriate da attuare (sentenza del 24 febbraio 2022, C-262/20, EU:C:2022:117, punto 48 e giurisprudenza ivi citata) e, però, tale obbligo deve essere attuato in modo da conseguire gli obiettivi di tutela fissati dalla direttiva stessa (CGUE da C-529/21 a C-536//21 e da C-732/21 a C-738/21 sentenza del 4 maggio 2023).

In altri termini, si è ribadito che quella che appare come una clausola aperta, e che sembrerebbe consentire di aggirare la regola dei riposi compensativi immediati, in realtà è stata restrittivamente interpretata dalla Corte di giustizia.

Essa ha chiarito che una normativa o un provvedimento nazionali che la applicassero senza tener conto degli effetti sulla salute dei lavoratori si esporrebbe ad una censura di anticomunitarietà con ogni conseguenza in punto di interpretazione conforme, disapplicazione e tutela risarcitoria (ed infatti nella citata sentenza del 2010 la Corte di giustizia ha ritenuto non costituire protezione appropriata una normativa francese che escludeva i riposi compensativi senza farsi carico, in maniera adeguata, della tutela della salute dei lavoratori; la normativa francese, infatti, “non solo svuota di sostanza un diritto individuale espressamente conferito da tale direttiva, ma è altresì in contrasto con l’obiettivo di quest’ultima (v., in tal senso, con riferimento all’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88, sentenza BECTU, cit., punto 48)”.

Nel settore della dirigenza medica, secondo i giudici, il potere derogatorio non è stato esercitato dal legislatore e nemmeno, in maniera compiuta, dalla contrattazione collettiva dopo la riforma del 2014. Ed infatti, come premesso, i CC.NN.LL. del periodo 2016-2019 e 2019-2021 si limitano a prevedere che nel caso in cui ricorrano “ragioni eccezionali”, e, quindi, non sia possibile rispettare la normativa sul riposo compensativo, “quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo” (art. 24, co. 15).

Nel periodo antecedente alla riforma del 2014, che pure viene in rilievo in quanto l’appellante lamenta violazioni ascrivibili anche a tale periodo, il decreto legge 112 del 2008 ha derogato alle tutele previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, limitatamente al settore medico e sanitario: l’art. 41, comma 1,3 del citato D.L. 25-6-2008 n. 112 ha disposto la non applicazione ai dirigenti medici degli artt. 4 (durata massima dell’orario di lavoro) e 7 (riposo giornaliero) del D Lgs 66/2003 superando, quindi, i limiti del monte ore settimanale (48 ore di lavoro settimanali) e di riposo giornaliero (11 ore consecutive nell’arco di 24 ore dall’inizio dell’attività lavorativa), previsti dalle Direttive. La normativa prevedendo un’eccezione secca all’applicazione delle norme sui riposi si è posta in palese violazione della direttiva europea e della sua ratio.

Si è ribadito come la Commissione Europea, infatti, abbia avviato una procedura di infrazione presso la Corte di Giustizia Europea contro l’Italia (procedura di infrazione n. 2011/4185) ritenendo che le deroghe ai massimali di durata del lavoro, voluta dal legislatore italiano per l’esigenza di garantire la reperibilità del personale per le guardie mediche si fosse spinta indebitamente oltre i limiti consentiti dalla direttiva non potendo, se non formalmente, qualificarsi i medici del servizio pubblico come “dirigenti”.

Alla luce di quanto premesso, nel caso de quo, i giudici hanno rilevato che l’ASL resistente non avrebbe allegato situazioni di eccezionalità legate al caso concreto.

Essa non avrebbe provato che il dirigente della struttura abbia motivato la deroga al riposo e alla fruizione immediata di quello compensativo, o abbia chiarito quali siano le ragioni eccezionali (non prevedibili, non rientranti nelle condizioni abituali, legate a particolari e gravi circostanze). Così facendo si è sottratta all’onere sulla stessa gravante trattandosi, infatti, di circostanze che per la loro eccezionalità hanno una natura derogatoria di diritti costituzionali e di rilievo eurounitario, ed un effetto estintivo e modificativo degli stessi.

Secondo la Corte d’Appello risulterebbe, dunque, integrata la violazione della normativa nazionale ed euro-unitaria sui riposi giornalieri. La sussistenza del danno deriva, come emerge dalla giurisprudenza europea, dalla mancata fruizione del riposo che, di per sé, integra un bene giuridico tutelato dall’ordinamento (vedasi Manca, Assalti e difese ai bastioni della causalità scientifica nei contributi più recenti di dottrina e giurisprudenza, cit., 471 ss.; Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, III ed., 23 ss.; Id., Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbioli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 48 ss).

Ne consegue il diritto al risarcimento del danno. In linea generale, infatti, (cfr., Cass. Sez. L, Sentenza n. 16711 del 5/8/2020, n. 24563 del 1/12/2016, n. 17966 del 13/9/2016, n. 14710 del 14/7/2015, n. 21225 del 20/10/2015, n. 2886 del 10/02/2014) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

In merito, sia consentito il rinvio a Nanna, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 2003; tra i contributi più recenti, v. Rossano, Principio di precauzione e attività di impresa, in Riv. crit. dir. priv., 2016, 65 ss.; Vivani, Principio di precauzione e conoscenza scientifica, in Giur. it., 2015, 2474 ss.; Landini, Principio di precauzione, responsabilità civile e danni da eventi catastrofali, in Contratto impr. Europa, 2014, 14 ss.; Del Prato, Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti, in Rass. dir. civ., 2009, 634 ss.

Con specifico riferimento al lavoro prestato in violazione dei limiti orari, peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto (sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da “usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'”an” deve ritenersi presunto (così anche la  sentenza n. 2455 del 04/03/2000).

La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.

La letteratura in materia di responsabilità è sterminata; relativamente ad i più noti contributi «classici», di tipo monografico, in materia di responsabilità oggettiva, è d’obbligo il riferimento, almeno, a Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964; Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Milano, 1975.

In ordine al quantum, la decisione contiene riferimenti utili al calcolo.

Dovrebbe aversi riguardo alla retribuzione oraria prevista per i dirigenti medici e, quindi, ai calcoli effettuati nella perizia di parte agli atti in quanto i conteggi proposti non sono stati specificamente contestati dall’ASL. Degli stessi vanno considerate le differenze calcolate con riferimento alla retribuzione mensile e a quella di posizionamento in quanto solo una valutazione complessiva della stessa è idonea a caratterizzare la prestazione erogata e, quindi, il danno da mancato riposo.

L’Azienda Sanitaria Locale, secondo i giudici, deve, pertanto, essere condannata al pagamento della somma di euro 32.449,42, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.

Si è ritenuto, pertanto, violato il disposto dell’art. 13 del d.lgs. 66 del 2003; risulta, dunque, integrata la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria sul lavoro notturno (Monateri, Gianti, Balestrieri, Causazione e giustificazione del danno, in Trattato sulla responsabilità civile diretto da Monateri, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 111-149).

La sussistenza del danno deriva, come emerge dalla giurisprudenza europea, dalla mancata fruizione del riposo che, di per sé, integra un bene giuridico tutelato dall’ordinamento. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno (cfr. Coggiola, Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto, Napoli, 2011, 27 ss.; Ead., Amianto (danno alla persona), in Dig. civ., Agg., 2010, Torino, 2 ss.; Fabiani-Bonanni, Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale, Milano, 2013, 15 ss.).

Giuseppe Maria Marsico, dottorando di ricerca in diritto privato e dell’economia e funzionario giuridico-economico-finanziario

Visualizza il documento: App. Napoli, 3 ottobre 2024, n. 3275

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