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Regime forfettario: nessuna agevolazione se la nuova attività è prosecuzione della precedente

3 June 2020|

Qualora la nuova iniziativa imprenditoriale non suddisfi il requisito di cui all’art. 1, co. 65, lett. b), L. n. 190/2014, ossia che l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione della precedente attività, non risulta applicabile il regime fiscale agevolato (Agenzia Entrate - risposta 29 maggio 2020, n. 161).