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Rapporto agrario e omessa contribuzione: inapplicabilità del termine decadenziale al datore

23 March 2022|

Il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 opera esclusivamente a carico di chi venga leso nei suoi diritti soggettivi, ed è destinato ad operare in particolare nei confronti dei lavoratori agricoli che non vengono iscritti o vengono cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali. Da tanto discende, dunque, che tale termine decadenziale non sarà applicabile nei confronti del datore di lavoro, né nei confronti delle parti dei rapporti associativi in agricoltura ed in particolare del proprietario del fondo concendente, destinatario di cartella esattoriale per omessa contribuzione relativa al rapporto associativo agrario (Corte di Cassazione, Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9165).