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Negoziazione assistita e termini di decadenza nelle impugnazioni di licenziamento: le incertezze della giurisprudenza

14 June 2025|

Premessa

Ha avuto un certo risalto di recente una sentenza del Tribunale di Bologna che ha ritenuto che l’avvio della procedura di negoziazione assistita – meccanismo di risoluzione stragiudiziale della controversie esteso alle controversie di lavoro dalla riforma Cartabia (art. 2-ter d.l. 132/2014, introdotto dal d.l. 149/2022 con effetto dal 28 febbraio 2023) – non impedisca i termini di decadenza previsti dalla legge per l’impugnazione dei licenziamenti (art. 6, l. 604/1966), nonostante la presenza di un’espressa norma che stabilisce in via generale l’effetto impeditivo (art. 8, d.l. 132/2014), e ciò stante la specialità della disciplina lavoristica.

Meno risalto avevano invece avuto altre sentenze di segno opposto, che merita a questo punto esaminare, che si erano invece interrogate su come operasse, nel particolare contesto delle impugnative di licenziamento, l’effetto impeditivo previsto dalla disciplina generale.

Le posizioni giurisprudenziali possono essere in estrema sintesi così massimate:

L’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 non è atto idoneo a impedire la scadenza del termine di decadenza di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del licenziamento, non potendosi applicare a tale specifico ambito la previsione di interruzione della decadenza di cui all’art. 8, d.l. 132/2014. Ancora oggi, pertanto, gli unici atti idonei a rispettare il termine decadenziale di 180 giorni, decorrente dall’impugnazione stragiudiziale del recesso, sono l’iscrizione del ricorso davanti al giudice del lavoro ovvero l’istanza di conciliazione e arbitrato prevista dall’art. 6, l. 604/1966.

(così Trib. Bologna 147/2025 del 4.2.2025, est. Pucci)

L’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 impedisce la decorrenza del termine di decadenza di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del licenziamento, come previsto dall’art. 8 d.l. 132/2014. Dal momento del rifiuto dell’invito o decorsi 30 giorni dallo stesso senza che sia pervenuta l’accettazione, comincia a decorrere un nuovo termine di decadenza di 180 giorni entro cui depositare il ricorso.

(così invece App. Venezia 667/2024 del 16.12.2024, rel. Burelli)

L’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 impedisce la decorrenza del termine di decadenza di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del licenziamento, come previsto dall’art. 8 d.l. 132/2014. Dal momento del rifiuto dell’invito o decorsi 30 giorni dallo stesso senza che sia pervenuta l’accettazione, comincia a decorrere un nuovo termine di decadenza di 30 giorni entro cui depositare il ricorso.

(così Trib. Treviso 339/2024 del 23.5.2024, est. Cusumano, riformata dalla sentenza della Corte di Appello Veneziana, sopra indicata)

Prima di entrare nel vivo della questione, vale la pena di riepilogare i dati di contesto e dunque le modalità e la ratio di fondo dell’estensione, ad opera della riforma Cartabia, della negoziazione assistita tra avvocati alle controversie di lavoro.

L’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro a due anni dalla Cartabia

Come anticipato, è ormai da oltre due anni che anche alle controversie di lavoro è applicabile la normativa in materia di negoziazione assistita tra avvocati, meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie introdotto dal d.l. 134/2014 e sino ad allora applicabile (talvolta anche come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ambito rispetto al quale si è maggiormente concentrata l’elaborazione giurisprudenziale) per diverse tipologie di controversie civili e commerciali (per un inquadramento generale D. Dalfino, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in treccani.it; M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo». Commento del decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, Messina, 2014).

Qualcuno ricorderà che per molti anni le associazioni di categoria degli avvocati giuslavoristi avevano rivendicato la possibilità che gli avvocati –a determinate condizioni– potessero formalizzare accordi conciliativi validi ed efficaci ai sensi dell’art. 2113 c.c. senza necessità di ricorrere ad altre sedi protette, incontrando non poche resistenze e remore, per ragioni non sempre edificanti, al di là della condivisibile preoccupazione di garantire trasparenza e consapevolezza nella fase di abdicazione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

La necessità di una sede protetta “forense” era avvertita da molti, al punto che debbo ricordare con un sorriso quando il mio dominus avv. Cosimo Francioso (1952-2019), tra i fondatori di AGI, era arrivato a organizzare un convegno per parlare di un fantomatico nuovo istituto di “mediazione tra avvocati” che si era inventato di sana pianta, con l’effetto comunque di riempire l’aula Magna del Tribunale di Milano di colleghi interessati a saperne di più.

L’equilibrio infine raggiunto nell’ambito del complessivo riassetto realizzato dalla riforma Cartabia è consistito nell’estendere anche per le controversie di lavoro la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita tra avvocati, sia pure con alcuni limiti e corollari (sul punto, in generale, G. Bergamaschi, La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, in F.M. Giorgi, S. Ciaschi, Riforma del processo e controversie di lavoro, Giappichelli 2023, 45 ss.).

Con il novello art. 2-ter d.l. 132/2014, infatti, si prevede espressamente che «Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile».

A essere reso applicabile alle controversie di lavoro, sulla base del tenore letterale della disposizione e della ratio di fondo sottesa alla riforma, parrebbe quindi essere l’istituto della negoziazione nel suo complesso, nelle sue fasi genetica (dall’invito all’eventuale adesione e sottoscrizione della convenzione), funzionale (vale a dire lo svolgimento degli incontri e l’eventuale istruzione probatoria, su cui la riforma ha peraltro alquanto innovato) e conclusiva (vale a dire l’accordo finale), con il corollario, in ambito lavoristico, che l’accordo si considera concluso in una sede “protetta” ai fini dell’art. 2113, u.c., c.c. (con conseguente inoppugnabilità delle rinunce e transazioni ivi pattuite), e l’adattamento per cui copia dell’accordo deve essere trasmessa alle commissioni di conciliazione, che mantengono così un controllo (ancorché non più il “monopolio”) sulle conciliazioni in materia di lavoro.

Se certamente il “cuore” dell’estensione dell’istituto alle vertenze lavoristiche è la previsione dell’inoppugnabilità dell’accordo a mente dell’art. 2113 c.c. (che rappresenta ben vedere il presupposto di qualsivoglia utilità dell’istituto, che non avrebbe alcun senso se non potesse condurre ad accordi validi e immediatamente vincolanti), a essere applicabili alle controversie di lavoro è il complesso delle previsioni che costituiscono l’istituto della negoziazione assistita, ivi comprese le norme che prevedono che il mancato riscontro possa essere valutato dal Giudice ai fini della regolamentazione delle spese di lite e per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 4, d.l. 132/2014) e quelle che prevedono gli effetti su prescrizione e decadenza che andiamo subito ad esaminare.

La negoziazione assistita e gli effetti su prescrizione e decadenza

Coerentemente con la sua natura di strumento, come detto in alcuni casi ancora obbligatorio, di deflazione del contenzioso, la legge opportunamente prevede che la negoziazione assistita produca effetti interruttivi della prescrizione e della decadenza.

Dispone infatti l’art. 8 del d.l. 132/2014 che «Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

La ratio di fondo è evidente: se gli avvocati devono trattare, le spade di Damocle rappresentate da termini in scadenza devono essere almeno momentaneamente rimossi dalla scena.

La formulazione, peraltro, risulta non del tutto cristallina quanto all’effetto sulla decadenza, rispetto alla quale si parla di “impedimento” (anziché di “interruzione”, istituto di portata generale previsto dagli artt. 2964 e ss. c.c.), e si fa riferimento poi all’operatività del “medesimo” termine di decadenza, senza chiarire se l’impedimento (come l’interruzione) determina poi la successiva insorgenza, in caso di mancato accordo (recte, di mancata adesione entro 30 giorni o di adesione seguita da un mancato accordo certificato dai legali) di un nuovo termine di durata pari a quello “impedito”, ovvero se venuta meno la parentesi “impeditiva” torni a decorrere il termine di decadenza residuo (sul punto, analiticamente, v. R. Nannelli, La negoziazione assistita in alcune sue parti. L’invito, la redazione della convenzione di negoziazione, il programma, le sedute, la durata e gli effetti sulla prescrizione e sulla   decadenza, il   fallimento   della   negoziazione, in www.fondazioneforensefirenze.it).

In un ambito, come quello lavoristico, ove le ipotesi di decadenza sono molteplici e innervano la disciplina di alcuni degli istituti su cui si concentra il contenzioso (dai licenziamenti, ai contratti a termine, alla somministrazione di lavoro: cfr. art. 6, l. 604/1966 cui rinviano le “tagliole” già previste dall’art. 32 l. 183/2010), le interferenze tra regime delle decadenze e negoziazione assistita sono quindi già state oggetto dell’interessamento della giurisprudenza, nei termini anticipati in premessa e che andiamo ora a dettagliare.

L’inapplicabilità al termine di impugnazione del licenziamento degli effetti impeditivi della decadenza nella sentenza del Tribunale di Bologna

La sentenza del Tribunale di Bologna richiamata in premessa entra decisamente a gamba tesa sulla questione affermando lapidariamente che il termine di decadenza per l’impugnazione giudiziale del licenziamento (di 180 giorni decorrenti dall’impugnazione stragiudiziale) non è suscettibile di essere impedito dalla comunicazione di invito alla negoziazione assistita, in ragione della specialità del regime decadenziale.

In particolare, secondo il Tribunale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, «è opportuno ricordare che le norme in materia di decadenza sono a carattere eccezionale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2023, n. 26532) e che le norme decadenziali in materia di impugnazione dei licenziamenti sono a loro volta, a carattere speciale. Dunque, se non vi sono dubbi sulla possibilità di richiedere una convenzione di negoziazione assistita in materia lavoristica (cfr., art. 2 ter del D.L. 132/2014, introdotto dalla novella del 2022), è altrettanto vero che detta normativa generale non può far ritenere superata la disciplina speciale prevista, non per il rito lavoro, ma nello specifico per l’impugnazione dei licenziamenti, in difetto di una modifica espressa dell’art. 6 della L. 604/1966».

La conclusione, ad avviso di chi scrive, non pare condivisibile.

Se è vero che lex posterior generalis non derogat priori speciali, occorre osservare che nel caso in esame a essere reso applicabile alle controversie di lavoro (genus di cui certamente fanno parte, e con ruolo da protagonista, le impugnative di licenziamento), è stato un complesso di regole di carattere generali di cui fa parte, a buon diritto, quella in materia di impedimento della decadenza.

Abbiamo quindi una norma generale che dialoga con un sistema aperto di ipotesi di decadenza (ciascuna delle quali avente di per sé carattere speciale), prevedendo che l’avvio della negoziazione assistita ne impedisca (temporaneamente) l’operatività.

Se cosi è, dal punto di vista sistematico pare preferibile la tesi per cui l’estensione della norma generale ad un determinato ambito (come quello lavoristico), non possa che esplicare i suoi effetti su tutte le ipotesi speciali che in tale ambito prevedono termini di decadenza, risultando altrimenti l’estensione parziale e selettiva.

Ma dove il legislatore ha voluto modulare diversamente l’operatività dell’istituto della negoziazione assistita alle controversie di lavoro lo ha fatto espressamente, prevedendo ad esempio norme di applicazione selettiva a tale ambito (si pensi all’obbligo di trasmissione alle commissioni di conciliazione).

Se il legislatore avesse voluto mantenere inalterato (recte, inalterabile) il regime decadenziale dei licenziamenti, ben avrebbe potuto stabilire che in tale ambito l’effetto impeditivo della decadenza non si realizza.

Anche dal punto vista della ratio, del resto, se l’inequivoca intenzione del legislatore era quello di estendere l’istituto della negoziazione assistita nel suo complesso, non si comprende perché mai avrebbe dovuto escludere norme funzionali a concedere alle parti un supplemento temporale di riflessione conciliativa finalizzata a scongiurare l’azione giudiziaria.

Anche il riferimento contenuto in sentenza alla specialità del regime decadenziale dei licenziamenti non pare cogliere nel segno e essere anzi oggetto di un fraintendimento che merita di essere completamente ripensato.

La specialità di una disciplina (qui il regime decadenziale dei licenziamenti) implica la sua inidoneità, a mente dell’art. 14 disp. prel. c.c., a formare oggetto di applicazione analogica a fattispecie diverse (motivo per cui non si può sottoporre a decadenza l’azione del dirigente licenziato che agisca per l’indennità supplementare: Cass. 14 settembre 2023, n. 26532, che è il precedente citato dal Tribunale felsineo; ma lo stesso vale ad esempio per l’estromissione da un appalto illegittimo: v. ad es. Cass. 30490 del 28 ottobre 2021).

Specialità non significa, invece, insensibilità delle norme speciali rispetto alla sopravvenienza di norme che ne disciplinino in via generale l’operatività (prevedendo ad esempio ipotesi di sospensione e interruzione). Sono le norme che stabiliscono decadenze (e dunque limitazioni all’esercizio del diritto di azione) a dover essere oggetto di stretta interpretazione, non già quelle che disciplinano in via generale le modalità con cui la decadenza opera o non opera.

A seguire l’impostazione del Tribunale di Bologna, anche la sospensione dei termini disposta in via generale durante la pandemia Covid-19 non avrebbe potuto intaccare l’operatività del regime decadenziale del licenziamento, in assenza di un intervento specifico sull’art. 6, l. 604/1966, il che pare francamente insostenibile.

O ancora, si pensi all’ipotesi che il Legislatore voglia estendere alle controversie di lavoro l’istituto della sospensione feriale dei termini, a tutela del sacrosanto diritto dei giuslavoristi alla pausa agostana: forse che il termine decadenziale dell’impugnazione del licenziamento ne rimarrebbe escluso?

A chi scrive, che per forma mentale non ha in amicizia le tesi limitative del diritto di impugnazione, pare che la posizione del Tribunale di Bologna ricordi un po’ la vecchia storia che per impugnare (stragiudizialmente) il licenziamento, non vale una comunicazione pec dell’avvocato (nonostante la norma, ancora una volta l’art. 6, l. 604/1966, parli di “qualunque atto scritto idoneo”) tesi che ebbe una certa fortuna prima di essere giustamente sconfessata dalla giurisprudenza, finanche quella di legittimità (si rammenta che l’orientamento risaliva a una prima sentenza del Tribunale di Monza (Trib. Monza 29.1.20, est. Rotolo), poi sconfessato con grande onestà dal medesimo magistrato che ebbe a scrivere che «l’attento esame … porta questo giudice a rivedere la propria posizione» (Trib. Monza 25.2.21, est. Rotolo), e ormai superato dalla giurisprudenza unanime: per tutti Cass. 8 luglio 2024, n. 18529).

Come opera “l’impedimento” della decadenza in caso di negoziazione assistita: le posizioni della giurisprudenza veneta.

Altra giurisprudenza, assai più condivisibilmente, non dubita dell’effetto impeditivo della negoziazione assistita, interrogandosi semmai sulle modalità con cui esso opera in concreto.

E infatti, a ben vedere, la formulazione dell’art. 8, d.l. 132/2014, presenta alcuni margini di ambiguità e desta, come osservato, molteplici «perplessità interpretative» (così Nannelli, Op. cit.), laddove non è affatto chiaro quale sia il “medesimo termine di decadenza” che ricomincia a decorrere, in caso di mancato accordo, una volta venuto consumatosi l’effetto impeditivo del (primo) termine di decadenza.

E infatti, la norma prevede che «se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1 [cioè 30 giorni dall’invito], la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

Si pensi a un invito inviato dopo 170 giorni dall’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (e quindi a 10 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di 180 giorni).

Una volta affermato che l’effetto impeditivo opera, ci si chiede quale termine cominci a decorrere una volta che siano trascorsi 30 giorni dall’invito senza accettazione.

In un caso come questo si potrebbero prospettare diverse ipotesi:

a) La tesi del termine secco di 30 giorni

Si potrebbe sostenere che il “medesimo termine” sia quello di 30 giorni di cui all’art. 4, d.l. 132/2014, richiamato nella previsione di legge. Il termine di decadenza originario (di 180 giorni) viene impedito con l’invito e venuto meno l’impedimento opera il termine “standard” di 30 giorni richiamato dalla norma. In questo senso di è posto Trib. Treviso 339/2024 del 23.5.2024, est. Cusumano, secondo cui non potrebbe darsi un recupero del termine originario, attesa l’inapplicabilità all’istituto della decadenza delle norme in materia di interruzione della prescrizione (art. 2964 c.c.) sicché «dal punto di vista sistematico, il “medesimo termine di decadenza” non potrebbe essere quello della originaria decadenza, in quanto: 1. questa è già stata impedita per effetto dell’invito o della stipulazione della convenzione; 2. non essendo la decadenza suscettibile di interruzione, non potrebbe ricominciare a decorrere dall’inizio».

b) La tesi del termine secco di 180 giorni

Si potrebbe anche sostenere che il “medesimo termine” altro non sia che il termine di decadenza originario che, dopo l’interruzione, ricomincia a decorrere ex novo (nel caso in esame, il lavoratore “guadagnerebbe” altri 180 giorni), in quanto il “medesimo termine” è quello cui era originariamente sottoposta l’azione giudiziale futura che una parte intendeva evitare mediante la negoziazione assistita. È questa la posizione della Corte d’Appello di Venezia, n. 667/2024 del 16.12.2024, rel. Burelli) che ha espressamente riformato sul punto il precedente di merito richiamato al punto che precede. L’effetto, non banale, è il potenziale “raddoppio” del termine, posto che un invito rassegnato a ridosso della scadenza del primo termine, quand’anche immediatamente rifiutato, determinerebbe l’insorgenza di un nuovo termine di altri 180 giorni, portando così il termine a 180 + 180 = 360 giorni).

c) La tesi della decorrenza del termine residuo

Si potrebbe infine anche sostenere – ma chi scrive non ha reperito giurisprudenza in tal senso –  che il “medesimo termine” sia quello residuo rispetto al termine originario che, impedito dall’invito, riprende a decorrere venuta meno la causa impeditiva (nell’esempio di cui sopra, al lavoratore resterebbero 10 giorni, e quindi l’invito gli avrebbe fatto “guadagnare” 30 giorni) sicché l’”impedimento” realizzerebbe a ben vedere una ipotesi di sospensione del termine, che riprende a decorrere dopo la “parentesi” conciliativa. Si tratta certamente dell’approccio più prudente, almeno nel caso in cui l’invito avvenga a ridosso della scadenza del termine di decadenza (sicché il rispetto del termine residuo giocoforza implica il rispetto del termine di 30 giorni di cui all’orientamento che precede) oltre che probabilmente più in linea con la logica deflattiva che ispira la disciplina (nella misura in cui determina di fatto una sospensione del termine in pendenza di trattative).

Nella misura in cui l’estensione dell’istituto della negoziazione assistita alle controversie di lavoro viene considerata un’opportunità da sfruttare, e non solo come strumento di formalizzazione di accordi già raggiunti, ma come “leva” negoziale, il tema dell’effetto impeditivo della decadenza merita certamente di raggiungere un punto di equilibrio condiviso, nell’interesse degli operatori e fruitori della giustizia del lavoro in tutte le sue forme.

Gionata Cavallini, avvocato in Milano

Visualizza i documenti: App. Venezia, 16 dicembre 2024, n. 667; Trib. Bologna, 4 febbraio 2025, n. 147; Trib. Treviso, 23 maggio 2024, n. 339

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