Licenziamento collettivo: applicazione illegittima dei criteri di scelta
29 March 2022|La mancata indicazione nella comunicazione ex art. 4, co. 9, della l. n. 223/1991, relativa alla procedura di licenziamento collettivo, dei dati concernenti i carichi di famiglia dei lavoratori, della griglia dei lavoratori selezionati in base al punteggio loro attribuito e delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, non consente al lavoratore destinatario di comprendere la legittimità dell’applicazione dei suddetti criteri, impedendo ogni verifica di coerenza tra gli stessi e la loro concreta applicazione. Da tale violazione discende, dunque, l’annullamento del licenziamento, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).