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Legge n. 51/2025: in attesa della ennesima pronuncia della Corte di giustizia sulla disciplina dei magistrati onorari

3 October 2025|

1. La Magistratura onoraria

 L’istituzione della magistratura onoraria risale a tempi anteriori alla creazione del Regno d’Italia, ricordiamo i conciliatori nel Regno delle due Sicilie e i vice giudici di mandamento nel Regno di Sardegna (GALLEANO, Ancora sulla natura del rapporto dei giudici onorari e del loro diritto ad una giusta retribuzione: Tribunale Civile di Messina sentenze di appello nn. 2186 e 2002 del 2022, www.rivistalabor.it, 13.04.23; DAL CANTO, Il magistrato onorario a sei anni dalla riforma Orlando: statuto costituzionale, attuazione legislativa ed etica delle funzioni, www.associazionedeicostituzionalisti.it, 12.04.23; FONTANA, Giudici precari – Il lavoro senza diritti, Rubettino, 2022, ma v., anche, la sentenza 41/2021 della Consulta, punti 7 e segg. del considerato in diritto) e l’istituto trova ora una sua nuova veste con l’ultimo intervento legislativo che, pur definendo finalmente il ruolo istituzionale del magistrato, ora non più solo onorario, lasciando comunque ancora aperto, come vedremo, qualche problema.

Dopo l’approvazione della Costituzione, si era delineato un sistema anomalo che vedeva il funzionamento della giurisdizione fondato, di fatto, oltre che sull’attività ordinaria svolta dai giudici togati di ruolo, anche sull’impiego di giudici onorari (figura ammessa dall’art. 106 Cost.: sulla cui disciplina v. RIGANO, art. 106, in FULCO, CELOTTO, OLIVETTI, ( a cura di), Commentario alla costituzione, Torino 2006, 2044 ss.) che è andata con oltre le previsioni normative del costituente e senza il quale il funzionamento del sistema giudiziario si sarebbe di fatto bloccato.

La necessità di una riforma strutturale della magistratura onoraria si era posta alla fine degli anni Novanta, quando l’art. 245 del d.lgs. n. 51 del 1998 aveva fissato un termine di cinque anni per un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria in conformità ai principi costituzionali.

Il termine è rimasto del tutto dimenticato in una situazione in cui le varie funzioni supplettive o sostitutive svolte dai magistrati onorari venivano divise tra giudici di pace, GOT e VPO, con una attività sostanzialmente, “a cottimo” per tutte le categorie e privo di ogni copertura previdenziale e assistenziale, ovvero una situazione che si presentava palesemente violativa, da un lato, dell’art. 106 e, dall’altro, degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

2. Il contenzioso dell’ultimo decennio

Come spesso accade nel nostro paese, l’oste che ha presentato il conto è stato quello europeo (ma già prima qualcuno non aveva ignorato il problema, sul punto v. SANLORENZO; Precari fuori legge, in www.questionegiustizia.it, 5 aprile 2013).

Si comincia con una prima procedura di pre-infrazione avviata dalla Commissione europea (EU Pilot 7799/15, su cui: (A. PROTO PISANI, La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata) furbizia italiana, Foro It., V, 2018, 42 e ss.). Tale procedura faceva seguito alle segnalazioni dei magistrati onorari italiani e alla pronuncia della Corte di giustizia nella sentenza del 1° marzo 2012, O’Brien c. Ministry of Justice, causa C-393/10, aveva deciso la questione pregiudiziale sollevata dalla Supreme Court of the United Kingdom, riconoscendo la tutela previdenziale ai recorder inglesi (BELLONE, Il magistrato onorario tra equivoci e violazioni, Questione giustizia, Quaderno tematico, 3/2016, La riforma della Magistratura onoraria, pag. 140): sulla questione si veda anche, sempre tra le stesse parti, la successiva pronuncia del 7 novembre 2018, C-432/17, anche per periodo di servizio anteriore alla direttiva n. 97/81).

Successivamente interveniva il Comitato europeo dei diritti sociali di Strasburgo cui si era rivolta l’Associazione Nazionale Giudici di pace (ANGdP) presentando un reclamo per la violazione da parte dello Stato italiano della Carta sociale europea, nella parte in cui la normativa nazionale non prevedeva alcuna protezione previdenziale per i Giudici di pace. Il Ceds accoglieva il reclamo (complaint n. 102/2016, parere reso pubblico il 16 novembre 2016, sul quale BIONDI, Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo dell’Associazione Nazionale dei Giudici di pace e le sue ricadute sulla riforma della magistratura onoraria, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 18.06.2017), dichiarando che lo Stato italiano aveva violato l’art. E, in combinato con l’art. 12 §1 della Carta sociale europea sul diritto alla previdenza sociale, non accogliendo così la tesi dello Stato italiano sulla non equiparabilità della categoria dei magistrati onorari a quella degli ordinari ai fini del trattamento pensionistico.

Da qui, il legislatore nazionale, nel tentativo tamponare l’intervento europeo, si vide costretto ad un intervento pasticciato con il d.lgs.n.116 del 13.7.2017 che, con un provvedimento correttivo della normativa dei giudici onorari, non risolveva comunque la divergenza fattuale fra la realtà del rapporto e la veste giuridico-formale voluta dal legislatore costituzionale e dalle leggi approvate negli anni precedenti (SCARSELLI, Note critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria, in www.questionegiustizia.it, 10 luglio 2017).

La nuova normativa non soddisfaceva la Commissione europea che inviava al Parlamento italiano una nuova comunicazione del 28 febbraio 2018 con la quale si richiamava l’Italia a porre attenzione sul fatto che le condizioni di lavoro dei magistrati onorari non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati professionali, e che i primi devono essere considerati dei “lavoratori a tempo determinato”.

La nuova legge infatti ribadiva la natura temporanea dei rapporti, non risolveva il problema di un’adeguata remunerazione, quanto meno adeguata alla quantità e, in primo luogo, qualità dell’attività prestata e neppure quella di un dignitoso trattamento previdenziale.

Inseriva inoltre, affiancandola a quelle già esistenti (che venivano prorogate ad esaurimento), la nuova figura del giudice onorario di pace inserito nell’ufficio del processo (MINUTOLI, La (necessaria) riforma della magistratura onoraria e l’efficienza della giurisdizione, su www.unicost.eu, 11.12.2019). Per quanto riguarda i vice procuratori onorari (VPO) erano stati previsti (artt. 15, 16 e 17, d.lgs. n.116/2017) i compiti da assumere su delega, con vigilanza dei sostituti procuratori professionali.

Le successive fasi si sono susseguite incalzanti. Nel 2018 partono le prime rimessioni alla Corte di giustizia, fatte da vari giudici di pace investiti da colleghi che chiedevano un decreto ingiuntivo per il pagamento delle ferie. Tali rimessioni vennero per vari motivi ritenute inammissibili, ma una di queste veniva invece rubricata con il n. 658/18, segno evidente del fatto che la Corte ha rilevato l’importanza della questione, e decisa con la nota sentenza UX del 16 luglio 2020 (POSO (Intervista a cura di), ALES, GARGIULO, MACCHIA, MUSELLA, Qualificazione del rapporto di lavoro e tutele dei magistrati onorari alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (seconda sezione), 16 luglio 2020, C-658/18, UX, in www.giustiziainsieme.it , 21.4.2021).

Sulle tematiche affrontate dalla sentenza UX e sul contenzioso lavoristico in essere, con riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e amministrativa, v. anche, tra i tanti contributi, POSO, Ufficiale (di complemento) e gentiluomo, ma anche subordinato? Iudex honorarius, de te fabula narratur, in www.rivistalabor.it, 23.1. 2021; TAMPIERI, Lavoro, tutela e diritti dei magistrati onorari nella più recente giurisprudenza, in www.questionegiustizia.it, 30.4.2021; CALVANO, Corte di giustizia, primato del diritto Ue e giudici onorari, in www.giustiziainsieme.it, 22.11.2021.

Con questa decisione, esaminata in concreto l’attività dei giudici di pace veniva rigettata la tesi del rapporto onorario, chiarendo come la stessa doveva ritenersi, in primo luogo attività giurisdizionale vera e propria e, soprattutto, subordinata, sulla scorta dell’esame dell’effettivo svolgersi del rapporto dei magistrati onorari italiani (ORLANDINI, Giudici senza diritti: la saga della magistratura onoraria ad una svolta grazie all’intervento della Corte di giustizia, in www.labourlawcommunity.org, 9 dicembre 2021).

Dopo la sentenza UX, i giudici nazionali iniziano ad accogliere le domande di regolarizzazione dei rapporti dei giudici onorari. Oltre al Tribunale di Sassari, con sentenza del 24.1.2020, resa già all’esito delle conclusioni dell’Avvocato generale nel procedimento UX, fanno seguito diversi altri giudici del lavoro la cui competenza veniva peraltro riconosciuta dal TAR Abruzzi, sent. 344/2018 e del TAR Lazio, sent. 9486/21, che rigettavano la domanda di equiparazione tra magistrato ordinario e quello togato, ma rimettevano al giudice ordinario competente per la valutazione sulla sussistenza o meno di un rapporto subordinato e sulle differenze retributive eventualmente maturate.

Tra le tante pronunce, ricordiamo quella di Vicenza, sent. 16.12.2020 e 23.07.21, quella di Napoli, sent. 07.10.20 e 24.02.22, quella di Vasto, sent. 12.01.22, quella di Gela, sent. 12.01.22. quella della Spezia sent. 22.04.21, quest’ultima limitatamente alle ferie (su tutte pronunce citate v., ampiamente, TAMPIERI, cit. supra).

Il TAR Emilia-Romagna, invece, riteneva la propria competenza, giungendo anzi ad una nuova rimessione in Corte di giustizia che si concludeva con la sentenza PG del 7 aprile 2022 (in causa C-236/20) che ribadisce il contenuto della precedente decisione UX (sulla quale POSO, I Giudici di Pace dalla «guerra di posizione» alla «guerra di movimento» e il loro nuovo felice approdo davanti alla Corte di Giustizia. Quali possibili conseguenze per tutta la magistratura onoraria nell’ordinamento costituzionale e giudiziario italiano?, www.rivistalabor.it, 5.5.2022; BARBERIO, Sui magistrati onorari: la querelle è ancora aperta, su MGL, fasc. 2/2022).

Il TAR, all’esito, accoglieva le domande del giudice onorario ricorrente con sentenza 304/2023, pubblicata il 17 maggio 2023. La sentenza veniva impugnata dal Ministero e il Consiglio di Stato, con sentenza 9552/2024, dichiarava la competenza del TAR Lazio, il quale, con la recentissima sentenza 15797 del 26.8.2025, ha rigettato la domanda della giudice, ribadendo la natura onoraria del rapporto, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (che sono pervicacemente resistiti su tale posizione, creando “una sorta di incomunicabilità” con la Corte di giustizia: DAL CANTO,  op. citata, pagg. 96 e 97), negando la natura subordinata dei rapporti ormai stabilita dalla Corte di giustizia in via definitiva e affermando, per quanto concerne la temporaneità degli incarichi, che “le proroghe hanno addirittura prodotto effetti favorevoli nei confronti dei destinatari, che hanno giovato della continuazione della propria attività” e che “in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la sanzione specifica è solo la stabilizzazione, cosa che è avvenuta per mezzo della recente riforma organica della magistratura onoraria, senza che vi sia spazio per una tutela per equivalente, la quale si atteggia solo quale surrogato legale della tutela in forma specifica”.

3. Il concitato tentativo del legislatore di adeguare la normativa nazionale dei magistrati onorari con quella unitaria

Il contenzioso in essere e una nuova lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 15.7.2021 (rif. C (2021)4355) hanno comunque indotto il legislatore nazionale ad un ulteriore aggiustamento della disciplina riguardante la magistratura onoraria, intervento che è stato poi attuato dalla legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021, sui cui lavori preparatori v. l’intervento critico di RUSSO, Brevi osservazioni sul testo unificato dei Disegni di legge. S. 1438, S. 1516, S. 1555, S. 1582, S. 1714 in discussione al Senato di “riforma della riforma” della magistratura onoraria, www.giustiziainsieme.it, 3.11.2020), che ha apportato notevoli modificazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo una procedura valutativa di conferma per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso e l’inserimento di alcune misure finalizzate ad una sostanziale stabilizzazione dei magistrati onorari fino al 70° anno di età.

Infatti, la previsione secondo cui i magistrati onorari “di lungo corso” potevano essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per tre successivi incarichi di uguale durata fino ai 68 anni di età, è stata sostituita dalla introduzione di un’apposita procedura valutativa per “conferma a tempo indeterminato” operata da apposite Commissioni di valutazione (sulle quali v. le perplessità di CIANFARDINI, ​Commissioni di valutazione per la conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari di lungo corso: quando il diavolo si nasconde nei dettagli, www.questionegiustizia.it, 4.8.2022),  fino al compimento dei settant’anni di età per tutti i giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma del 2017, indipendentemente dal numero complessivo di anni di servizio svolti.

È stato, così, stabilito che i magistrati confermati potranno godere, previa “rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso”, salva un’indennità forfettaria (art. 29 novellato, comma 5), di un trattamento economico commisurato a quello di un funzionario amministrativo giudiziario.

Tale intervento non ha placato la Commissione europea la quale, con ulteriore lettera di costituzione in mora del 15.7.2022 ha rinnovato le sue critiche, richiamando, volutamente, anche la sentenza Corte Cost 267/2020 sulla non rimborsabilità delle spese legali nei giudizi di responsabilità degli onorari (considerata costituzionalmente illegittima) nella quale si afferma la sostanziale identità del lavoro svolto dai magistrati onorari con i compiti giurisdizionali di quelli di ruolo (FERRARO, I giudici onorari secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in RGL, 2021, num. 2, parte II, pag. 157).

Di qui un nuovo intervento con il d.l. n.75/2023 (convertito in legge n.112/2023) il quale prevede, in sostanza che:

– sotto il profilo fiscale e previdenziale, l’assimilazione dei compensi dei magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria INPS, o alla gestione separata, a seconda che l’incarico sia esclusivo o non esclusivo:

– per quanto attiene stabilità e continuità del rapporto, ha introdotto procedure valutative per i magistrati onorari a esaurimento, consentendo la conferma in servizio fino ai 70 anni di età. I magistrati confermati possono scegliere tra il regime di esclusività o di non esclusività;

– circa i compensi, per i magistrati in regime di esclusività, è fissato in 58.840 euro annui lordi, erogati in tredici mensilità, mentre per quelli non esclusivi è di 25.000 euro annui lordi, pagati in dodici mensilità.

– in merito alle incompatibilità, sono state stabilite nuove regole per evitare conflitti di interesse, come il divieto di assegnare allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari legati da vincoli di parentela o unione civile fino al secondo grado di parentela.

Le ulteriori pressioni della Commissione hanno poi costretto il legislatore a correggere ancora il tiro con il d.l. n.131 del 14.9.2024 (convertito con legge n.9.11.2024) con il quale si è chiarito meglio il precedente provvedimento del 2023, precisando l’obbligo di iscrizione all’AGO dell’INPS per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento, in seguito alla loro opzione per il regime di esclusività, estendendo le coperture previdenziali relative a invalidità, vecchiaia, superstiti, maternità, malattia e disoccupazione involontaria .

L’INPS ha fornito le indicazioni operative in una circolare (n. 101 del 29.11.2024) per adempiere agli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza che decorrono dalla data di conferma dei magistrati onorari.

4. La nuova legge del 2025

Anche a seguito della ulteriore sentenza AV e altri del 27.6.24, C-41/23 (BOVINO, Magistrati onorari, sì alle indennità durante il periodo feriale anche per Got e Vpo, Il quotidiano giuridico, 08.07.24), resa su rinvio del Consiglio di Stato, che ha rimarcato l’incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 5 della direttiva 1999/70 “di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, il legislatore è quindi finalmente intervenuto, in modo quasi definitivo, con la legge n. 51 del 15 aprile 2025 (pubblicata sulla G.U. 16 aprile 2025,n.89), che modifica radicalmente il d.lgs. n.116/2017( per comodità del lettore pubblichiamo non solo il testo di questa legge, ma anche del decreto legislativo coordinato con le modifiche apportate).

Con la nuova normativa è stata costituita una nuova disciplina che riguarda notevoli aspetti del rapporto dei magistrati onorari in servizio sino ad oggi (AGHINA, In Italia nulla è più definitivo del provvisorio e più provvisorio del definitivo”: check up della magistratura onoraria, www.giustiziainsieme.it, 6 giugno 2024.

Questi, in sintesi, i punti salienti:

  • orario di lavoro di 36 ore settimanali per chi ha optato per il regime di esclusività e di 16 ore settimanali, pari a due giorni a settimana, per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività;
  • permessi, assenze e congedi, con previsione dell’applicazione ai magistrati confermati del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell’amministrazione giudiziaria, con conseguente regolazione del periodo di comporto;
  • destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, che può essere disposta nei limiti definiti dalla norma e in presenza di eccezionali esigenze di servizio;
  • ferie, con previsione della disciplina dell’impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e del correlativo diritto al godimento del periodo di riposo, fissando un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l’entrata in vigore della riforma;
  • trasferimenti a domanda dei magistrati onorari confermati nell’ambito del distretto di Corte d’Appello presso cui esercitano le funzioni, con applicabilità al magistrato onorario confermato delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • procedura di valutazione di idoneità professionale, regime di responsabilità disciplinare (con estensione del sistema disciplinare previsto per i magistrati ordinari), ipotesi di decadenza dall’incarico per inosservanza del regime di incompatibilità o dell’impegno lavorativo assunto e di sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l’espletamento di incarichi politici o incarichi amministrativi, temporaneamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie;
  • adeguamento al costo della vita del compenso, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari e riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell’interessato.

Si detta, inoltre, una nuova disciplina del compenso prevedendo, in particolare, che ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva, sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840, oltre al TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. “per l’esclusivo esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto”.

Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene, invece, corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità di (originariamente 20.000, poi innalzata dalla Commissione giustizia del 28 ottobre 2024 a) euro 25.000,00, senza Tfr.

Quanto al regime previdenziale e fiscale, si recepisce il sistema (iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, rispetto al quale viene dettata una più compiuta disciplina. Si specificano le funzioni e i compiti dei magistrati onorari confermati, con differenziazione tra “giudici onorari” e “viceprocuratori onorari”.

Si precisa altresì che l’applicazione dei magistrati onorari confermati ai collegi giudicanti è ammessa solo quando ricorrono esigenze temporanee o situazioni emergenziali: tanto, comunque, in contrasto con l’art. 106 Costituzione che ne dispone l’utilizzo esclusivamente per “le funzioni attribuite a giudici singoli”. Sul punto v. la Corte costituzionale n. 41 del 2021 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che attribuivano giudici onorari a funzioni in organi collegiali superiori, prorogandone solo temporaneamente l’utilizzo in attesa di un riassestamento del sistema (BRANCA, Meglio un audace bilanciamento di un rigetto non conveniente, in Giurisprudenza costituzionale, 2020, num. 6, pag. 3177; BARTOLE, A proposito di una troppo lunga e confusa sentenza, in Giurisprudenza costituzionale, 2021, num. 2, pag. 534).

5. Conclusioni (ancora in attesa dell’ennesimo intervento della Corte di giustizia)

Con le modifiche apportate al d.lgs.n.116/2017 con la legge n. 51/2015, si è quindi giunti, dopo una oltre decennale battaglia, ad una sostanziale regolarizzazione del rapporto dei giudici onorari in servizio che trovano finalmente un ruolo definito all’interno della magistratura, attraverso anche un processo di stabilizzazione dei magistrati in servizio (art. 29-31 quater), preceduto dal procedimento valutativo previsto dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che sostituisce il concorso previsto dall’art. 97 Costituzione e si conferma l’istituzione dei nuovi “giudici onorari di pace” e dei “vice procuratori onorari” (artt. 1-28).

Sussistono comunque alcune perplessità circa il trattamento complessivo loro riservato.

Innanzi tutto, per quanto riguarda i nuovi magistrati onorari, che restano comunque a termine, con contratti quadriennali rinnovabili una sola volta (e dunque ancora in palese contrasto con la clausola 5 della direttiva 1999/70 sul contratto a tempo determinato, così aprendo spazi per ulteriori contenziosi) e con compensi oggettivamente inadeguati, ovvero un’indennità (lorda) annua fissa e onnicomprensiva pari ad euro 16.140,00 ed una variabile pari massimo al 30% di quella fissa (art. 23) a seconda delle funzioni e degli obiettivi raggiunti, per due giorni alla settimana di servizio (art. 1).

Ma anche per quelli che vengono confermati i problemi non mancano.

Innanzi tutto, il processo di valutazione quadriennale previsto dalla nuova normativa è differente da quello dei magistrati ordinari, prevedendo solo due fasi. La prima, che si apre dopo il primo giudizio quadriennale di non idoneità, l’assegnazione per un biennio all’ufficio del processo o all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali e decorsi i due anni un nuovo giudizio che, se negativo, porta direttamente alla dispensa del servizio (art. 30 quinques, d.lgs. n.116/2027 novellato).

Per i magistrati togati, invece, il procedimento è più articolato, prevedendo solo conseguenze temporanee di natura economica (ritardi nell’adeguamento della retribuzione) e di carriera (esclusione da incarichi direttivi ed extra giudiziari) dopo il primo giudizio non positivo o negativo, cui seguono possibili partecipazioni a corsi di riqualificazione professionale e, previa sua audizione, a diverse funzioni nella stessa sede. In caso di giudizio negativo, interviene la dispensa.

Tale diverso trattamento non pare giustificato, considerato che entrambi svolgono, di fatto, attività giurisdizionale, come stabilito dalla sentenza UX del 2020 e dalla Consulta nella ricordata sentenza 267/2020 sul rimborso delle spese giudiziarie.

A ciò si aggiunga che, per i magistrati togati la procedura quadriennale di valutazione è prevista per sole sette volte, limite che non figura nella riforma per quelli onorari.

Lo stesso deve dirsi per l’adeguamento economico, fissato, per i magistrati togati ogni tre anni, ma con acconti provvisori annuali poi conguagliati alla fine del triennio, mentre i per quelli onorari è fissata solo una misura correttiva dello 0,98% con cedenza triennale. (art. 31 quater).

Sotto il profilo economico, poi, appare di immediata evidenza la discriminazione tra il compenso per i magistrati onorari esclusivisti e quelli non esclusivisti, visto che il loro compenso, anche se di poco, è comunque inferiore in relazione a quello stabilito per i primi, in palese violazione del principio di parità dei lavoratori part time.

Ma l’aspetto sicuramente più eclatante è che l’eventuale conferma del rapporto comporta, ex lege, una rinuncia ad ogni rivendicazione pregressa, condizione, questa, che pare del tutto antigiuridica, come rilevato dall’ordinanza di rimessione in Corte di giustizia effettuata dalla Corte di appello dell’Aquila, con ordinanza  pronunciata il 4.4.2024 e depositata il 9.4.2024, rubricata nel ruolo della Corte nel procedimento C-253/24 e dunque, secondo gli attuali tempi lussemburghesi, in decisione entro pochi mesi(per comodità del lettore pubblichiamo anche l’ordinanza di rinvio pregiudiziale).

Non paiono esservi dubbi che, se la “stabilizzazione” potrebbe far venire meno il diritto al risarcimento del danno per l’abuso del rinnovo dei rapporti (ma v. infra), pare del tutto improponibile che possa assorbire anche le differenze retributive maturate nel corso degli anni pregressi (si pensi, solamente, anche a voler prescindere della misura della retribuzione, alla mancata corresponsione della13.ma e del TFR), senza contare la non irrilevante questione di natura contributiva, soprattutto ai fini pensionistici.

Il tutto certamente azionabile, ex art. 2126 c.c.

Viene qui in gioco, poi, il principio del legittimo affidamento che fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario, come stabilito sin dal 1978 dalla Corte di giustizia con la sentenza Töpfer, in causa C- 112/77 (principio sul quale si veda anche BASTIANON, La tutela del legittimo affidamento nel diritto dell’Unione europea, Giuffré, 2012) e, quindi, la costituzionalità dell’intervento ablativo di diritti ormai stabilizzati nel patrimonio del soggetto interessato.

La norma, poi, sotto un ulteriore profilo, viola palesemente l’art 6.1 della CEDU, come stabilito, ex multis, nella sentenza Scordino del 29.3.2006 (Ricorso n. 36813/97, §126, sulle procedure espropriative), Cicero del 30.01.20 (ricorsi n. 29483/11 e altri, § 29, sul trasferimento d’azienda), Agrati del 7.6.11 (ricorsi n. 43549/08 e altri, § 64, sulle pensioni svizzere). È dunque facilmente rilevabile la violazione del principio del giusto processo e l’ingerenza del potere legislativo al fine di influenzare l’esito delle controversie in corso, determinandone d’ufficio la cessazione della materia del contendere.

Si veda anche, ad abundantiam, la Cass., ordinanza 33876/2024 che, tranchant, afferma come: “7. Il datore di lavoro pubblico contrattualizzato non può subordinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro, sia pure a termine, alla rinuncia preventiva, da parte del lavoratore, all’esercizio dei diritti indisponibili riconosciutigli dalla legge”. Il principio di trasforma, ove tale comportamento sia posto in essere dal legislatore, in una palese incostituzionalità della norma, in particolare, certamente, dell’art. 24.

Si consideri infine, del resto, che la stessa procedura di conferma dei giudici onorari, come si è visto di esito incerto perché subordinata ad una valutazione di una commissione valutativa e alla conferma del CSM, neppure pare idonea ad assorbire il danno comunitario ex SS.UU. 5072/2016, posto che secondo la Corte di giustizia Rossato dell’8.5.2019, C-494/17, l’assorbimento si concretizza “allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria” il che certamente non ricorre nel caso specifico (si veda, per un esempio riassuntivo, GALLEANO, Corte di appello di Bologna, sentenza 13 dicembre 2024, LPO news, 15.3.2025).

Insomma, come si vede, la annosa questione della magistratura onoraria trova ancora non pochi fronti aperti.

Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma

Visualizza i documenti: App. L’Aquila, 9 aprile 2024; D.lgs 13 luglio 2017, n. 116; L. 15 aprile 2025, n. 51

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