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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 20 April 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

La valutazione del servizio militare, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio, è indispensabile per l’accesso all’insegnamento

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586 del 29 marzo 2024 afferma che, in attuazione dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il servizio militare è sempre valutabile, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l’accesso all’insegnamento; e deve essere necessariamente riconosciuto anche ai fini del punteggio nelle graduatorie di Istituto.

Dunque, il servizio militare o civile sostitutivo, espletato successivamente al conseguimento della laurea, è valutabile ancorché prestato non in costanza di nomina.

Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, ha dichiarato il suo diritto a riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istituto per l’Anno Scolastico 2001/2012 in relazione alle classi di concorso C270 e C290.

La Corte di Appello di Roma ha ritenuto che il citato articolo 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 riguardi la ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze. La medesima Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda avanzata da un lavoratore, volta ad ottenere il diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istituto in cui risultava collocato come docente supplente.

Avverso tale sentenza il docente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il servizio militare sia sempre valutabile, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l’accesso all’insegnamento, a fronte della portata generale dell’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, non derogabile da norme di rango secondario.

Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, mentre l’articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce , al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che  “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi bandite dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di tempo”.

In merito, la Suprema Corte ha chiarito che non è corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1974 sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’articolo 84 del DPR n. 417/1974 (sentenza della Corte di Cassazione n. 41894/2021).

Inoltre, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, il comma 2non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, cioè anche i servizi  di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione , coerente con il principio di cui all’articolo 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio, nell’interesse della nazione, non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi.

Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando l’art. 485, co. 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, e l’art. 2050 del d.lgs. n, 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Il Collegio, in particolare, ha affermato il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera e ai fini dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ad avviso dei giudici di legittimità il predetto principio riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, atteso che anche tali graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione, costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pertanto non si sottraggono ad un’interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
Da tanto discende che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

La Corte non ha mancato, infine, di precisare che i principi richiamati devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

Nicola Niglio, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 29 marzo 2024, n. 8586

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