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La domanda per rendita vitalizia non è soggetta a decadenza triennale
La Corte di Cassazione, con sentenza 24 ottobre 2022 n. 31337, ha stabilito che la costituzione della rendita vitalizia non realizza in alcun modo una prestazione previdenziale, quanto piuttosto, un rimedio all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni subiti dal lavoratore: tant'è che, è stata esclusa la soggezione della domanda di quest’ultimo, volta alla creazione della rendita, alla decadenza triennale (art. 47, D.P.R. n. 639/70), sul rilievo che, essa, non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.