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La Cassazione ripercorre principi ormai consolidati in tema di responsabilità del datore di lavoro a fronte di infortuni occorsi ai dipendenti
La sentenza in esame (Cass. pen., Sezione Feriale, 23 agosto 2024, n. 33094) concerne il tema di responsabilità del datore di lavoro a fronte di infortuni occorsi ai dipendenti, con un cenno al connesso problema della delega di funzioni e dei limiti alla medesima (sul tema, v. R. Bergaglio, Confini dell’obbligo di vigilanza, concetto di abnormità della condotta, accertamento della colpa di organizzazione: un’innovativa sentenza, in Labor, www.rivistalabor.it, 1 agosto 2024; L. Sposato, Responsabilità penale del datore di lavoro per infortunio mortale. Quali sono gli elementi significativi della posizione di garanzia?, sempre in Labor, www.rivistalabor.it, 10 maggio 2024; L. Pelliccia, Il punto sulla delega gestoria e di funzioni in materia di sicurezza e la posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione penale, ivi, 7 aprile 2023).
Infatti, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile, in sede penale, dell’infortunio occorso al dipendente per omessa vigilanza sui soggetti cui siano state delegate le funzioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 o per inadempimenti direttamente riconducibili alla sua posizione di vertice, come nel caso dell’omessa formazione dei lavoratori.
Il mancato esercizio dell’obbligo di vigilanza da parte del vertice aziendale deve essere commisurato con una valutazione ex ante, trovando un proprio limite nel principio di esigibilità. Secondo questa interpretazione sarà esente da responsabilità penale solo l’imprenditore che, una volta approntate tutte le misure antinfortunistiche richieste (o dopo avere fornito mezzi e poteri per approntarle), abbia delegato un preposto tecnicamente capace alla organizzazione e all’espletamento, che abbia accettato l’incarico e che sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto datore di lavoro non si esima dall’obbligo di sorveglianza.
In tal senso si esprime la giurisprudenza più recente, tra cui la sentenza in commento, che richiama la seguente massima: «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore» (Cass. pen. Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163).
Il rispetto di tutto quanto sopra andrà, ovviamente, valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto, tra cui dimensioni dell’organizzazione, peculiarità della fattispecie, concorso di fattori esterni (E. Ciccarelli, La delega di funzioni, Diritto dei lavori, Anno IV, n. 3, ottobre 2010).
Numerose sentenze precedenti al T.U. hanno spesso ammesso che il datore di lavoro che abbia “delegato” a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici – tra quelli delegabili – è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive.
La giurisprudenza (vedi sentenze citate infra) ha, altresì, progressivamente cercato di delimitare il ricorso alla culpa in vigilando del datore di lavoro, ritenendo che qualora il soggetto di vertice abbia adempiuto ai doveri primari imposti dalla sua posizione, strutturando l’organizzazione in modo idoneo alla salvaguardia dei beni penalmente tutelati, non è neppure consentito il giudizio di colpevolezza sotto il profilo della culpa in vigilando.
Diversamente, qualora, invece il soggetto di vertice dell’impresa fosse stato informato dal delegato di carenze e disfunzioni del sistema di sicurezza, alle quali quest’ultimo non potesse porre rimedio con gli strumenti messi a disposizione dal primo, ovvero allorché il primo fosse a conoscenza di inadempienze del secondo, non potrà che aversi il mantenimento in capo al datore di lavoro della originaria posizione di garanzia e l’assunzione in proprio di responsabilità nella eventualità di un comportamento omissivo (Cass. pen. Sez. V, 22 novembre 2006, n. 38425; Cass. pen. Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 3612; Cass. pen. Sez. II, 22 agosto 2000, n. 9378).
Infine, collegandoci al caso di specie, il datore di lavoro non può pretendere di esimersi da responsabilità invocando la sussistenza di un preposto in senso formale, laddove egli stesso sia titolare di competenze qualificate e, al contempo, non abbia predisposto in favore dei dipendenti un percorso formativo adeguato.
Nella fattispecie concreta, l’infortunio era derivato non tanto da una condotta omissiva del preposto, quanto da una condotta attiva colposa, ossia l’insufficiente serraggio di un dado nel montaggio di un argano in maniera scorretta e non conforme alle regole indicate nel manuale di istruzioni.
I giudici di merito, in ordine al mantenimento della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro, hanno rilevato che:
– il macchinario doveva essere predisposto da personale specializzato, mentre il preposto che aveva provveduto al montaggio era un semplice “capo squadra (muratore)” con un titolo di istruzione di “licenza elementare”;
– non era stata impartita adeguata formazione sul montaggio del macchinario ed in particolare sulla predisposizione dell’argano in condizioni di sicurezza, in modo da assicurarne la tenuta sull’impalcatura, non potendosi a tale fine ritenere sufficiente la mera presenza in cantiere del manuale di istruzione;
– il datore di lavoro, che riuniva in sé anche le mansioni di direttore tecnico, era dotato di competenze tecniche qualificate.
Con ricorso per cassazione, il datore di lavoro aveva elaborato le proprie difese valorizzando la sussistenza di un preposto in senso formale, nonché di aver posto a disposizione il libretto delle istruzioni.
La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza precedentemente esaminata, statuisce che il datore di lavoro è tenuto a «controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche» (Cass. pen. Sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 10123).
Il datore, dunque, deve costantemente verificare che gli obblighi di vigilanza gravanti sulle varie figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/2008 siano effettivamente adempiuti.
Inoltre, evidenziando un principio che rileva anche in materia di delega di funzioni, il datore di lavoro è tenuto ad investire della qualifica di preposto un soggetto idoneo, sia dal punto di vista delle competenze tecniche che della formazione specifica (Cass. pen. Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163: «Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore»).
Più in generale, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è addetto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente.
Ne consegue che può essere ritenuta eccezionale o abnorme – e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso – solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone (Cass. pen. Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 14915; sul concetto di abnormità, v. anche R. Bergaglio, Confini dell’obbligo di vigilanza, concetto di abnormità della condotta, accertamento della colpa di organizzazione: un’innovativa sentenza, cit.).
Nella fattispecie, la Corte di Appello aveva convincentemente argomentato nel senso che l’infortunio si fosse verificato, non già per omesso controllo da parte del preposto dell’osservanza da parte dei lavoratori, nello svolgimento dell’attività lavorativa, delle norme in materia di sicurezza, quanto per avere consentito il datore di lavoro che il montaggio dell’argano fosse effettuato da un soggetto che non aveva ricevuto adeguata formazione. Il rischio concretizzatosi nell’infortunio, dunque, rientrava nel perimetro di quello gestito dal datore di lavoro, cui competeva, in ragione dei poteri connessi alla funzione, la vigilanza e ancora prima l’obbligo di assicurare una corretta formazione e conoscenza delle criticità del macchinario da mettere in opera per essere utilizzato dai lavoratori.
È vero, dunque, che l’evento si è sì verificato per una condotta imperita di altro soggetto, ma tale condotta è stata, a sua volta, determinata dal mancato assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi che la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro pone a suo carico e che egli può delegare solo attraverso una delega di funzioni formale, avente le caratteristiche di cui all’art. 16 D. Lgs. n. 81/2008. E comunque, anche in quel caso, il datore di lavoro che abbia delegato a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici – tra quelli delegabili – è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive.
Infine, la Corte ribadisce il principio per cui, in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l’uso dei macchinari, occorrendo, invece, che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dai propri dipendenti e rappresenti loro le conseguenze pericolose dell’eventuale inosservanza delle istruzioni ricevute (Cass. pen. Sez. IV, 12 maggio 2021, n. 35816). Inoltre, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non può dirsi esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, inidoneo a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Cass. pen. Sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 21242).
Ne discende l’affermazione della responsabilità penale in capo al datore di lavoro.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass. pen, sez. feriale, 23 agosto 2024, n. 33094
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