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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 15 August 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

La Cassazione ripercorre principi già affermati in punto di applicazione dell’art. 2087 c.c., precisando che la prova del nesso di causalità materiale incombe sul lavoratore

L’ordinanza oggi in commento (Cass., 17 maggio 2024, n. 13763) verte sulle condizioni di applicabilità dell’art. 2087 c.c., disposizione centrale nell’ambito della riflessione condotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza del lavoro (P. Albi, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona – art. 2087 cod. civ., in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, 2008; V. A. Poso, Le iniziative del datore di lavoro per massimizzare le misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l’emergenza da Covid-19 non sempre premiano. L’art 2087 c.c. non è sufficiente per imporre ai lavoratori addetti agli impianti sportivi il possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro prima (e dopo l’eliminazione) dell’obbligo imposto per legge, senza un provvedimento dell’autorità sanitaria o del medico competente, in Labor, www.rivistalabor.it, 4 aprile 2022; L. Sposato, Responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e onere della prova: esiste un contrasto giurisprudenziale occulto?, ivi, 21 giugno 2022; F. Rondina, La Suprema Corte conferma la ripartizione degli oneri probatori in caso di violazione dell’art. 2087 c.c. dovuta a “superlavoro”, ivi, 27 marzo 2023; G. Mugnai, La violazione dell’art. 2087 cod. civ. e il risarcimento del danno cagionato al dipendente, ivi, 8 giugno 2023).

L’art. 2087 c.c., secondo affermazione comune, dispone in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tec­nica, si rendono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Con «particolarità del lavoro» si fa riferimento ai rischi e alle specifiche nocività proprie dell’attività lavorativa che viene prestata; per «esperienza» si intende quel fattore che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificatisi ed a pericoli valutati in precedenza; con il termine «tecnica» ci si riferisce all’obbligo di aggiornamento sui sistemi di sicurezza che vengono continuamente messi a disposizione dal progresso scientifico (A. Lanzara, L’obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c.: la natura contrattuale della responsabilità datoriale ed il riparto dell’onere probatorio per il risarcimento del danno, MGL, 1/2021, 255 ss.).

Dal precetto deriva, dunque, l’obbligo in capo al datore di lavoro di attuare non solo le misure di sicurezza appositamente previste dalle appositamente disposte norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche quelle misure cc.dd. innominate, ossia quelle sug­gerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza nor­malmente osservati (Cass., 10 giugno 2019, n. 15562); inoltre, attraverso tali misure, il datore è chiamato a eliminare o attenuare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore (Cass., ord. 22 settembre 2021, n. 25597).

Sussiste, dunque, in capo al datore una vera e propria “obbligazione di sicurezza”, collegata all’obbligo di predisporre un ambiente lavorativo sicuro e salute ai sensi dell’art. 32 Cost. (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1509), l’inadempimento della quale comporta, secondo i principi generali, responsabilità contrattuale, disciplinata dagli artt. 1218 ss. c.c.

La storica Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 prevede che, sul piano processuale, il debitore (nel caso di specie, il lavoratore) non sia tenuto a provare l’inadempimento, bensì semplicemente ad allegarlo, mentre ciò che va provato è il titolo che sorregge la pretesa. Ciò – si è detto – significa far coincidere la causalità materiale, che attiene ai rapporti tra condotta e danno-evento, con l’inadempimento.

Nella giurisprudenza di legittimità, però, si è delineato un diverso orientamento che, soprattutto in materia di responsabilità sanitaria, tende a distinguere il profilo dell’inadempimento da quello della causalità materiale, con ricadute significative sul riparto dell’onere di allegazione e prova.

Infatti, in una storica sentenza si legge che, mentre lo schema concettuale delle Sezioni Unite del 2001 ben si attaglia alle classiche obbligazioni di dare o facere fungibile, «nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell’evento alla condotta» (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28991).

Echi di questo orientamento, secondo alcuni commentatori (L. Sposato, op. cit.), si ritrovano in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., ad esempio laddove si statuisce che «l’allegazione dell’inadempimento datoriale richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione che ha determinato la esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno sofferto, la individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato» (Cass., 25 ottobre 2021, n. 29909).

La sentenza oggi in esame aderisce proprio a quest’ultimo indirizzo, che esige dal lavoratore la prova del nesso causale: nel rigettare uno dei motivi di ricorso, la Suprema Corte afferma che «i Giudici di secondo grado si sono conformati al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare di aver subìto un danno a causa dell’attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l’uno e l’altra, mentre incombe sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti analoghe» (Cass., 17 maggio 2024, n. 13763).

Peraltro, la Corte ribadisce che la verifica della prova del nesso di causalità spetta al Giudice di merito e non è suscettibile di costituire oggetto di esame da parte del Giudice di legittimità, con la conseguenza del rigetto del ricorso.

Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 17 maggio 2024, n. 13763

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