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La Cassazione ancora sul computo della retribuzione spettante durante le ferie e sul riparto dell’onere probatorio per la richiesta dell’indennità sostitutiva
Con due ordinanze della sezione lavoro la Suprema Corte affronta due tematiche legate al pagamento delle ferie, rigettando entrambi i sottesi ricorsi.
Ordinanza 4.12.2023, n. 33713 – Computo della retribuzione dovuta durante le ferie
Nella controversia oggetto di questa decisione, la Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da alcuni lavoratori, tutti con la qualifica di macchinisti, aveva a sua volta accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria, di attività di riserva previsti dal contratto aziendale, nonché dei compensi correlati all’assenza dalla residenza e così condannando la società datrice di lavoro al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente.
La Corte territoriale, in punto di diritto, aderendo all’orientamento di legittimità che, in parte qua, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (così come interpretata dalla CGUE) ha ritenuto che sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende “qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.”
Nel giudizio il collegio di merito aveva poi verificato che la retribuzione erogata in via ordinaria durante il servizio comprendeva le indennità variabili richieste mentre la società datrice di lavoro includeva nella retribuzione erogata durante le ferie la “parte fissa” e l’”indennità di turno” previste dalla contrattazione decentrata, escludendo invece gli altri compensi, sebbene erogati in maniera continuativa (incentivi per attività di scorta e di riserva).
Una volta verificate quindi le nozioni contrattuali di “attività di condotta” e di “riserva” e quella di retribuzione, la Corte territoriale ha ritenuto che queste fossero tipiche della mansione di macchinista e compensative anche dello status professionale dei ricorrenti, che rivestivano tutti tale qualifica.
Relativamente invece alla corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata in modo imperativo dall’art. 7 della direttiva 2003/88 (sempre come interpretata dalla CGUE), il collegio di seconde cure ha ribadito che occorreva verificare se la retribuzione corrisposta potesse costituire una dissuasione dal godimento delle ferie e, in tale prospettiva, ha accertato che una sensibile diminuzione è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.
Il ricorso per cassazione è stato affidato a quattro motivi, tutti ritenuti infondati e, quindi, il ricorso è stato rigettato.
L’ordinanza in commento rileva che le questioni prospettate con i primi tre motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la medesima vicenda (cfr. Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, anche Cass. n. 20216/2022).
In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché’ l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).
Più nello specifico, la sezione lavoro rileva che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è all’evidenza influenzata dalla interpretazione data dalla CGUE (sentenze Robinson Steele del 2006; Schultz-Hoff e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti quindi teso ad indurre i lavoratori a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare a questi il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. la recente decisione 13.01.2022, C-514/20).
Del resto, le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) ed hanno pertanto “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012)”.
In aderenza a detti principi, la Suprema corte in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019).
Con riguardo all’indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la Corte regolatrice ha parimenti affermato che questa deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021) e a questi principi si è all’evidenza attenuta la Corte di merito.
Di conseguenza, l’interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con la finalità della direttiva comunitaria, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Sul quarto motivo di ricorso (incentrato sulla critica alla decisione di seconde cure sulla decorrenza della prescrizione), l’ordinanza in commento rileva che sul punto la Corte di legittimità ha recentemente affermato che “per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022)”.
Interessante infine appare il passaggio nel quale l’ordinanza n. 33713/2023 ritiene che non sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia posto che il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente (cfr. CGUE 6.10.1982 srl Cilfit e Lanificio di Gavardo spa contro Ministero della Sanità e 6.10.2021, C-561/19 Consorzio Italian Management) e che, in ogni caso, la valutazione del caso concreto – vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali – è attività riservata al giudice nazionale.
Ordinanza 14.6.2024, n. 16603 – Indennità sostitutiva per ferie non godute
Nella controversia oggetto di questa decisione, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure con la quale era stata a sua volta rigettata la domanda di superiore inquadramento e di condanna della datrice di lavoro (una concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali) al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno da usura psicofisica dovuta al mancato godimento di ferie e permessi.
La Corte territoriale, adottando il criterio di decisione secondo la ragione più liquida, ha infatti respinto, tra le altre, la domanda di indennità sostitutiva delle ferie per assenza di prova del mancato godimento di ferie e riposi e la connessa domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, in quanto poggiante sul mancato godimento delle ferie e dei riposi.
Anche in questa circostanza il conseguente ricorso per cassazione è stato affidato a quattro motivi, nessuno dei quali è stato accolto, con il conseguente rigetto del proposto gravame di legittimità.
Legato all’istituto delle ferie è il terzo motivo di ricorso, con il quale si censurava la sentenza di seconde cure per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per inversione dell’onere della prova, per erronea valutazione delle prove, per motivazione apparente, sommaria e contraddittoria, oltre alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., delle direttive comunitarie e degli artt. 2060, 2071, 2095, 2103, 2107, 2108, 2109 e 2697 cod. civ. e, infine, per violazione ed erronea applicazione del Ccnl applicato dalla società datrice di lavoro.
Secondo il lavoratore ricorrente spetterebbe al datore di lavoro fornire la prova dell’avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore (nel sottostante giudizio di merito tale prova non era stata fornita dalla società e conseguentemente ha errato la Corte territoriale a non accogliere la domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva).
L’ordinanza in commento premette sul punto che, sul regime dell’onere della prova ai fini dell’esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è costante l’orientamento di legittimità per cui il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, “ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).”
È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui imponeva al lavoratore, il quale rivendicava l’indennità sostitutiva delle ferie, l’onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
Più nello specifico, l’ordinanza in esame ricorda che con la sentenza n. 21780/2022 (ma anche con Cass. n. 15652/2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla CGUE: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente, quindi, un obbligo del datore di lavoro; b) che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie (qualora necessario formalmente); di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono destinate – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Orbene, in sintonia con detti principi, la sezione lavoro ribadisce che, una volta cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.
Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d’appello, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, aveva ritenuto non assolto l’onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 4 dicembre 2023, n. 33713; Cass., ordinanza 14 giugno 2024, n. 16603
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