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In caso di malattia professionale (tabellata), qualora manchi la prova dell’esposizione al fattore nocivo va escluso il nesso causale e, quindi, l’indennizzabilità dell’evento

22 January 2025|

La malattia professionale com’è noto è una patologia che il lavoratore può contrarre per effetto dell’attività lavorativa svolta (id est, a causa del lavoro); deve pertanto esserci un rapporto (o nesso) causale tra la malattia e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il rischio può essere provocato dall’attività professionale che il lavoratore svolge, ma anche dall’ambiente in cui la lavorazione ha luogo.

Le malattie professionali si dividono in “tabellate” e “non tabellate”.

Le prime sono quelle presenti nelle tabelle indicate dalla normativa di riferimento, il D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.; in queste ipostesi, in via di presunzione relativa, il lavoratore non deve dimostrare l’origine professionale della malattia, essendo sufficiente che dimostri di essere stato adibito alla lavorazione appunto tabellata e di aver pertanto contratto la malattia collegata, con l’onere di aver la prescritta denuncia all’Inail che potrà/dovrà eventualmente dimostrare il contrario.

Se una malattia non è presente nei richiamati e previsti elenchi è invece definita “non tabellata”.

In questa eventualità il lavoratore assicurato ha conseguentemente l’onere di dimostrare l’origine professionale della patologia da cui è affetto per ottenere l’indennizzo da parte dell’Inail.

L’ultimo aggiornamento dell’elenco relativo alle malattie professionali è quello contenuto nel D.M. 15 novembre 2023.

A livello comunitario va rammentata la Raccomandazione UE 2022/2337 della Commissione (in materia di malattie professionali riconosciute a livello europeo), con la quale sono state fornite diverse indicazioni agli Stati membri, relative all’aggiornamento e al miglioramento di vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali anche con riferimento al Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza che richiede di rafforzare la base di conoscenze comprovate, migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di UE quanto a livello nazionale quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

Con una recentissima e, invero, stringata ordinanza, la n. 30269 del 25.11.2024, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha chiarito che nell’ipotesi di malattie “tabellate” (nello specifico, il benzene), spetta al lavoratore dimostrare l’esposizione alla lavorazione nociva (in c.d. nesso causale), anche a mezzo di consulenza tecnica.

Qualora la prova dell’esposizione al fattore nocivo sia assente va escluso il nesso causale, con ogni conseguenza.

Con la decisione n. 16619/18 la Corte regolatrice aveva cassato una sentenza d’appello che aveva erroneamente applicato una tabella delle malattie professionali non più vigente e, quindi, disposto il rinvio per un nuovo esame di merito di appello della fattispecie oggetto di scrutinio di legittimità.

Nel giudizio di rinvio di seconde cure, la Corte d’Appello di Bologna rigettava la domanda della vedova di un lavoratore a suo tempo addetto a lavori di asfaltatura, finalizzata ad ottenere le prestazioni dovute sia iure proprio sia iure successionis in relazione alla contratta malattia professionale (una leucemia mieloide) che aveva condotto al decesso dell’assicurato.

Ad avviso del collegio, alla luce della consulenza medica già svolta, il de cuius non era mai stato soggetto all’inalazione di benzene, prodotto non utilizzato per i lavori di rifacimento dei manti stradali.

Avverso la sentenza, la vedova propone quindi un (nuovo) ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura.

Con il primo motivo di ricorso, veniva dedotto vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la Corte territoriale, sebbene avesse fatto riferimento alla tabella non più attuale, si sarebbe basata sulla prodotta c.t.u., violando così il principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimità di rinvio.

Con il secondo motivo veniva invece a sua volta dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, atteso che il collegio di seconde cure avrebbe trascurato le risultanze della prova testimoniale, i cui testi avevano infatti confermato l’esposizione del lavoratore deceduto  al benzene.

L’ordinanza in commento premette che la Corte d’appello di Bologna non ha in alcun modo violato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, dando infatti atto che la malattia oggetto di esame è inclusa (art. 32, lett. b, del D.M. 09.04.2008) nella tabella ratione temporis vigente, attenendosi pertanto attenendosi a quanto statuito con la pronuncia di cassazione di rinvio del 2018.

Il medesimo collegio ha poi aggiunto che, trattandosi di malattia “tabellata”, è ipso iure presente una presunzione di causalità, la quale com’è noto deve essere eventualmente superata dall’Inail.

Orbene, in ragione della c.t.u. espletata in sede di appello, è stato escluso che il lavoratore deceduto fosse stato esposto a benzene, non essendo questo prodotto utilizzato per i lavori di asfaltatura dei manti stradali.

Con questo ragionamento la Corte territoriale ha fatto quindi corretta applicazione del principio per cui, anche rispetto alle malattie “tabellate”, spetta al lavoratore dimostrare l’esposizione alla lavorazione nociva (v. Cass. n. 13024/2017).

Più in particolare, nella fattispecie oggetto di scrutinio, nella quale si verteva sull’esposizione ad agente chimico patogeno (il benzene, appunto), la giurisprudenza di legittimità ammette l’allegazione dell’esposizione e la possibilità di prova dell’esposizione anche a mezzo di consulenza tecnica (v. Cass. n. 11087/2007).

L’opportunamente disposta c.t.u. ha come detto escluso la sottoposizione al benzene e, di conseguenza, in un tale contesto probatorio, mancando la prova dell’esposizione al fattore nocivo, è stato correttamente escluso il nesso causale.

Ne sul punto è rilevante l’esito della prova testimoniale; in primo luogo, perché il contenuto delle deposizioni testimoniali non è trascritto in ricorso, né riportato in modo analitico, in violazione del principio di autosufficienza (v., ex plurimis, Cass. n. 6023/2009 e Cass. n. 19985/2017); in secondo luogo perché il (motivo di) ricorso si limita a denunciare l’omessa valutazione di un mezzo istruttorio, quando il collegio di merito, nell’ambito del suo prudente apprezzamento del complessivo quadro probatorio acquisito (ex art. 116 c.p.c.), ha invece ritenuto di fare affidamento sul diverso mezzo istruttorio rappresentato dalla c.t.u.

In ragione di quanto sopra, non essendo stata fornita la prova dell’esistenza del necessario nesso causale, le richieste della ricorrente sono state correttamente rigettate in sede di merito.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 25 novembre 2024, n. 30269

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