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Il trattamento economico Aspi decorre dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità anche per i lavoratori detenuti
L’Inps ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale Corte d’appello di Bologna, nell’accogliere il gravame proposto da una lavoratore e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, aveva riconosciuto il diritto dell’appellante (un lavoratore detenuto) di ottenere il trattamento di disoccupazione Aspi a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e non dalla data di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, come ex adverso sostenuto dall’Istituto.
Nello specifico, la Corte territoriale aveva evidenziato che il (lavoratore) detenuto deve considerarsi disoccupato per tutta la durata della detenzione e che è irragionevole, nei suoi confronti, l’onere di presentare la prevista menzionata dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, in ragione del fatto che lo stato detentivo è già solo idoneo a certificare lo stato di disoccupazione.
La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22993 del 21.08.2024, nell’accogliere il ricorso proposto dall’Istituto previdenziale, ha cassato la sentenza d’appello impugnata e, decidendo (direttamente) nel merito, ha rigetta l’originaria domanda.
I giudici di legittimità, nel giustificare la compensazione delle spese dell’intero processo, danno atto della novità e della complessità delle questioni dibattute, non ancora scandagliate dalla giurisprudenza della Corte.
I fatti
Un soggetto, in custodia cautelare in carcere era stato licenziato e aveva presentato domanda per l’indennità di disoccupazione, prestazione riconosciuta dall’Inps solamente alla data di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Da qui l’instaurazione di un giudizio dinanzi al giudice del lavoro teso al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità di che trattasi con decorrenza dalla data del licenziamento, anche alla luce delle previsioni di favore dettate dall’art. 19, co. 2, della legge n. 56/1987.
Mentre, in prime cure, l’adito Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso, reputando necessaria la predetta dichiarazione d’immediata disponibilità, in sede di gravame la Corte d’appello di Bologna ha accolto il ragionamento della difesa del lavoratore sul presupposto della superfluità del richiamato adempimento formale e della preminenza delle disposizioni speciali contenute appunto nella legge n. 56/1987.
Il giudizio di legittimità
Il ricorso dell’Inps era affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co. 2, della legge n. 56/1987, in relazione all’art. 4, co. 38, della legge n. 92/2012, e all’art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 181/2000.
Ad avviso dell’Istituto la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare superflua la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
La sentenza in commento, in premessa, a sostegno della propria decisione, delinea il quadro normativo nel quale la fattispecie dedotta in giudizio trova collocazione normativa.
In rilievo viene quindi l’indennità di disoccupazione (Aspi, istituto decorrente dal 1° gennaio 2013) che, com’è noto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, della legge n. 92/2012, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Richiamati i requisiti prescritti dall’art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. e dell’art. 2, co. 4, lett. a) e b), della legge n. 92/2012, il collegio di legittimità ricorda che, quanto allo stato di disoccupazione, l’art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 181/2000, nella formulazione ratione temporis applicabile, lo definisce come «la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti».
Lo stato di disoccupazione deve quindi essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Infine, l’art. 19, co. 2, della legge n. 56/1987, nel contesto di una legge contenente norme sull’organizzazione del mercato del lavoro, detta specifiche norme per i detenuti e gli internati, accordando alle persone detenute o internate la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o d’internamento, le dispensa dalla conferma dello stato di disoccupazione.
Nel peculiare contesto della disciplina dell’indennità Aspi, il legislatore ha quindi prescritto, in termini generali, la necessità della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, disciplina che, ad avviso della sentenza in commento, occorre avere riguardo, atteso che sancisce le specifiche condizioni di accesso all’indennità di che trattasi, regolando la materia in modo organico ed esaustivo.
Orbene, lo stato di disoccupazione, che la legge applicabile al caso di specie considera rilevante, è definito dal richiamato art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 181/2000 che, in modo inequivocabile e tassativo, suppone una dichiarazione attestante «l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa».
Questa sorta di ruolo cruciale della dichiarazione d’immediata disponibilità è avvalorata anche dalla previsione contenuta nell’art. 4, co. 38, della legge n. 92/2012, che consente all’interessato di rendere la dichiarazione all’Inps, chiamato, dal canto suo, a trasmetterla al servizio competente per territorio.
A ben vedere, quindi, la legge non apporta alcuna deroga esplicita al requisito di che trattasi e, nell’apprestare tutela nel caso di disoccupazione involontaria, la disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 si rivolge alla generale platea dei lavoratori, racchiudendo regole uniformi quanto alla definizione dell’evento generatore di bisogno.
E questo è all’evidenza un dato che, di per sé, già riveste un significato ermeneutico di primaria importanza, né può neppure ipotizzarsi una deroga implicita, desumibile in maniera univoca dalla trama sistematica.
Ad avviso della sentenza in commento, nessun elemento risolutivo è in tal senso rinvenibile nella disposizione recata dall’art. 19, co. 2, della legge n. 56/1987 che, a ben vedere, si occupa di un aspetto diverso: l’iscrizione nelle liste di collocamento ed è a tal (esclusivo) fine che esonera chi sia detenuto o internato dall’obbligo della conferma periodica dello stato di disoccupazione (primo periodo).
Ed è detta (ultima) disciplina che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione impugnata, ritenendo sufficiente che la direzione dell’istituto penitenziario, su impulso del detenuto o dell’internato, segnali periodicamente lo stato di detenzione o d’internamento.
Orbene, la regola di che trattasi, dettata sia con riguardo all’iscrizione delle liste di collocamento, sia alla conferma -con cadenza periodica- dello stato di disoccupazione correlato con tale disciplina, non interferisce con la distinta fattispecie dell’indennità di disoccupazione che invece il legislatore non irragionevolmente condiziona ab origine a una dichiarazione, conferendo a questa rilevanza essenziale.
Sul punto, si legge nella sentenza in commento, a tale riguardo colgono nel segno gli argomenti prospettati dall’Inps che così delimita la ratio della disciplina valorizzata dalla pronuncia d’appello: la facoltà di mantenere l’iscrizione nelle graduatorie esterne del collocamento e di maturare una posizione nelle relative liste, in vista di un futuro inserimento lavorativo, esula dai requisiti che la lex posterior stabilisce per l’accesso alla prestazione previdenziale, imponendo, con valenza generale, la presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Né, viceversa, può sostenersi che la dichiarazione d’immediata disponibilità si ponga in antitesi, da un punto di vista logico o pratico, con lo stato di detenzione o d’internamento che, ad avviso dell’Istituto previdenziale non è in via assoluta incompatibile con l’attività lavorativa.
Inoltre, neanche la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa si configura, nella particolare situazione in cui versa il detenuto, come un vuoto e formalistico orpello, posto che la legge, nel rendere cogente la presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità, identifica un requisito di meritevolezza tutt’altro che arbitrario: “all’effettività dello stato di disoccupazione si deve affiancare la disponibilità a svolgere un’attività lavorativa, a prescindere dalla praticabilità delle offerte proposte nel frattempo dai centri per l’impiego”.
Del resto, non è infrequente che il lavoratore detenuto o internato riacquisti la libertà prima della proposta di un’attività lavorativa ovvero che gli organi competenti autorizzino, in quanto compatibili con lo status detentionis, eventuali offerte di lavoro e, quindi, anche da questo punto di vista, appare nitida la ragione giustificatrice dell’adempimento imposto dalla legge; né tale adempimento si rivela irragionevolmente gravoso o impraticabile nel regime di detenzione e d’internamento.
Ad avviso del collegio di legittimità, in difetto di indici testuali o sistematici di più solida consistenza, non si può dunque ritenere che la mera particolarità della situazione di detenzione o d’internamento rappresenti una valida ratio derogandi rispetto alla disciplina invocata dallo stesso lavoratore che, nella dichiarazione d’immediata disponibilità, vede un elemento costitutivo dello stato di disoccupazione rilevante ai fini del conseguimento dell’indennità.
Né a diverse conclusioni induce la sentenza n. 396/2024 (tra l’altro richiamata dal Pubblico Ministero), posto che questa, non solo concerne la diversa prestazione della NaspI (regolata dal d.lgs. n. 22/2015), approfondendo anche una distinta tematica.
Più nello specifico, questa decisione ha vagliato la particolarità del lavoro intramurario, svolto dal detenuto in favore dell’amministrazione penitenziaria, e l’ha equiparato, anche ai fini previdenziali, al lavoro ordinario, escludendo che tale equiparazione sia preclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto, osservando che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini della tutela previdenziale della NaspI.
In conclusione, quindi, “Dalla pronuncia citata, pertanto, non si possono trarre utili indicazioni esegetiche sulla circoscritta questione sottoposta all’odierno scrutinio di questa Corte, in tema di cogenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, secondo la disciplina previgente.”
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., 21 agosto 2024, n. 22993
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