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Il lavoro in famiglia tra gratuità e onerosità
La recente sentenza n. 7319 del 5 novembre 2024 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro (dott.ssa Marisa Barbato), dà l’occasione di affrontare l’interessante tema della qualificazione giuridica del lavoro prestato in ambito familiare e, in particolare, della sua gratuità o onerosità.
La fattispecie di causa
Con il ricorso che ha dato origine alla controversia decisa dalla sentenza in commento, un lavoratore ha convenuto in giudizio il proprio padre, in qualità di titolare di ditta individuale, rivendicando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Quale conseguenza della dedotta subordinazione, il ricorrente ha preteso l’inquadramento per tutto il periodo lavorativo al livello 4° del CCNL Metalmeccanici Artigianato e le differenze retributive che, a vario titolo, ne discendevano.
Costituitosi in giudizio, per quanto qui di interesse, il convenuto ha dedotto che inizialmente il ricorrente, appena diciannovenne, aveva frequentato la ditta del padre per imparare il mestiere «venendo subito iscritto presso gli enti pubblici quale collaboratore di impresa familiare». Secondo il convenuto, dopo aver imparato il mestiere, il ricorrente era poi divenuto «contitolare dell’attività, al pari del genitore».
La soluzione adottata dalla sentenza
Dopo aver istruito la causa con l’audizione di diversi testi, il Tribunale ha ritenuto comprovato che il ricorrente: i) aveva lavorato in maniera stabile e continuativa per la ditta del padre; ii) aveva osservato un preciso orario di lavoro; iii) aveva percepito un compenso per la prestazione resa.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti evidenziando in particolare che, in ambito familiare, «l’elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento … nell’organizzazione di lavoro».
Quanto alle differenze retributive, il Tribunale ha ritenuto che mancasse la prova dell’applicazione diretta da parte della ditta individuale convenuta del CCNL Metalmeccanici Artigianato invocato dal ricorrente. Il Tribunale ha comunque fatto riferimento a tale CCNL «in via parametrica, al fine di garantire la retribuzione minima costituzionalmente garantita» riconducendo l’attività del ricorrente per un primo periodo al 5° livello e, per un secondo periodo, al livello 4° del suddetto CCNL. Di qui l’accoglimento solo parziale del ricorso.
I principi in materia di prestazione lavorativa resa in ambito familiare
Nel nostro ordinamento vige, in linea generale, la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa (Cass. 28 marzo 2018 n.7703). D’altra parte, per definizione, sia il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) sia il rapporto di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) hanno natura sinallagmatica e prevedono quindi, a fronte della prestazione lavorativa, una controprestazione economica come retribuzione (art. 2094 c.c.) o corrispettivo (art. 2222 c.c.). Peraltro, come noto, la stessa Costituzione stabilisce il diritto del lavoratore a percepire «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.).
Tutto ciò non esclude, però, che un’attività lavorativa possa essere considerata gratuita in quanto resa «affectionis vel benevolentiae causa», cioè per motivi di affetto o di benevolenza, anziché per finalità lucrative; il che può avvenire tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità.
La gratuità della prestazione lavorativa è comunque da escludere qualora venga fornita «la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità» (Cass. 29 novembre 2018, n. 30899) nonché «la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale» (Cass. 16 novembre 2022, n.33759).
Un caso particolare è quello, che a quanto è dato comprendere dalla sentenza, è stato prospettato dalla difesa del convenuto nella vicenda in questione, relativo alla così detta «impresa familiare» disciplinata dall’art. 230 bis c.c.
L’«impresa familiare» è un istituto introdotto dalla Legge n. 151 del 1975, di riforma del diritto di famiglia, avente la specifica finalità di tutelare il lavoro continuativamente prestato all’interno della famiglia e di superare la presunzione generalizzata che lo stesso fosse svolto «affectionis vel benevolentiae causa». In tal modo il Legislatore ha inteso dare attuazione ai principi costituzionali di cui agli artt. 1, 35, 36 e 37 Cost.
La tutela del lavoro continuativamente prestato dal familiare o dall’affine, purché rientrante nelle categorie indicate dal comma 3 dell’art. 230 bis cit., è assicurata riconoscendo al collaboratore, oltre che il diritto al mantenimento «secondo la condizione patrimoniale della famiglia», la partecipazione «agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato». Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, dallo stesso incipit dell’art. 230 bis c.c., che fa salva la configurabilità di un rapporto di diversa natura – di natura associativa o subordinata – risulta evidente il carattere residuale dell’impresa familiare che «mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione e a confinare in un’area limitata il lavoro gratuito» (Cass. 15 giugno 2020, n. 11533).
In altri termini, l’istituto dell’«impresa familiare» è finalizzato a garantire una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono con continuità in ambito familiare riducendo ulteriormente le ipotesi di lavoro gratuito.
Luigi Caruso, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Trib. Napoli, 5 novembre 2024, n. 7319
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