Danno differenziale: si sta scivolando verso una responsabilità oggettiva del datore di lavoro?
18 December 2025|L’ordinanza della Corte di Cassazione del 24 settembre 2025, n. 26021 tenta di definire una volta per tutte la ripartizione degli oneri di allegazione e prova in materia di risarcimento del danno differenziale derivante da infortuni e malattie professionali (per un approfondimento, cfr. P.ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona – Art. 2087, in Codice Civile, Commentario fondato da P.SCHLESINGER e diretto da F.D.BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2008; A.DE MATTEIS, S.GIUBBONI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, Giuffrè, 2005; S.GIUBBONI, I nuovi danni alla persona del lavoratore e la regola dell’esonero, in AIDLASS, Il Danno alla persona del lavoratore, Atti del convegno nazionale di Napoli, 31 marzo-1° aprile 2006, Milano, Giuffrè, 2007; M.CASOLA, Esonero da responsabilità del datore di lavoro e conseguenze processuali in tema di danno differenziale, in RIDL, 2009, I, pp.99 e ss.; A.LEUZZI, Indennizzo previdenziale e risarcimento del danno. Profili processuali del danno differenziale, in RGL, 2011, I, pp.843 e ss.; S.GIUBBONI, A.ROSSI, Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno, Milano, Giuffrè, 2012, pp.22 e ss.; C.GASPARRO, La relazione tra l’obbligo di sicurezza e la certezza del diritto, Aracne, Roma, 2022, pp.63 e ss.; S.GIUBBONI, I danni alla persona del lavoratore tra tutela risarcitoria e previdenziale: spunti di riflessione a partire dagli studi in onore di Aldo De Matteis, in LDE, 2/2025).
La causa approdava in Cassazione a seguito del doppio rigetto da parte delle corti di merito delle pretese di un lavoratore che, gravemente infortunatosi all’occhio durante il lavoro, pretendeva il riconoscimento del danno differenziale da parte del datore di lavoro.
I primi due gradi negavano la responsabilità datoriale, in particolare, ritenendo che il lavoratore non avesse allegato la fonte da cui scaturisce l’obbligo di sicurezza del datore, oltre agli indici di nocività ed il nesso eziologico tra violazione degli obblighi prevenzionistici e danno patito.
Le Corti territoriali fondavano le proprie convinzioni sull’orientamento che onera il dipendente di allegare e provare sia le norme di cautela violate, sia i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione e danno subìto.
Sul punto, si veda ad esempio Cass. 6 novembre 2019, n. 28516, che chiarisce il «tema degli oneri di allegazione gravanti sul lavoratore che agisce per l’accertamento della violazione dell’art. 2087 cod. civ. in relazione agli obblighi di prevenzione e sicurezza che fanno capo al datore di lavoro.
I principi che rilevano ai fini della risoluzione in punto di diritto della questione controversa possono essere così sintetizzati:
– elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012); l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012);
– il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l’obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018);
– gli indici della nocività dell’ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell’ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l’inadempimento datoriale.
Ne consegue, secondo tale indirizzo che «l’estensione della norma di protezione (art. 2087 cod. civ.), sulla cui violazione è fondato l’inadempimento contrattuale, necessariamente postula l’identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell’obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell’ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella specie, la prestazione resa su convoglio ferroviario), con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge» (in senso non dissimile, cfr. Cass. 25 ottobre 2021, n.29909, sebbene quest’ultima pronuncia tenda ad alleggerire – nell’ottica dell’orientamento che si sta ormai affermando e di cui si dirà meglio nel prosieguo – gli oneri in capo al lavoratore: «in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra parte – dato che ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile – ma è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. 07/05/2015, n. 9209, in motivazione; Cass., 23/12/2014, n. 27364, in motivazione; Cass. 10/06/2014, n. 13863 in motivazione; Cass. 11/04/ 2013, n. 8855; Cass. 07/11/2000 n. 14469)».
Come anticipato, si deve ormai ritenere maggioritario il diverso orientamento che, richiamandosi a Cass. Sez. Unite 30 ottobre 2001, n. 13533 (in tema di onere della prova nelle obbligazioni in genere e secondo la quale «il creditore […] deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento»), giunge a definire il riparto degli oneri probatori, in subiecta materia, in senso del tutto analogo a quello stabilito dall’art.1218 c.c.
«La formulazione dell[’art. 2087 c.c.], attraverso l’espresso riferimento alle misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, correla l’obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l’adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico.
Le caratteristiche dell’obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell’obbligo medesimo, il lavoratore. Questi, ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art 1218 c.c. (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017: n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007). […]
Posto che l’art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l’onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l’individuazione delle specifiche “norme di cautela violate” come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza.
È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti» (Cass. 5 aprile 2024, n.9120; Cass. 14 aprile 2008, n. 9817).
Analogamente, cfr. Cass.24 agosto 2023, n. 25217, su www.rivistalabor.it, 8 novembre 2023, con nota di M. CARO, Inadempimento dell’obbligo di sicurezza: natura della responsabilità, oggetto dell’onere probatorio e ripartizione del medesimo tra datore di lavoro e lavoratore: «dopo che il lavoratore abbia dimostrato la lesione all’integrità psicofisica e il nesso di causalità tra la stessa e l’espletamento della prestazione, il datore di lavoro sarà dunque ammesso alla prova decisiva della mancanza della propria colpa e cioè alla dimostrazione che l’infortunio sia avvenuto per causa a lui non imputabile; nell’operare detta ripartizione dell’onere probatorio, l’ordinanza in commento precisa come non spetti al lavoratore individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero potuto essere adottate per evitare l’evento dannoso, e sottolinea che il verificarsi dell’infortunio non implica necessariamente la colpa, ma semplicemente la fa presumere (identificando la colpa con la violazione del T.U. n. 81/2008 o dell’art. 2087 c.c.».
Non vi è chi non abbia decisamente sottolineato che, in tal modo, considerata la difficoltà di dimostrare l’assenza di colpa datoriale, si rischi di scivolare inesorabilmente verso una responsabilità oggettiva (in tal senso, cfr. A.VALLEBONA, Sicurezza sul lavoro e certezza del diritto, in Semplificazione ed economicità, per la tutela integrale del lavoratore. Il ruolo dell’avvocatura nel nuovo INAIL, Atti del seminario Nazionale Avvocati INAIL 2010, Quaderni della Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, Roma, 2011, pp.59 e ss.); e non pare in questo senso una coincidenza che frequentemente la giurisprudenza (e non è da meno l’ordinanza commentata) premetta, almeno in linea di principio, che intenda escludere la responsabilità oggettiva dell’imprenditore.
Fatto questo breve excursus, si può concludere ricostruendo l’iter argomentativo della pronuncia in commento, che – aderendo all’orientamento di cui da ultimo si è dato conto – cassa con rinvio le sentenze di merito.
Premette l’ordinanza che «come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta mai al lavoratore di provare l’inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia».
Ciò in quanto «Il lavoratore, infatti, come prescrive l’art. 2087 c.c. – “norma proattiva” che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni – ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover provare che l’ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera. Il fattore della c.d. nocività (che serve a identificare il rischio del lavoro svolto o dell’ambiente in cui viene prestato e che si pone all’origine dell’infortunio) si può invece desumere dall’inadempimento che il lavoratore deve allegare come elemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa che egli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratore danneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro e l’evento lesivo che ne è derivato».
Aggiunge altresì la Corte che «nella concezione attuale, delineata dal t.u. 81/2008, l’obbligazione di sicurezza va commisurata, alla stregua del criterio prioritario dell’eliminazione del rischio di matrice comunitaria, anche in base a misure di natura organizzativa, procedimentali e partecipative, individuate e delineate con la valutazione del rischio; con la quale il datore di lavoro deve assolvere preliminarmente, appunto, all’obbligo di valutare tutti i rischi tipici e atipici che essi siano approntando le corrispondenti misure protettive, anche in base alla migliore scienza ed esperienza».
E conclude, dunque, come risulterà ormai chiaro, che «deve essere ribadito che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l’onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l’inadempimento datoriale e senza l’onere di provarlo».
Con tutto ciò, risulta dunque del tutto irrilevante il concorso di colpa del lavoratore (residuando solo, probabilmente, il solo rischio elettivo), se l’onere della prova è del tutto addossato sulla parte datoriale: la strada per la responsabilità oggettiva del datore pare ormai tracciata.
Giacomo Battistini, avvocato in Massa
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