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Concorsi pubblici: “l’amicizia” su Facebook non causa incompatibilità tra esaminatore e candidato

20 April 2022|

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla norma possano essere oggetto di estensione analogica; pertanto i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa nè le foto "caricate" sui profili dei social network valgono a dimostrare la «commensalità abituale» prevista dall’art. 51 c.p.c. quale causa di incompatibilità tra esaminatore e candidato (Consiglio di Stato, Sentenza 14 aprile 2022, n. 2849).