Competenza territoriale e lavoro agile: l’abitazione del lavoratore non è “dipendenza aziendale” se l’attività si svolge altrove
5 October 2025|1. Premessa
L’art. 413, co. 2, c.p.c. stabilisce, come è noto, i criteri di competenza territoriale in materia di lavoro, individuando tre distinti fori alternativi presso i quali la lite può essere radicata: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore e, infine, quello presso cui egli prestava la propria opera al momento della cessazione.
In realtà la giurisprudenza non è sempre stata unanime sul numero dei “fori alternativi” previsti dall’art. 413 c.p.c. Negli anni successivi alla riforma del 1973, parte della dottrina e alcune pronunce ritenevano che i criteri effettivamente applicabili fossero solo due: il luogo di costituzione del rapporto e quello della sede aziendale. L’ipotesi del luogo di prestazione veniva considerata un mero riflesso del secondo criterio; accanto al foro del luogo dove è sorto il rapporto, veniva considerato competente solo il foro del luogo (azienda o dipendenza), dove il lavoratore effettivamente prestasse, o avesse prestato, la sua opera (vedasi in tal senso Trib. Milano 11/11/2000, est. Di Ruocco, in Lav. Giur. 2001, pag. 866, con nota di De Carlo, Art. 413 c.p.c. e alternatività dei fori: una storia infinita).
L’orientamento successivamente prevalso, e oggi consolidato, è invece quello della triplicità dei fori, che riconosce autonomia al criterio del luogo della prestazione, anche per consentire la massima prossimità territoriale al lavoratore. Si è così rafforzata la funzione protettiva dell’art. 413, coerente con la ratio lavoristica.
Tali regole, introdotte per garantire prossimità e accessibilità al lavoratore che intende far valere i propri diritti, assumono oggi un nuovo rilievo di fronte alla diffusione del lavoro agile ex L. 22 maggio 2017, n. 81, in cui la prestazione non è ancorata a un luogo fisso.
Il caso deciso dal Tribunale di Vicenza (sentenza n. 315 del 5 giugno 2025) affronta proprio questo nodo, negando che la semplice attività da remoto sia sufficiente a radicare la competenza del foro del domicilio del lavoratore.
2. La vicenda processuale
Un dipendente impugnava il licenziamento sostenendo la competenza del Tribunale del luogo della propria abitazione, poiché – a suo dire – sede dello smart working. La società datrice eccepiva l’incompetenza, indicando come foro corretto quello della sede aziendale.
Il giudice vicentino ha accolto l’eccezione, rimettendo la causa al Tribunale di Venezia. La motivazione è fondata sull’assenza di un collegamento effettivo tra l’abitazione e l’attività lavorativa: il ricorrente era un commerciale esterno, per sua espressa ammissione quotidianamente impegnato negli incontri con la clientela (50.000 km percorsi ogni anno, media di 25-30 offerte settimanali, giornate interamente trascorse “fuori, dai clienti”).
Ne deriva che il domicilio non poteva essere considerato “dipendenza aziendale”, poiché non vi si svolgeva alcuna parte significativa e caratterizzante della prestazione.
3. Il quadro giurisprudenziale di riferimento
La Cassazione aveva già elaborato, in più pronunce, un concetto estensivo di “dipendenza aziendale”, per agevolare il lavoratore nell’accesso al giudice: (si veda ad es. Cass. n. 3154/2018 (Ord.), che ha ritenuto dipendenza aziendale il domicilio del dipendente in caso di telelavoro; Cass. n. 30449/2022 (Ord.) che ha dato rilievo a tal fine al parcheggio di proprietà di terzi ma in cui erano collocati beni strumentali alla prestazione lavorativa). In tutti questi casi, tuttavia, ciò che rileva è la presenza di un collegamento funzionale stabile con l’organizzazione datoriale, tale da rendere quel luogo parte integrante della struttura produttiva.
Il Tribunale di Vicenza si colloca su questa linea, ma con una precisazione importante: quando l’attività possa essere svolta fungibilmente ovunque, e nella pratica si realizzi altrove (presso i clienti, nel caso del commerciale), l’abitazione non assume la funzione organizzativa necessaria a qualificarsi come “dipendenza aziendale”.
Conclusioni, queste, molto simili a quelle di Cass. n. 19023/2023 (Ord.), citata in motivazione, ove si afferma che “quando, (…) l’attività di smart working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione (…) senza però l’allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove (…) era addetto”.
4. Il lavoro agile e il “luogo” della prestazione
Nel lavoro agile, del resto, il tratto distintivo è proprio l’assenza di un vincolo di luogo: la prestazione può svolgersi indifferentemente in casa, in spazi di co-working o in mobilità.
Proprio questa “fungibilità” mette in crisi l’aggancio territoriale tradizionale. Se il lavoro può essere svolto ovunque, dove si colloca il foro competente? La risposta del Tribunale di Vicenza è chiara: l’abitazione non basta. Solo se in quel luogo si svolge una parte essenziale e caratterizzante dell’attività, tale da creare un collegamento stabile con l’organizzazione aziendale, esso può assumere rilievo processuale. Nel caso del commerciale esterno, la prestazione tipica non era affatto legata al domicilio, bensì agli spostamenti continui e agli incontri con la clientela: di conseguenza, il foro del domicilio non poteva essere invocato.
La sentenza appare equilibrata. Da un lato, evita di introdurre surrettiziamente un nuovo foro del “domicilio” che l’art. 413 non prevede. Dall’altro, ribadisce che il criterio del luogo della prestazione va letto in chiave sostanziale, legato alla concreta organizzazione del lavoro. Nel caso di specie, la natura di “commerciale esterno” ha reso evidente l’assenza di un collegamento stabile tra domicilio e organizzazione: la prestazione si svolgeva sostanzialmente altrove.
Resta però un interrogativo di fondo. La progressiva smaterializzazione del lavoro, specie nei settori intellettuali e del settore terziario, riduce il peso del tempo e del luogo come coordinate essenziali del rapporto subordinato. La giurisprudenza, per ora, introduce elementi fattuali di discernimento: non ogni prestazione da remoto radica la competenza presso il domicilio. Ma il rischio è che il lavoratore agile si trovi privato della prossimità processuale che l’art. 413 intendeva assicurargli, costretto a litigare lontano dal proprio contesto di vita.
La decisione commentata, coerente con la giurisprudenza di legittimità, conferma l’attuale limite dell’art. 413 c.p.c. rispetto alle nuove forme di lavoro flessibile. È un confine che, in assenza di riforme, rischia di lasciare sguarnito di tutela il lavoratore agile, rivelando ancora una volta la tensione tra norme processuali concepite in un’epoca di lavoro “stabile” e le trasformazioni del lavoro contemporaneo.
Attilio Pavone, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Trib. Vicenza, 5 giugno 2025, n. 315
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