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Cessione del credito IVA nell’ambito di un conferimento di ramo di azienda

9 Ottobre 2019|

Ai fini IVA, nell’ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.) si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione, comportando per il conferente la perdita di ogni legittimazione in ordine al credito IVA che entra nella piena disponibilità della conferitaria, con la conseguenza che la conferente non può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza, spettando alla conferitaria il recupero dello stesso, attraverso, alternativamente, la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione. Tale previsione quando non si verifica l’estinzione del dante causa, trova applicazione solo qualora quest’ultima abbia gestito con contabilità separata l’attività esercitata dall’azienda o dal ramo d’azienda, poi trasferiti. La gestione con contabilità separata consente infatti di individuare chiaramente i dati contabili afferenti all’azienda trasferita, anche al fine di imputarli contabilmente alla beneficiaria (Agenzia Entrate - risposta 09 ottobre 2019, n. 402).