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Affitto d’azienda, retrocessione e Fondo di Garanzia: la responsabilità solidale dell’art. 2112 c.c. esclude l’intervento dell’INPS?

10 June 2026|

La pronuncia in commento affronta una questione che, pur essendo stata più volte esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, continua a presentare rilevanti profili di interesse applicativo: l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto quando il rapporto di lavoro si inserisce in una complessa vicenda circolatoria dell’azienda, caratterizzata dalla successione tra affitto d’azienda, retrocessione del complesso aziendale e successivo fallimento del concedente.

La controversia trae origine dal diniego opposto dall’INPS all’intervento del Fondo di Garanzia previsto dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982.

Secondo l’Istituto, la presenza di un soggetto ancora in bonis, individuato nell’affittuario dell’azienda, avrebbe dovuto escludere il ricorso alla tutela pubblicistica, in ragione della responsabilità solidale prevista dall’art. 2112 c.c. per i crediti maturati dai lavoratori nell’ambito delle vicende traslative dell’azienda.

La tesi dell’INPS muove dall’assunto secondo cui la responsabilità solidale gravante sul cessionario sarebbe sufficiente ad escludere la condizione di insolvenza richiesta dalla disciplina del Fondo di Garanzia, rendendo pertanto superfluo l’intervento sostitutivo dell’Istituto.

I giudici di merito avevano invece adottato una soluzione opposta, ritenendo sussistente il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine rapporto attraverso l’intervento del Fondo, ritenendo irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982, la permanenza di una responsabilità solidale in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il rapporto era cessato.

La questione sottoposta alla Corte di cassazione impone, pertanto, di individuare quale sia il datore di lavoro da assumere quale riferimento ai fini dell’operatività del Fondo di Garanzia. Si tratta di un profilo decisivo, poiché la tutela prevista dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone non soltanto l’esistenza del credito del lavoratore, ma anche l’insolvenza del datore di lavoro tenuto al relativo pagamento.

Nel caso di specie, il rapporto di lavoro aveva attraversato una sequenza particolarmente articolata: dapprima il trasferimento del complesso aziendale mediante affitto, successivamente la retrocessione dell’azienda al concedente e, infine, il licenziamento intimato dal curatore fallimentare nell’ambito della procedura concorsuale.

Proprio tale successione di eventi aveva indotto l’INPS a sostenere che la retrocessione non fosse di per sé sufficiente a trasferire la titolarità del rapporto alla procedura fallimentare, soprattutto in assenza della prova della prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte della società ritornata in possesso dell’azienda.

La Corte respinge tale impostazione, richiamando espressamente il principio già affermato da Cass. 21 gennaio 2022, n. 1861, secondo cui il diritto alla prestazione erogata dal Fondo di Garanzia costituisce un diritto autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e trova il proprio fondamento non nella disciplina del trasferimento d’azienda, bensì nella tutela pubblicistica predisposta dal legislatore a fronte dell’insolvenza datoriale.

Muovendo da tale premessa, la Corte ribadisce che, quando la cessazione del rapporto interviene successivamente alla retrocessione dell’azienda, e il licenziamento viene intimato dal curatore fallimentare, il datore di lavoro rilevante ai fini dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 deve essere individuato nella società fallita. Ne consegue che l’eventuale responsabilità solidale gravante su soggetti precedentemente coinvolti nella circolazione dell’azienda non assume alcun rilievo ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia.

La decisione si fonda su una netta distinzione funzionale tra la disciplina del trasferimento d’azienda e quella dell’insolvenza datoriale. L’art. 2112 c.c. è volto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro e la conservazione dei diritti dei lavoratori nell’ambito delle vicende traslative dell’impresa; il Fondo di Garanzia, invece, assolve una funzione diversa, consistendo in uno strumento di tutela sociale destinato ad assicurare il soddisfacimento del credito del lavoratore quando il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Proprio la diversità delle finalità perseguite dalle due discipline impedisce di sovrapporne i rispettivi presupposti applicativi. La presenza di un soggetto astrattamente obbligato in via solidale non esclude, infatti, che il datore di lavoro presso il quale il rapporto si è definitivamente concluso versi in stato di insolvenza e che, pertanto, ricorrano le condizioni richieste per l’intervento del Fondo.

Particolarmente significativa è, inoltre, l’affermazione secondo cui non assume alcuna rilevanza la prosecuzione o meno dell’attività d’impresa da parte del fallimento dopo la retrocessione dell’azienda.

Ai fini dell’individuazione del datore di lavoro rilevante, ciò che assume carattere decisivo è il fatto che il rapporto sia cessato nell’ambito della procedura concorsuale e che il recesso sia stato esercitato dal curatore.

È dunque la collocazione finale del rapporto all’interno della procedura fallimentare, e non la prosecuzione dell’attività economica, a determinare l’operatività della tutela predisposta dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982.

La pronuncia si inserisce coerentemente nell’orientamento volto a garantire l’effettività della tutela del lavoratore nei casi di insolvenza datoriale, evitando che la complessità delle vicende societarie o la pluralità dei soggetti coinvolti nella circolazione dell’azienda possano tradursi in un ostacolo all’accesso alle garanzie predisposte dall’ordinamento.

Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia rileva il datore di lavoro presso il quale il rapporto è cessato e la sua condizione di insolvenza, mentre resta irrilevante l’eventuale permanenza di obbligazioni solidali in capo a soggetti che abbiano partecipato a precedenti vicende traslative dell’azienda.

Rachele Moresco, avvocato in Milano

Marco Concina, praticante avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 27 febbraio 2026, n. 4422

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