Giurisdizione nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato
31 August 2026|La vicenda trattata nell’ordinanza della Cassazione n. 21281 del 23 giugno 2026 trae origine da una selezione indetta dal Ministero dell’Istruzione per posti di collaboratore scolastico, aperta a coloro che da almeno dieci anni avevano svolto servizi di pulizia, anche per società che avevano reso in appalto tali servizi per il Ministero.
L’amministrazione aveva successivamente verificato la carenza di tale requisito in capo a una lavoratrice, che aveva superato la selezione, e conseguentemente si era avvalsa della clausola risolutiva del rapporto prevista dal bando.
La lavoratrice aveva agìto in giudizio, chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla riassunzione o, in subordine, il risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la risoluzione del contratto e condannato il Ministero alla riassunzione dal momento del recesso.
Tali conclusioni erano confermate in appello e il Ministero proponeva ricorso in Cassazione.
Tra le questioni affrontate dalla Suprema Corte vi è quella sulla giurisdizione nella controversia, ritenuta dal ricorrente Ministero in capo al giudice amministrativo, in quanto si trattava di esercizio di un potere pubblicistico di esclusione dalla procedura selettiva.
Come è noto, l’art.63, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in precedenza art.68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) ha disposto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di controversie è fissata dal comma 4 dell’art.63 in via residuale rispetto alla generale competenza del giudice ordinario: al giudice amministrativo sono riservate “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
All’indomani dell’attuazione del processo di privatizzazione del lavoro pubblico la dottrina (L. Torchia, Giudice amministrativo e pubblico impiego dopo il d.lgs. n. 80/1998, in LPA, 1998,1060; P. Sordi, I confini della giurisdizione ordinaria nelle controversie di pubblico impiego, in ADL, 1999,174; A. Travi, La giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in DPA, 2000,295) aveva dato la seguente lettura delle due norme apparentemente contraddittorie:
- le procedure concorsuali (che hanno inizio con il bando, proseguono con la presentazione delle domande di partecipazione e l’espletamento delle procedure tecniche di selezione e si concludono con l’approvazione della graduatoria che individua i soggetti da assumere) sono conosciute dal giudice amministrativo, stante la loro disciplina pubblicistica dettata in conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost.);
- l’approvazione della graduatoria, momento che segna l’esaurimento della procedura concorsuale, costituisce il limite di estensione della giurisdizione del giudice amministrativo;
- gli atti successivi alla chiusura delle operazioni concorsuali devono essere ricondotti al modello contrattuale di tipo privatistico e, come tali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
In senso conforme a tale lettura dottrinale si è posta la Cassazione, la quale in numerose occasioni (Cass., sez. un., 29 settembre 2003, n. 14529, in LPA, 2003,921 con nota di M. Montini; Cass., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8410, in GC, 2013,I,239; Cass., sez. un., 14 luglio 2015, n. 14690, in RCP, 2016,58) ha statuito che, una volta esaurita la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e, pertanto, ai sensi dell’art.63, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, sono conosciute dal giudice ordinario.
Come è stato acutamente evidenziato (M. Navilli, La vexata quaestio delle graduatorie di istituto tra procedure selettive e potere datoriale privatistico. Brevi osservazioni sul riparto di giurisdizione, in LPA, 2023,781), nonostante oramai tre decenni ci separino dal varo della riforma del lavoro pubblico e dalla definizione del riparto di giurisdizione data dalla Cassazione, ancora vivace appare il contenzioso in materia, con l’affermazione o il rigetto della competenza tra giudice ordinario e amministrativo per le controversie posizionate sulla linea di confine tracciata dai commi 1 e 4 del più volte citato art.63.
Anche nel caso in esame il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, ma la Cassazione, seguendo il suo consolidato indirizzo sinteticamente riportato, ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di vicenda cronologicamente successiva all’approvazione della graduatoria concorsuale (risoluzione del rapporto di lavoro).
Luca Busico, coordinatore Direzione del personale dell’Università di Pisa
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 23 giugno 2026, n. 21281
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