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Il Consiglio di Stato fa chiarezza sull’anonimato nelle prove di pubblico concorso, con particolare riguardo alle prove pratiche

17 September 2025|

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione VII, 17 luglio 2025,n.6284, qui commentata, si occupa del rilevante tema dell’anonimato nelle prove di concorso pubblico, con particolare riferimento alle cc.dd. prove pratiche.

Nel merito dello stesso giudizio il TAR Marche, Sezione II, 14 febbraio 2025, n. 100, oggetto di impugnazione, aveva statuito che “la regola dell’anonimato, sancita dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in relazione alle sole prove scritte dei concorsi pubblici, va estesa anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto volto all’accertamento delle capacità tecnico – applicative dei candidati, salvi i casi in cui, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, la prova pratica sia de facto insuscettibile di anonimizzazione e, cioè, allorquando lo svolgimento della prova pratica, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta, contatto che rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando”.

Tale dictum è stato sostanzialmente condiviso dal Consiglio di Stato, con le cadenze argomentative di cui si dirà.

Gli appellanti, nel caso di specie, sostenevano che la prova pratica – benché concretamente tradottasi in un elaborato scritto su cui ciascun candidato è stato chiamato ad apporre il proprio nome e cognome – sfuggisse, in tesi, alla regola dell’anonimato sia perché tale regola era imposta da una norma che non era più in vigore alla data di indizione del concorso de quo (id est l’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, il quale è stato abrogato dal d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023) sia perché detta prova pratica costituiva soltanto una mera fase della prova orale (per la quale, com’è noto, il principio dell’anonimato non può mai operare).

Il Collegio non condivide la tesi secondo cui il principio dell’anonimato sarebbe ormai venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994.

Tale norma, infatti, conteneva una disciplina analitica e dettagliata dei numerosi adempimenti formali che erano posti a carico dei singoli concorrenti (e della commissione di concorso) in caso di svolgimento di prove concorsuali scritte.

Osserva il Consiglio di Stato che, pur trattandosi di adempimenti procedimentali pienamente permeati dal principio dell’anonimato, è evidente che la fonte normativa primaria di tale principio di anonimato non può essere identificata nella norma “a valle” dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, bensì nei superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che governano “a monte” l’azione della P.A. in fase di reclutamento del personale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è assolutamente consolidata nel senso di evidenziare “la stretta correlazione che intercorre fra principio dell’anonimato e i principî di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.”, anche a prescindere dall’esistenza di una prova scritta formalmente sottoposta alle regole dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 (Cons. St., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323).

In tale contesto, pertanto, appare evidente che l’abrogazione di una norma “a valle” contenente una disciplina di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova scritta, non basta certamente a scardinare il principio dell’anonimato (inteso quale corollario logico dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento) al quale l’Amministrazione deve uniformare la propria condotta in fase di gestione di prove concorsuali sostenute in forma di elaborati scritti.

Fermo quanto precede, il Collegio rileva che l’acclarata violazione del principio dell’anonimato (la cui materiale verificazione è incontestata nel caso di specie) non può essere considerata irrilevante soltanto perché concernente una prova pratica scritta che si è innestata in un più ampio modulo di prova orale.

La doglianza in esame ambisce ad “attrarre” la prova pratica de qua nel regime tipico della prova orale, e cioè un regime che sfugge alle “maglie” del principio dell’anonimato.

Tuttavia, a giudizio del Collegio, la prova pratica di cui si controverte non soddisfa quei requisiti che consentono alla commissione di concorso di conoscere in anticipo l’identità dei candidati (e cioè nel momento stesso in cui detta commissione valuta la loro prova pratica).

I principi cardine foggiati dalla giurisprudenza in materia sono, infatti, i seguenti.

a) “[L]’anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. La relazione tra anonimato ed elaborato scritto è diretta, per cui occorre verificare se, nella specie, le modalità (previste dal bando) di svolgimento della prova pratica si concretizzino nella redazione di uno scritto, che la Commissione avrebbe dovuto “valutare previamente rispetto alla discussione del caso in immediata sequenza temporale” … Da questo punto di vista, acquista un particolare rilievo la previsione di cui all’art. 5 del bando, nella quale si descrive la prova pratica: essa consta di una “relazione scritta redatta sul modulo 22-ss e discussione del caso esaminato”; al quarto comma dello stesso art. 5 si specifica che “la Commissione esaminatrice stabilirà la durata e le modalità di svolgimento della prova pratica che sarà effettuata attraverso l’esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base dell’esame della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico”. Non c’è dubbio che la prova pratica sia unica e sia unitariamente considerata, come emerge dal successivo art. 7 del bando, il quale prevede che venga attribuito alla prova pratica il punteggio di 20, senza che debba essere espresso alcun giudizio previo sulla relazione scritta redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss). Questa relazione costituisce uno dei due momenti che strutturano l’unica prova pratica, la quale deve essere valutata insieme alla “discussione del caso esaminato”, che è “l’esame clinico diretto di un soggetto”, in cui si sostanzia lo svolgimento della prova pratica” (cfr. Cons. St. n. 1285 del 2007 e, nello stesso senso, Cons St. n. 4925 del 2007 e Cons. St. n. 1454 del 2007).

b) Occorre distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione (in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta), per cui l’anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute (cfr. Cons. St. 3 febbraio 2006, n. 417; id., 2 marzo 2000, n. 1071; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 181).

c) La relazione tra anonimato e prova pratica deve essere diversamente valutata a seconda della modalità di svolgimento della prova stessa. Le c.d. “prove pratiche” costituiscono, in quest’ottica, un “tertium genus” (tra prova scritta e prova orale), nel campo del quale l’anonimato del candidato dipende dalla concreta modalità operativa prescelta dalla commissione di concorso ed in forza della quale esse possono rappresentare una sottospecie o della prova orale o della prova scritta. Le prove pratiche, infatti, possono consistere in operazioni materiali, rispetto alle quali, più che il risultato finale, va apprezzato il modus procedendidel candidato, in tal caso dovendosi valutare la prova pratica di un candidato alla volta, al cospetto della commissione che assiste e verbalizza l’esame, di modo che la prova pratica è necessariamente non anonima e si sostanza in nulla di più che una variante della prova orale (cfr. T.A.R. Sardegna n. 200/2023 e T.A.R. Calabria, n. 286/2011).

d) “[L]’anonimato deve trovare applicazione generalizzata ed estesa, quindi, anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto, eccettuati solamente i casi in cui ciò sia materialmente impossibile e, cioè, allorquando lo svolgimento della prova, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato del candidato e/o del contenuto della prova con la Commissione, contatto che rende inevitabile la sua previa identificazione. 6.1. Secondo questo orientamento, che il Collegio condivide, occorre dunque distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la Commissione (in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta), sicché l’anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute (cfr. Cons. , sez. V, 25 settembre 2007, n. 4925; Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2006, n. 417; Cons. St., sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071; T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332; T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 181) e, conseguentemente, anche al caso di specie” (Cons. St. n. 3323 del 2019).

In sintesi, ciò che rileva affinché la prova pratica scritta sia dispensata dall’obbligo dell’anonimato non è né la sua formale qualificazione di “prova pratica”, né tanto meno la sua stretta correlazione ad una prova orale; a rilevare veramente rileva sono le concrete modalità con cui tale prova pratica deve essere svolta in base alla lex specialis.

E infatti:

a) se tale prova – pur consistendo nella stesura di un elaborato scritto – deve essere commentata dal candidato alla diretta presenza della commissione di concorso subito dopo il suo svolgimento (e cioè prima che la stessa sia valutata), è evidente che il rispetto dell’anonimato è materialmente impossibile e, dunque, anche inesigibile (ad impossibilia nemo tenetur);

b) se viceversa la prova pratica scritta deve essere sottoposta ad una preventiva valutazione e votazione da parte della commissione di concorso, di talché il colloquio orale interviene soltanto dopo che tale votazione è stata assegnata (in seduta non pubblica), l’obbligo dell’anonimato si riespande e acquista piena efficacia cogente.

Il quid iuris consiste, pertanto, nell’esistenza (o meno) di uno “iato temporale” tra l’effettuazione della prova pratica scritta e il successivo colloquio orale; se tale iato esiste e viene impiegato dalla Commissione per assegnare un voto all’elaborato scritto (nel quale si è concretata la prova pratica), l’obbligo dell’anonimato è sicuramente applicabile.

Nel caso di specie questo iato è sicuramente esistito, atteso che i verbali delle operazioni concorsuali documentano che:

a) in data 22 maggio 2024 si è svolta la prova pratica scritta di tutti i candidati del concorso de quo;

b) in data 27 maggio 2024 è terminata la correzione da parte della commissione di concorso degli elaborati scritti della prova pratica;

c) in data 28 maggio 2024 sono iniziate le prove orali.

Va da sé che la valutazione della prova pratica scritta non è avvenuta contestualmente al colloquio orale, bensì in un momento antecedente rispetto a tale colloquio, con la conseguenza per cui, quando la commissione ha esaminato e valutato tale prova scritta – in quanto già al corrente del nominativo dell’autore di ogni singolo elaborato – è stata inevitabilmente esposta al potenziale rischio di condizionamenti esterni, rischio che soltanto il rispetto dell’anonimato avrebbe potuto scongiurare.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata.

Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria

Visualizza il documento: C. Stato, sez. VIIª, 17 luglio 2025, n. 6284

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