Show Info

By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 28 November 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

Il rapporto subordinato del socio lavoratore di cooperativa: la Cassazione torna a pronunciarsi sulle garanzie “giuslavoristiche” spettanti al socio di cooperativa

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 26071/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024, torna a pronunciarsi nuovamente sulla dibattuta questione della spettanza del trattamento di fine rapporto al socio lavoratore di cooperativa.

Il caso è giunto in dinanzi ai Giudici della Cassazione, dopo che la Corte d’Appello di Milano – in riforma della Sentenza di primo grado – aveva condannato la Società Cooperativa, in solido con l’appaltante, al pagamento della somma spettante al lavoratore a titolo di TFR.

La Corte Territoriale, infatti, aveva avallato le statuizioni del Giudice di prime cure relativamente alla natura subordinata del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, altresì giudicando la retribuzione percepita dal prestatore di lavoro come “rispettosa dell’importo che sarebbe spettato in applicazione del CCNL del terziario”. Tuttavia, per ciò che ci riguarda, il Giudice di secondo grado ha accolto il motivo d’appello del lavoratore, volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava l’assorbimento del TFR nella retribuzione globalmente percepita.

La pronuncia si caratterizza per un’interpretazione, per così dire, “sistematica” della disciplina di cui alla legge n. 142/2001, superando i precedenti orientamenti giurisprudenziali che negavano l’applicabilità della disciplina del TFR ai soci lavoratori di cooperativa.

La motivazione, dunque, offre uno spunto per ripercorrere, seppur brevemente, la quaestio iuris della qualificazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa – nonché il ruolo di quest’ultimo all’interno della compagine sociale – e delle tutele apprestate dall’ordinamento nei confronti del socio, specialmente alla luce della Legge n. 142/2001.

Prima dell’avvento della Legge n. 142/2001, primo intervento legislativo organico in materia, il panorama dottrinale e giurisprudenziale era estremamente frammentato: da un lato, la parte maggioritaria della dottrina (C. Zoli, Cooperativa di lavoro e tutela del socio, Lav. Giur., 1994, p. 106; A. Vallebona, Il lavoro in cooperativa, Riv. It. Dir. Lav., 1991, I, p. 292 – 293) e della giurisprudenza, anche costituzionale (Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 30), sosteneva l’impermeabilità del rapporto associativo nei confronti del rapporto di lavoro subordinato, separando i rispettivi ambiti di operatività; d’altro lato, non mancava la voce di quella corrente dottrinale (M. Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, Franco Angeli, Milano, 1983) che, in ossequio alla c.d. teoria della duplicità dei rapporti, qualificava il rapporto del socio lavoratore in senso dualistico, sia come rapporto sociale, diretto a creare un’impresa che producesse guadagno, sia come lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa stessa.

Nel frammentato panorama appena delineato, nelle more dell’affermazione di una teoria mediana, la giurisprudenza di legittimità più risalente tendeva ad escludere la posizione del socio lavoratore di cooperativa dall’alveo delle prestazioni di lavoro subordinato, eliminando anche le relative garanzie retributive e previdenziali, a meno che l’atto costitutivo della cooperativa non consentisse legittimamente di instaurare rapporti di lavoro subordinato con gli stessi soci (Cass. 21 febbraio 1989, n. 992, in Mass. Giur. It., 1989).

Quest’ultima ipotesi derogatoria risulta essere – alla luce della motivazione della Sentenza in commento – la tesi difensiva della Società ricorrente, posto che un orientamento giurisprudenziale ormai superato (Cass. n. 14076 del 2010; Cass. n. 862 del 2017) riconosceva, in assenza di previsione normativa, il diritto del lavoratore alla corresponsione del TFR solo qualora vi fosse una espressa previsione negoziale tra cooperativa e socio, oppure quando tale assetto di interessi fosse evincibile per facta cocnludentia.

Senonché, tale orientamento assunse un carattere più definito già nella seconda metà degli anni Novanta, assestandosi sul progressivo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, posto che “l’attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa di lavoro e produzione non è sempre ricollegabile al rapporto societario” (Cass. 14 marzo 1992, n. 3146) e che “i soci lavoratori di una società cooperativa di produzione e lavoro possono prestare la propria opera sia in condizioni di subordinazione che di autonomia” (Cass. 13 luglio 2000, n. 9294).

Tuttavia, gli approdi non sempre univoci e omogenei di dottrina e giurisprudenza, nonché l’esigenza di evitare la c.d. falsa cooperazione tesa ad eludere la legislazione del lavoro, furono elementi determinanti per suscitare l’intervento del Legislatore, il quale culminò con l’emanazione della Legge n. 142/2001 che adotta una posizione chiara e precisa: afferma la coesistenza, in capo al lavoratore, di due rapporti contrattuali: un rapporto di società e un rapporto di lavoro, sposando così la teoria la c.d. teoria dualista dei rapporti giuridici.

Ciò comportò l’estensione, anche nei confronti del socio lavoratore di cooperativa, delle garanzie previste per il lavoratore subordinato, vale a dire la fissazione di parametri vincolanti per la commisurazione della retribuzione, l’applicazione di gran parte delle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori e l’individuazione del trattamento previdenziale, pur mantenendo inalterata la cooperazione del socio agli scopi sociali.

Già nell’originaria formulazione della Legge n. 142 del 2001 si può rinvenire un collegamento genetico (R. Scognamiglio, Collegamento negoziale, voce dell’Enciclopedia del diritto, VII, Giuffré, Milano, 1960, p. 375) tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, al fine di realizzare il perseguimento e il conseguente adempimento dello scopo mutualistico della cooperativa. Mentre il collegamento e l’equilibrio negoziale tra i due rapporti, poc’anzi menzionati, si riflettono esclusivamente sulla struttura causale del contratto, l’instaurazione del rapporto di lavoro comporta determinate conseguenze giuridiche apprezzabili sul piano fiscale e previdenziale.

Viceversa, la compresenza di questi due rapporti – sulla scorta della già menzionata teoria dualista – non comporta automaticamente il recepimento in toto delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato ma, come rilevato da una nota dottrina (G. Bonfante, Delle imprese cooperative, in F. Galgano (a cura di), Commentario del Codice civile Scialoja – Branca, Zanichelli Editore, Bologna, 1999) lo schema contrattuale viene “a subire una sorta di curvatura causale in funzione degli interessi mutualistici del socio”. È innegabile, pertanto, che tale “curvatura causale” altro non sia che una verifica di compatibilità – così come affermato in motivazione – tra la normativa lavoristica e la posizione del socio lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 142/2001.

Proprio nel solco tracciato dalla Legge n. 142/2001, nonché sulla Giurisprudenza susseguitasi nel corso degli anni successivi, si è affermato senza alcun dubbio il riconoscimento del trattamento di fine rapporto al socio lavoratore di cooperativa, indipendentemente dall’espresso riconoscimento di tale attribuzione da parte della cooperativa, così come accadeva nel periodo antecedente alla Legge n. 142/2001.

La portata innovativa della Legge n. 142/2001, nonché la forza persuasiva della Giurisprudenza di legittimità, hanno suscitato anche l’intervento del Giudice delle Leggi che, con Sentenza del 1° aprile 2015, n. 51, si è pronunciato incidentalmente sulla posizione del socio lavoratore di società cooperativa.

Ed infatti, la Corte Costituzionale – espressamente citata dalla Sentenza in commento – ha riconosciuto i progressi legislativi e giurisprudenziali volti ad estendere al socio lavoratore di cooperativa il trattamento e le garanzie del lavoratore subordinato, sulla base dell’assunto per cui “il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale, volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”.

Ciò posto, la sentenza in commento, al punto 2.2 della motivazione, valorizza l’impatto del nuovo impianto normativo, che ha riconosciuto l’esistenza di un “ulteriore rapporto di lavoro” distinto dal rapporto associativo, consentendo così l’applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati, salvo quelle espressamente escluse o incompatibili.

Impostazione, questa, che esce ulteriormente confermata dall’interpello n. 34/2008 del Ministero del Lavoro, che pure aveva affermato l’obbligo di applicazione del TFR ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, in conclusione, la sentenza in commento rileva ormai l’assenza di qualsiasi condizione ostativa – nell’ordinamento odierno – all’applicazione della disciplina del T.F.R. ex art. 2120 c.c. al socio lavoratore di cooperativa, il quale può conservare, senza alcun dubbio, la qualità di socio di cooperativa e di lavoratore subordinato.

Lorenzo Verdecchia, praticante avvocato in Roma

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26071

Scarica il commento in PDF

L'articolo Il rapporto subordinato del socio lavoratore di cooperativa: la Cassazione torna a pronunciarsi sulle garanzie “giuslavoristiche” spettanti al socio di cooperativa sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.