Show Info

By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 17 November 2024

Aggiornamenti, Previdenza e sicurezza sociale

L’infortunio in itinere va indennizzato anche nel caso in cui il lavoratore sia impiegato in smart working

Con una recente sentenza, la n. 3645/2024 del 16.09.2024 (che, allo stato, non risulterebbe ancora appellata) il Tribunale di Milano ha affrontato un interessante caso nel quale una lavoratrice, impiegata lo smart working, aveva subito un infortunio, ritenuto in itinere e, quindi, soggetto alla relativa tutela assicurativa.

A seguito del trauma e ritenendolo comunque collegamento allo svolgimento della prestazione lavorativa era stato effettuato la conseguente denuncia all’Inail che aveva però negativamente definito l’evento, adducendo la seguente motivazione: “l’infortunio viene definito negativamente in quanto l’infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano.”

Anche il successivo, proposto, ricorso amministrativo era stato deciso negativamente dall’Istituto assicuratore, con impiego della medesima motivazione.

E da qui il conseguente ricorso giurisdizionale, nel quale l’Inail, ha dichiarato preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva alle domande formulate ed aventi ad oggetto il riconoscimento dell’inabilità temporanea al lavoro e le correlative pretese prestazioni previdenziali.

La ricorrente, dall’11.03.2020, nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, era stata (come altri) collocata in smart working, modalità di prestazione lavorativa che aveva svolto – appunto presso la propria abitazione- anche il giorno dell’evento infortunistico occorsogli.

Più nello specifico, detto evento, consistito in una rovinosa e improvvisa caduta al suolo (determinante  distorsione piede destro ed escoriazioni al ginocchio sinistro) mentre percorreva a piedi la strada che percorreva per andare a riprendere dalla scuola la propria figlia minorenne.

L’uscita dalla propria abitazione durante l’orario di lavoro era stata preceduta (come da procedura prevista nell’ambito della propria organizzazione di lavoro) da una specifica mail.

La sentenza in commento ha ritenuto fondato il proposto ricorso e, accertato e dichiarato che la lavoratrice interessata ha subito un infortunio in occasione di lavoro, ha condannato l’Inail a corrispondere il conseguente indennizzo in capitale (per un grado di menomazione permanente dell’integrità psico-fisica pari all’8%) dovuto ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, nonché una somma per cure mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Ad avviso del Tribunale di Milano l’evento di che trattasi e la sua dinamica sono pacifici, nonostante l’Inail contesti la sussistenza dei presupposti per la sua indennizzabilità (quantomeno per mancanza della occasione di lavoro) e, più nello specifico, il fatto che l’infortunio in questione non sarebbe un infortunio in itinere, ma un infortunio avvenuto mentre il lavoratore godeva di un permesso per motivi personali.

Sul punto, ad avviso dell’Ente, allorquando il lavoratore chieda e goda di un permesso, ogni legame con l’attività lavorativa cessa, non essendo configurabile alcun percorso necessitato, tantomeno predeterminato o predeterminabile. La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro…”

Richiamando invece una (per allora) recente ordinanza della Corte di cassazione (la n. 18659/2020) e la circolare dell’Inail n. 62/2014 (che ha chiarito a quali condizioni risultano indennizzabili gli infortuni in itinere occorsi nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola).

L’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000), applicabile alla fattispecie scrutinata prevede che salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, precisando inoltre chel’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevantie chel’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”, mentre restano […] esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni”, nonché quelli avvenuti nell’ipotesi che il conducente siasprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

Richiamando i contenuti dell’ordinanza n. 18659/2020 (in ragione della quale in tema di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali), ad avviso della sentenza in commento il lavoratore è quindi tutelato tutte le volte in cui si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi.

E ciò sul presupposto dell’identità ontologica delle tipologie di sospensione lavorativa indicate e della non configurabilità di un vuoto di tutela ogni volta in cui, per fruire di diritti connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa, il lavoratore si allontani dalla sede aziendale.

Tra l’altro, i permessi retribuiti sono riconosciuti dall’ordinamento in ipotesi tassative, previste dalla legge o dai contratti collettivi, per le quali l’ordinamento ha operato un bilanciamento di interessi, sancendo la preminenza di specifici interessi costituzionalmente garantiti del lavoratore nei confronti dell’interesse del datore di lavoro alla continuità produttiva (basti pensare ai permessi per l’assistenza ai disabili, ai permessi e congedi per ragioni familiari, ai permessi per motivi di studio, per visite mediche, ecc.).

Orbene, così ragionando, è innegabile che i periodi di permesso retribuito consentono il godimento di diritti costituzionalmente garantiti, costituendo una delle forme mediante le quali è data attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale ed uguaglianza.

Non dipendendo quindi la sospensione dell’attività lavorativa da scelte voluttuarie del dipendente, questa appare di volta in volta giustificata da ragioni connesse all’esercizio di diritti personali del lavoratore che, diversamente, verrebbero sacrificati.

In tale ottica (di un tale contemperamento di interessi), quindi, non può sostenersi che il lavoratore, mentre esercita un diritto alla sospensione dell’attività lavorativa riconosciuto dalla legge per le ragioni sopra evidenziate, non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro.

In altre parole, non può dirsi che la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali possa interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa, proprio in considerazione del fatto che la sospensione dell’attività lavorativa in questione trova copertura nelle norme dell’ordinamento lavoristico a mezzo delle quali il legislatore ha di volta in volta operato il contemperamento di che trattasi e che concorrono a regolamentare il rapporto a tutela dei diritti del lavoratore come persona.

Ed è quindi per queste ragioni che per il Tribunale di Milano la tesi dell’Inail non può essere condivisa.

Nel caso di specie, infatti, il permesso era stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola e, quindi, la temporanea sospensione dell’attività lavorativa si ricollegava all’adempimento dei doveri genitoriali, da ritenersi pienamente indennizzabile alla luce di quanto come ut supra chiarito dalla Suprema corte e ulteriormente osservato.

Tra l’altro, l’Inail non aveva contestato alcuna anomala deviazione dal percorso indicato in ricorso tra l’abitazione della ricorrente e la scuola.

In corso di causa la lavoratrice ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla inabilità temporanea (in adesione alla eccezione formulata sul punto dall’Inail) e, di conseguenza, la domanda è stata accolta con riferimento all’indennizzo per il danno biologico (in relazione a quanto accertato dalla disposta CTU).

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Trib. Milano, 16 settembre 2024, n. 3645

Scarica il commento in PDF

L'articolo L’infortunio in itinere va indennizzato anche nel caso in cui il lavoratore sia impiegato in smart working sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.