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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 6 September 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

La Cassazione torna sulla vexata quaestio della natura giuridica del rapporto di lavoro dei professori universitari “a contratto” incaricati di insegnamenti su corsi “ufficiali”

La pronuncia in commento (Cass., ordinanza, 9 agosto 2024, n. 22603) concerne la tematica, già da tempo affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e al centro di una complessa evoluzione normativa, della natura giuridica del rapporto di lavoro dei docenti universitari a contratto, con particolare riferimento all’insegnamento di materie cc.dd. fondamentali o caratterizzanti.

Del tema si era occupata Cass., Sez. Un., 24 novembre 1993, n. 11609, che era pervenuta alla conclusione per cui «i professori a contratto, assunti per lo svolgimento di corsi integrativi, sono legati da rapporti di lavoro autonomo, mentre quelli, assunti per insegnamenti ufficiali, sono da ritenere legati da rapporto d’impiego di diritto privato, con conseguente diritto alla giusta retribuzione ed alla copertura assicurativo-previdenziale».

Nel caso esaminato oltre trent’anni fa dalla Suprema Corte, veniva in rilievo un rapporto di “lettorato” di lingue straniere, che fu ritenuto più conciliabile con i caratteri fondamentali della subordinazione, poiché rispondente a «effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue” (primo comma dello stesso art. 28)» e, perciò, correlati «con l’”insegnamento ufficiale” delle lingue e, di regola, coordinate dal professore di ruolo preposto a tale insegnamento».

Invece, «l’oggetto del contratto, quindi, e lo stesso “social tipo” del professore a contratto sembrano comportare – almeno di regola – la qualificazione giuridica come rapporti di lavoro autonomo», considerata l’assenza di qualsiasi copertura previdenziale e assistenziale (solo in parte surrogata dalla copertura assicurativa privata contro gli infortuni).

In entrambi i casi, la Suprema Corte eccettuava espressamente l’ipotesi in cui le parti avessero voluto esplicitamente configurare in modo diverso il rapporto, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento dello stesso.

In effetti, nella fattispecie concreta scrutinata dalla Cassazione, emergeva la figura (definita “affatto eccezionale” in quella sentenza) di professore a contratto, ma incaricato dell’insegnamento di materie fondamentali, rispetto al quale non può negarsi la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, «questi è legato all’università da contratto, che – per espressa previsione di legge (art. 6 l. 28-80, 25 d.p.r. 382-80), non soggetta sul punto a limiti costituzionali (v. Corte cost. 121193, cit.) – è “di diritto privato” ed “a tempo determinato”».

A distanza di tempo, la questione torna all’attenzione dei giudici di legittimità.

Nel caso di specie, l’originaria ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell’Università esponendo di avere prestato la propria attività di docenza presso quest’ultima fin dal 1993/1994 e poi, anche dopo il prepensionamento dal servizio scolastico, interrottamente fino all’anno accademico 2006/2007, dapprima nell’insegnamento di Metodologia e determinazioni quantitative d’azienda per il Diploma Universitario in gestione dei servizi turistici e, successivamente, nella materia di Ragioneria Generale ed Applicata I, nonché nel corso di Analisi e Contabilità dei Costi.

In primo grado, ritenuta dal Tribunale la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, la ricorrente vedeva accolte le proprie domande; la Corte d’appello, invece, riformava la sentenza sulla scorta dell’argomento portante secondo cui le docenze a contratto non potrebbero essere assimilate alla docenza universitaria “di ruolo”, perché difetterebbero i tratti specialistici di quest’ultima, sotto il profilo della ricerca e dell’esclusività, non bastando la sola attività di docenza a riportare in ambito di subordinazione.

Segue, pertanto, la proposizione di ricorso per cassazione, nel quale si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sopra esaminata), nel regime di cui al D.P.R. n. 382/1980, il professore a contratto può assumere la posizione di lavoratore subordinato, allorché lo strumento negoziale venga eccezionalmente utilizzato per il conferimento, nei casi previsti, di un insegnamento ufficiale.

La Suprema Corte, dopo aver dato espressamente atto del precedente citato (Sez. Un., 24 novembre 1993, n. 11609), evidenzia come, nel corso del tempo, il quadro normativo sia profondamente cambiato.

In primo luogo, con l’art. 1, c. 32, L. n. 549/1995, si è previsto che «i contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l’attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto».

In virtù di tale intervento normativo, il conferimento di incarichi di docenza ai sensi dell’art. 25 citato si estende anche a corsi universitari “ufficiali”, purché non fondamentali o caratterizzanti; ne consegue, a giudizio della Suprema Corte, che cambia «definitivamente il rilievo da attribuire alla caratteristica dell’insegnamento, se ufficiale o meno, da elemento qualificante del rapporto con il docente a misura organizzativa» (Cass., 9 agosto 2024, n. 22603).

Per questa via, si risolve quella difficoltà di conciliazione che già Cass., Sez. Un., 24 novembre 1993, n. 11609 riconosceva sussistente tra la subordinazione ed il “tipo contrattuale” della docenza a contratto, di cui agli artt. 6, c. 1, L. 28/1980 e 25 D.P.R. n. 382/1980; pertanto, anche se sia attribuito l’insegnamento “a contratto” per un corso “ufficiale”, ma in ipotesi fondamentale o caratterizzante, non è da tale dato che si può desumere il mutamento del tipo contrattuale, che resta una docenza non di ruolo e di carattere autonomo.

Il percorso evolutivo si è, poi, ulteriormente attuato con il D.M. n. 242/1998, che ha superato, con effetto dall’adozione dei Regolamenti di Ateneo, il disposto dell’art. 25 D.P.R. n. 382/1980; infatti, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 novembre 2022, n. 9872), è venuta meno la limitazione alla possibilità di ricorrere alle docenze a contratto per gli insegnamenti su corsi “ufficiali”.

Infine, l’art. 23 L. n. 240/2010 disciplina i contratti per attività di insegnamento, facendo riferimento non solo ad esigenze didattiche “integrative” (comma 2), ma a vere e proprie attività di insegnamento, ove il regime autonomo e soltanto coordinato del rapporto di lavoro, anche se tali attività siano destinate a materie “ufficiali”, trova fondamento nell’alta qualificazione degli esperti (comma 1) o nella chiara fama dei docenti, studiosi o professionisti stranieri (comma 3).

Si tratta di contratti riconducibili al tipo del lavoro autonomo e non già subordinato, a differenza di quanto accade in relazione ai professori di ruolo; le ragioni di tale distinzione erano già state lumeggiate dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, ove si legge: «tali rilievi evidenziano significative differenze anche in ordine al contenuto della prestazione lavorativa, risultando i contratti conclusi dagli odierni ricorrenti funzionali in via principale all’attività di insegnamento (con la previsione talvolta di connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi), quando, invece, la prestazione del professore di ruolo è caratterizzata da un’ampia attività di ricerca, qualificata pure da una prevalenza oraria nella quantificazione figurativa delle attività; elementi non riscontrabili in relazione ai rapporti di lavoro per cui è causa» (per la distinzione tra professori di ruolo e contratti di insegnamento ex art. 23 cit., si rinvia a F. S. Vingiani – I. Santoro, L’ordinamento universitario, V edizione, Cacucci, 2019, 197 ss.).

Inoltre, «mentre per i professori di ruolo lo svolgimento dell’attività extraistituzionale costituisce una deroga, risultando riferita a fattispecie enucleate dal legislatore e sottoposte ad una specifica valutazione di compatibilità (talvolta astratta, talaltra concreta), per gli odierni ricorrenti lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle commissionate dall’Ateneo rappresentava la regola» (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 novembre 2022, n. 9872).

Tornando al ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione, l’art. 23 citato consente, dunque, il ricorso a contratti di lavoro autonomo “anche” per insegnamenti “ufficiali” senza che ciò muti la qualificazione giuridica della posizione del “professore a contratto”, anche perché «non vi sarebbe ragione che ciò avvenisse, visto che il comma 1 già consente l’attribuzione di docenze su materie “ufficiali” nelle forme del rapporto autonomo”» (Cass., 9 agosto 2024, n. 22603).

Ne discende che le conclusioni cui erano pervenute le Sezioni Unite del 1993, maturate in un contesto ove «la distinzione tra subordinazione ed autonomia correva secondo il diritto vivente lungo il crinale della veste “ufficiale” o meno dell’insegnamento», sono oggi irrimediabilmente superate dalla lunga evoluzione normativa di cui si è dato conto.

Oggi, infatti, «i rapporti a contratto, se non siano svolti con modalità anomale che comportino il trasmodare in un ambito di reale subordinazione, da accertare in concreto ove si realizzi la perdita di ogni autonomia normalmente propria di quelle docenze, sono dunque prestazioni d’opera intellettuale, eventualmente coordinate e continuative».

Nel caso di specie, veniva in rilievo (al di là delle annualità per le quali risultava un assoluto difetto di istruttoria) una docenza a contratto, che implica l’inquadramento in termini di lavoro autonomo poiché non conferito a professore di ruolo e non svolto con le caratteristiche proprie del lavoro di quest’ultimo. Eventuali attività accessorie, quale la partecipazione a commissioni di esame, assistenza per le tesi di laurea, partecipazioni a riunioni di Ateneo e tutoraggi inerenti alla materia non possono spostare il cardine della valutazione.

Il ricorso, dunque, è infondato e la Suprema Corte, nel rigettarlo, enuncia il seguente principio di diritto: «In ambito universitario, nel regime di cui all’art. 1, co. 32, della L. n. 549 del 1995 e poi del D.M n. 22 del 1998 e dell’art. 23 della L. n. 240 del 2010, le docenze a contratto sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici, che possono comprendere non solo l’insegnamento, ma anche le normali attività accessorie (esami, assistenza alle tesi di laurea; partecipazioni a riunioni di Ateneo; tutoraggi inerenti alla materia), sono conferiti per l’insegnamento di discipline “ufficiali”».

Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 9 agosto 2024, n. 22603

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