Show Info

By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 8 July 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

La Corte dei conti getta le basi per un coraggioso ripensamento dei rapporti tra art. 2126 c.c., art. 1, c. 1-bis L. 20/1994 e ipotesi di pubbliche assunzioni avvenute a fronte di falsità documentali

La pronuncia in commento si occupa dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. alla fattispecie concreta consistente nell’esecuzione di prestazioni riconducibili al profilo professionale di collaboratore scolastico, qualifica di ruolo ottenuta in base a false dichiarazioni sul titolo di studio necessario, in realtà mai conseguito.

Segnatamente, nel caso di specie, la parte convenuta innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, aveva (effettivamente) conseguito il (diverso) titolo di “congegnatore meccanico”, con il punteggio di 60/100 (e non di 100/100, come invece dichiarato all’Amministrazione).

Al cospetto di una omologa fattispecie di dolosa falsificazione documentale, la medesima sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, con la sentenza n. 241 dell’8 agosto 2022, aveva statuito, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali (tra cui Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 272/2019), che «Non trova applicazione l’art. 2126 c.c., che tutela il lavoratore per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto esecuzione sulla base di un contratto di lavoro nullo o annullabile, poiché la stessa disposizione non ammette detta tutela nell’ipotesi, che ricorre nella fattispecie, in cui “la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”».

In tali casi, infatti, secondo questa prospettazione, il sinallagma tra prestazione e retribuzione deve considerarsi irrimediabilmente e integralmente mancante, in quanto l’assenza dei titoli culturali e professionali richiesti preclude in partenza ogni possibilità di valutazione dell’utilità delle prestazioni svolte, avendo, in ogni caso, privato il datore di lavoro pubblico della possibilità di avvalersi di altro soggetto che, in possesso dei titoli richiesti, avrebbe senz’altro rappresentato una scelta più efficace ed efficiente, in armonia con i principi di cui all’art. 97 Cost.

Tale impostazione trova conforto anche in quell’indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo il quale, in caso di falsità documentali collegate all’assunzione nel pubblico impiego, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, c.c. priva l’attività prestata della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell’ordinamento (Corte cost., 19 giugno 1990, n. 290).

Ebbene, la pronuncia in analisi, estremamente recente, attua un coraggioso superamento di tale indirizzo sulla scorta di argomentazioni sistematiche di ampio respiro.

In primo luogo, si muove dal richiamo dell’art. 1, c. l-bis, l. n. 20/1994, inteso alla stregua di «norma speciale e come tale prevalente rispetto all’art. 2126 c.c.», il quale, con dizione onnicomprensiva, fa riferimento allo scomputo dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata; nel caso di specie, né la Procura contabile, né la P.A. datrice di lavoro avevano dato prova, come loro onere, del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione resa dal convenuto, soprattutto a fronte di attività manuali, ripetitive e non implicanti uno sforzo di elaborazione intellettuale.

Sul punto, è interessante osservare che l’indirizzo giuscontabile attualmente prevalente afferma, in chiave diametralmente opposta, che la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, 7 maggio 2024, n. 76).

La sentenza in esame, su tale specifica questione, ha il pregio di valorizzare, sul piano testuale, l’ampia portata del citato art. 1, c. l-bis, l. n. 20/1994, in quanto la prestazione di attività lavorativa di fatto, seppure a fronte di falsità documentali, deve essere valorizzata laddove arrechi vantaggi “comunque conseguiti” alla P.A., soprattutto nel caso di attività elementari, che non richiedono il possesso di particolari titoli di studio (come invece, ad es., nel caso della dirigenza; in dottrina, per una compiuta disamina della disposizione in questione, v. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti, Giuffré, 2022, 379 ss.; Tenore (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, EPC editore, V edizione, 510 ss.).

In secondo luogo, la pronuncia in commento richiama il consistente indirizzo pretorio a giudizio del quale può considerarsi illecita la causa (solo) se la volontà di entrambe le parti sia tesa a costituire un rapporto vietato da norme imperative di ordine pubblico o se l’attività lavorativa risulti intrinsecamente e oggettivamente illecita, avente perciò normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1973, n. 63).

Nel caso di specie, tuttavia, l’attività lavorativa resa dal convenuto non può considerarsi intrinsecamente e oggettivamente illecita, dal momento che la causa, sia astratta che concreta, risulta conforme ai canoni codicistici del contratto di lavoro subordinato, mentre è illecita, semmai, l’attività dichiarativa prodromica-selettiva della prestazione lavorativa resa.

A sostegno, viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, allorquando sia commesso il reato di truffa finalizzata all’assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un’ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. (ciò che, per tutte le argomentazioni passate in rassegna, non è nel caso di specie: cfr. Cass. pen., sez. II, 25 febbraio 2021 n. 12791).

Ancora, in chiave sistemica, la pronuncia richiama il nuovo orientamento pretorio e dottrinale che ha abbandonato la concezione rigidamente oggettiva della causa del contratto, con la conseguenza logica per cui anche un contratto tipico, quale quello di lavoro subordinato, può avere causa illecita, distinguendo però tra contratto illecito, disciplinato – sotto il profilo causale – dagli artt. 1343-1345 c.c., e contratto illegale (es. contratto stipulato in assenza delle prescritte autorizzazioni), giungendo alla conclusione che nel lavoro prestato in violazione di norme proibitive dell’assunzione non si ha oggetto illecito o illiceità della causa, mancando il contrasto con i principi etici fondamentali dell’ordinamento.

Tra l’altro, si aggiunge in questa sede, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa (Cass., 2 novembre 2023, n. 30401, con nota di D. Serra, Impiego pubblico contrattualizzato. Attività incentivata svolta in assenza delle condizioni di legge. Conseguenze, 18 novembre 2023, in www.rivistalabor.it).

Restano, naturalmente, fermi i profili di rilevanza penale e disciplinare della vicenda in questione. Infatti, trovano applicazione l’art. 127, lett. d), d.P.R. 3/1957, ai sensi del quale è disposta la decadenza dall’impiego quando «sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile»; l’art. 55-quater d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; infine, l’art. 75, c. 1, d.P.R. 445/2000, ai sensi del quale, «fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

La sentenza in commento, pertanto, si segnala quale interessante e coraggioso ripensamento, ricco di argomentazioni, dell’indirizzo giuscontabile prevalente.

Occorre attendere l’elaborazione giurisprudenziale futura per verificare se esso sarà pienamente recepito, come appare auspicabile; esso, infatti, introduce alcuni opportuni distinguo nella valutazione della fattispecie concreta, prescindendo da qualsiasi apriorismo e invitando l’interprete a verificare in concreto l’eventuale sussistenza di vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. a fronte di un’attività lavorativa effettivamente prestata e in assenza di profili di illiceità causale stricto sensu del contratto stipulato tra dipendente e P.A.

Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria

Visualizza il documento: Corte dei conti, sez. giurid. Lombardia, 27 maggio 2024, n. 97

Scarica il commento in PDF

L'articolo La Corte dei conti getta le basi per un coraggioso ripensamento dei rapporti tra art. 2126 c.c., art. 1, c. 1-bis L. 20/1994 e ipotesi di pubbliche assunzioni avvenute a fronte di falsità documentali sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.