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Concorsi pubblici: il TAR Lazio riconosce il diritto al differimento delle prove orali alla candidata in stato di gravidanza ad alto rischio
La pronuncia in commento, TAR Lazio, Sez. I Quater, n. 5765 del 22 marzo 2024, si colloca in un contesto giuridico che «protegge» ampiamente la maternità sia a livello costituzionale (artt. 31 e 37) che legislativo (T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 aggiornato alla L. 30 dicembre 2023, n. 213) al fine di salvaguardare la salute della donna e del nascituro, di scongiurare un pregiudizio di genere alla carriera professionale o, come nel caso di specie, all’accesso al mondo del lavoro e di contemperare i principi di rilievo costituzionale convolti quale il principio di imparzialità nelle sue diverse declinazioni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
La ragionevolezza guida la pubblica amministrazione a adottare decisioni non arbitrarie ed irrazionali, aderenti agli interessi in gioco, la proporzionalità ad adottare atti restrittivi della sfera giuridica privata proporzionati all’interesse pubblico.
Nel caso di specie, la ricorrente in stato di gravidanza ad alto rischio e poi in stato anemico e astenico post partum, viene convocata, all’esito del superamento delle prove scritte di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sostenere le prove orali (a 45 giorni dal parto).
Trovandosi sicuramente in condizioni ostative alla proficua preparazione concorsuale chiede il differimento della prova orale, almeno all’ultimo giorno del calendario definito dall’amministrazione per prove orali. Immotivatamente negato dall’amministrazione in quanto non debitamente corredato da «documentazione attestante l’impossibilità a sostenere la prova orale nella data prevista» la candidata impugna il differimento «risultando pretermessa qualsiasi valutazione delle sue precarie condizioni di salute, gravidanza ad alto rischio».
Il TAR, esaminata la documentazione sanitaria esibita dalla ricorrente, qualifica «sproporzionata e irragionevole la decisione dell’amministrazione di non consentire un differimento della prova della ricorrente all’ultima data utile» e la ammette «ad una sessione straordinaria per la ripetizione della prova orale, da parte di una commissione in diversa composizione».
Orbene, il fondamento della decisione del giudice amministrativo evidenzia la differente ratio delle prove concorsuali: mentre l’espletamento della prova scritta impone il rispetto della par condicio tra i partecipanti «giustificata dall’evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali” (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683), tale esigenza di equità tra i partecipanti viene meno per l’espletamento delle prove orali che possono essere legittimamente non differite solo se in presenza di un impedimento adeguatamente provato dalla pubblica amministrazione e non diversamente superabile, carente in assoluto nel caso di specie.
Il giudice amministrativo pur riconoscendo alla commissione notevole discrezionalità nella valutazione delle istanze di rinvio rammenta che «l’esercizio di questo potere deve avvenire secondo una prospettiva costituzionalmente orientata, bilanciando i valori in gioco e cercando il necessario punto di equilibrio, in linea con i principi di giustizia sostanziale».
Laddove non sussistano esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto un breve differimento delle prove orali non compromette minimamente il principio di par condicio tra i candidati, la tutela della maternità si espande favorendo la naturale conciliabilità tra le «condizioni lavoro» della donna, «l’adempimento della sua essenziale funzione familiare» e la «speciale adeguata protezione» riconosciuta alla madre e al bambino.
L’amministrazione avrebbe potuto e dovuto accordare, pena l’illegittimità del diniego, il differimento della prova orale motivatamente richiesto dalla ricorrente, al fine di conciliare l’esigenza della candidata con gli aspetti organizzativi del concorso, data la disponibilità di ulteriori giornate dedicate alle prove orali che anche nella fattispecie in esame, non esigevano lo svolgimento simultaneo della verifica di tutti i candidati.
Conclusivamente, il diniego, irragionevole e sproporzionato, dell’istanza di differimento della prova orale si traduce in una scelta amministrativa fortemente lesiva degli interessi della candidata e al contempo dell’operato dell’amministrazione tenuta ad attivare una sessione straordinaria di prove orali e una commissione di valutazione diversamente composta.
Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare, sede di Catanzaro
Visualizza il documento: Tar Lazio, sez. Iª quater, 22 marzo 2024, n. 5765
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