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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 2 March 2024

Aggiornamenti, Licenziamenti

Se il licenziamento per ragioni oggettive è motivato da una esigenza di risparmio, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della ragione economica addotta così come del nesso di causalità

Il caso

La Corte di Appello di Trento 29 maggio 2020 aveva ritenuto giustificato il licenziamento per motivo oggettivo del sesto violoncello di una fondazione musicale. Aveva in particolare considerato valide le ragioni, addotte dal recedente, secondo cui recesso era dovuto alla «esigenza di soppressione del posto» e alla «situazione di difficoltà economica»; il collegio trentino aveva inoltre precisato di non poter in alcun modo sindacare tali ragioni «in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall’ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e quindi la scelta del lavoratore».

La Suprema Corte con l’ordinanza annotata (14 novembre 2023, n. 31660) censura la pronuncia ritenendo non correttamente valutata la «concreta esistenza ed entità» della ragione organizzativa collegata ad una politica di riduzione dei costi; e rilevando, in aggiunta, che non sono state verificate le ragioni sulla base delle quali è stato individuato tale lavoratore. La Corte d’appello si era limitata ad «asserire che, accertato il passivo di bilancio, il licenziamento […] fosse necessariamente connesso alle necessità di conseguire il risparmio in un determinato settore lavorativo», adottando così una argomentazione “tautologica”.

La Cassazione chiarisce come le indagini richieste al giudice del rinvio non «trasmodi[no] in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso».

Osservazioni

Gli argomenti censurati dalla S.C. pongono in luce una volta ancora come sia estremamente delicata la valutazione della legittimità o meno della ragione economica addotta a fondamento di un licenziamento per motivo oggettivo.

La Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201 (relatore cons. F. Amendola), come noto, ha risolto in favore della lettura “liberista” la contrapposizione tra l’orientamento che richiedeva la sussistenza di una situazione economica sfavorevole di entità significativa non temporanea e quello che riteneva legittima qualsiasi ragione economica, purché sussistente. Ha però precisato che «resta saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso. Così se il licenziamento è motivato dall’esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore». In definitiva: se la parte datoriale motiva il licenziamento sulla base di una difficoltà economica è tenuto a dimostrarla. Si sono allineate a questa lettura, ad es., T. Cassino 17 gennaio 2019, T. Siracusa 11 luglio 2019, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1508. L’A. Brescia 27 febbraio 2018 ha invece ritenuto irrilevante la sussistenza o meno della addotta situazione economica sfavorevole, valorizzando soltanto l’effettiva esternalizzazione dell’attività: si noti che la lavoratrice era stata però licenziata «sulla base della motivazione [che la casa di riposo stava] attraversando un periodo particolarmente critico,  [aveva] registrato un andamento decisamente negativo, [e la parrocchia datrice di lavoro era] stata costretta a porre in essere un’operazione radicale di riassetto organizzativo».

Nella controversia in esame il collegio trentino ha affermato che qualsiasi risparmio di spesa sarebbe «comunque in grado di giustificare» il licenziamento. La Cassazione, condivisibilmente, ritiene “violate” dal collegio d’appello le regole in tema di controllo dell’effettività della ragione economica addotta. Anche alla luce di questa decisione si conferma l’impressione che l’inquadramento teorico (di origine amministrativistica) che contrappone il sindacato di legittimità al sindacato di merito, nei giudizi in tema di licenziamento economico, crei soprattutto incertezze.

Sotto un altro profilo, concretamente ancor più significativo ai fini del giudizio, la S.C. ritiene vi siano state carenze nella verifica della sussistenza del nesso causale. Una volta risolto positivamente il giudizio sull’effettiva necessità di risparmio a fronte di un deficit di bilancio, resta comunque da verificare la connessione tra l’esigenza economica a monte e l’individuazione della posizione lavorativa soppressa. Il datore di lavoro è tenuto a dimostrare perché la scelta sia ricaduta su un settore e non sull’altro e, nel contesto lavorativo individuato, su una figura professionale e non su un’altra (cfr. T. Milano 27 febbraio 2017 secondo cui «la motivazione di un licenziamento per g.m.o. non può essere lasciata ad una giustificazione non specifica, che non renda cioè in particolare la ragione per la quale la crisi o l’operazione riorganizzativa dovrebbe concernere proprio quel lavoratore»). Su questo secondo aspetto censurato, è auspicabile che il giudice del rinvio tenga distinto il controllo sul nesso eziologico da quello del rispetto dei criteri di scelta, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sul piano rimediale.

Un altro aspetto accennato nella controversia riguarda l’offerta di “trasformazione” del rapporto in tempo parziale, rifiutata dal lavoratore poi licenziato. Secondo la pronuncia di appello si tratterebbe di «una proposta per assolvere al tentativo di repêchage» (nel medesimo senso, Cass. 21 gennaio 2019, n. 1499), e per questa ragione non sarebbe possibile considerare il licenziamento in violazione dell’art. 8, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Secondo quest’ultima disposizione, «il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento»: divieto che la giurisprudenza considera “relativo” e non “assoluto” (v. Cass. 30 ottobre 2023, n. 30093, e Cass. 23 ottobre 2023, n. 29337).

Simone Varva, professore associato nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 14 novembre 2023, n. 31660

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