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Disservizio e discriminazione in RAI: l’uso distorto della politica e la tenuta dei diritti umani fondamentali

20 Agosto 2025|

La recente sentenza n. 765/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa l’8 agosto 2025 (dopo il decreto inaudita altera parte del 16 maggio 2025, confermato dalla successiva ordinanza cautelare del 3 giugno 2025) rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza nazionale in materia di discriminazione collettiva per opinioni politiche e sindacali.

Il caso trae origine dalla circolare RAI del 5 maggio 2025, che imponeva ai dipendenti e collaboratori coinvolti in attività referendarie l’astensione dal lavoro mediante ferie forzate o aspettativa non retribuita. La misura, giustificata dall’esigenza di garantire la neutralità del servizio pubblico radiotelevisivo, è stata ritenuta dal giudice una forma di discriminazione diretta e collettiva, in violazione dei principi costituzionali e sovranazionali.

La decisione si colloca nel solco del diritto antidiscriminatorio europeo, in particolare della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Sebbene la direttiva non menzioni espressamente le opinioni politiche tra i motivi di discriminazione vietati, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE le include espressamente, insieme alle convinzioni personali e sindacali.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato il tema in più occasioni. Nelle cause riunite C‑804/18 e C‑341/19, la Corte ha chiarito che una politica aziendale di neutralità, che vieti l’espressione visibile di convinzioni religiose, filosofiche o politiche, può costituire una discriminazione indiretta, salvo che sia giustificata da un obiettivo legittimo e perseguita con mezzi proporzionati.

La sentenza L.F. (C-344/20) ha ulteriormente precisato che il motivo “religione o convinzioni personali” non include le opinioni politiche o sindacali, ma ha lasciato spazio agli Stati membri per adottare misure più favorevoli, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 78/2000/CE.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha qualificato la circolare RAI come atto discriminatorio collettivo, in quanto; imponeva una misura restrittiva generalizzata, indipendentemente dal ruolo o dalla visibilità mediatica del lavoratore; colpiva in modo selettivo i soggetti impegnati in attività referendarie, sindacali o politiche; produceva un effetto dissuasivo sulla partecipazione democratica, in violazione degli artt. 2, 18, 21 e 49 Cost..

La tipologia di discriminazione che è stata asseverata è di natura diretta, poiché fondata su un criterio esplicito (l’impegno politico o sindacale) e non giustificata da esigenze organizzative proporzionate.

Il giudice ha valorizzato il ruolo delle associazioni e dei sindacati, riconoscendone la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 216/2003.

Il Tribunale ha esplicitato un bilanciamento tra il diritto del pubblico a fruire di un servizio imparziale, il diritto dei lavoratori (quale platea indistinta e diversificata, essendo la Circolare in esame rivolta a tutti i lavoratori qualunque sia il carattere e la natura del rapporto di lavoro che li legava alla RAI) a non subire discriminazioni e il diritto fondamentale alla partecipazione politica.

Il Tribunale ha ritenuto che la neutralità del servizio pubblico non possa tradursi in una compressione indiscriminata dei diritti dei lavoratori, specie in assenza di un rischio concreto e attuale di compromissione dell’imparzialità. La misura adottata dalla RAI è stata giudicata sproporzionata, in quanto non differenziata e priva di una base oggettiva.

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio si inserisce in una tendenza giurisprudenziale che mira a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali nel rapporto di lavoro, anche in ambito pubblicistico (la RAI e i rapporti di lavoro correlati sono stati considerati assoggettati al regime comune del lavoro privato, anche se sono ineludibili le finalità pubblicistiche perseguite: cfr., ex pluribus, Cass. S.U., ord. 28329/2011).

In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il giudice nazionale ha affermato che la neutralità non può essere perseguita a scapito della libertà di opinione e di partecipazione democratica, tanto da giungere ad asseverarne una chiara condotta discriminatoria, in perfetta adesione con il principio, di portata generale, codificato dalla CGUE, secondo cui costituisce discriminazione “qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole” (cfr. sentenza del 21 ottobre 2021, Komisia za zash-tita ot diskriminatsia, C-824/19, ECLI:EU:C:2021:862, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

La decisione rappresenta un passo significativo verso una concezione inclusiva e pluralista del lavoro, in cui la tutela della diversità ideologica diventa parte integrante della qualità democratica del servizio.

La giurisprudenza italiana ha progressivamente ampliato il concetto di “convinzioni personali” includendo le opinioni politiche e sindacali, approdando dapprima alla sent. n. 1/2020 (che ha aperto la strada a una lettura evolutiva del diritto antidiscriminatorio, superando l’idea di un elenco tassativo dei fattori di protezione) e alla sent. 20819/2021 delle Sezioni Unite (con la quale è stato cristallizzato il principio di diritto secondo cui l’esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale costituisce una delle possibili declinazioni delle “convinzioni personali” e che il sindacato è legittimato ad agire iure proprio per la tutela di interessi omogenei e collettivi, anche quando non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese).

Tra le pronunce più significative meritano di essere ricordate: il Tribunale di Torino del 14/09/2011, caso FIP/Fiom, che ha affermato che la mancata assunzione di lavoratori iscritti alla Fiom da parte di una società del gruppo Fiat costituisce discriminazione sindacale, rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. 216/2003.

La Corte d’Appello di Napoli, nelle sentenze  n. 3883/2021 e n. 3091/2020 (v., in proposito,  la nota di A. Ventura  “La Cassazione si pronuncia sulla nozione di discriminazione con riguardo al rifiuto del lavoratore a termine di sottoscrivere un accordo tombale finalizzato all’assunzione”, in www.rivistalabor.it, 27 novembre 2024, a commento delle pronunce della Corte di Cassazione 12 luglio 2024, n. 19188, n.19190 e n. 19192), ha confermato che la libertà di autodeterminazione negoziale è parte integrante del diritto antidiscriminatorio, in assenza di un elenco tassativo dei fattori di protezione e con le quali è stato riconosciuto che il rifiuto di sottoscrivere un accordo tombale, come condizione essenziale ed ineludibile per l’assunzione, costituisce discriminazione fondata su convinzioni personali, tutelate dall’art. 21 Cost. e dal d.lgs. 216/2003.

In un sistema in cui si voleva evitare che i dictat del neoliberismo dilagante impongano comportamenti indesiderati e uniformanti, la portata dei diritti fondamentali rappresenta l’unica possibile reazione sana di una solida comunità, italiana ed europea (v. Koen Lenaerts, Lectio magistralis del 1° marzo 2025, all’apertura dell’anno accademico dell’Università di Bologna).

Orwell, che ha conosciuto le nefandezze del potere, ci metteva in guardia da qualunque stato totalitario: ai tempi aveva come esempio lo stalinismo, ma se scrivesse oggi forse farebbe un altro esempio.

L’attivista australiano Jeff Sparrow scrisse: “tutto quello che temevamo di subire dal comunismo, che avremmo perso la nostra casa, i nostri risparmi, che saremmo stati costretti a lavorare per salari da fame, senza nessuna voce in capitolo all’interno del sistema, è diventato realtà col capitalismo”.

Francesco Andretta, avvocato in Napoli

Visualizza i documenti: Trib. Busto Arsizio, 8 agosto 2025, n. 765; Trib. Busto Arsizio, decreto 16 maggio 2025; Trib. Busto Arsizio, ordinanza 3 giugno 2025

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