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Diritto al congedo straordinario ai figli non conviventi del disabile: le indicazioni Inps per la domanda

8 Aprile 2019|

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, in favore del figlio del disabile in situazione di gravità non convivente al momento della presentazione della domanda di congedo, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Le Sedi territoriali Inps dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti (alla data di puubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018), intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione (Inps, circolare 05 aprile 2019, n. 49)