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Dichiarazione infedele reiterata già accertata: sanzione ridotta

24 Ottobre 2017|

Presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria. La medesima cautela, tuttavia, non sussiste quando l’errore, già rilevato in un’annualità dall’Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d’imposta successivi. In tal caso, il contribuente non sarebbe neppure chiamato ad inquadrare la violazione commessa nella tipologia "errata imputazione temporale" dal momento che la stessa è già stata in tal senso qualificata dall’organo accertatore. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 23 ottobre 2017, n. 131/E).