Show Info

Contratto di lavoro interinale e indicazione dei motivi

25 Settembre 2014|
Con sentenza del 16 settembre 2014, n. 19498, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che, l'art. 1, co. 2, della L. n. 196/1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per esigenze di carattere temporaneo che tale contratto non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa. Pertanto, laddove la clausola sia indicata in termini generici, il contratto è illegittimo.