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Contratto di agenzia e criteri per la determinazione della competenza nelle relative controversie

30 Dicembre 2024|

La competenza per le controversie in materia di agenzia

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza (ex multis, di recente, Cass., 5 aprile 2023, n. 9431, cui si allinea la decisione qui in commento, Cass. 15 ottobre 2024, n. 26722), le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409, n. 3, c. p. c., solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale (per alcuni profili specifici di indagine, F. Capurro, Le modifiche unilaterali al contratto di agenzia, in www.rivistalabor.it, 4 luglio 2023).

Tale carattere manca, con conseguente esclusione dell’applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l’agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui, ma gestendo un’impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art. 409, n. 3, c. p. c.

Nel caso di specie (riferito a Cass. 9431/2023 cit.), rigettando il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha confermato la declinatoria della competenza funzionale affermata dal tribunale adito in quanto l’estensione territoriale del mandato, la rete commerciale composta da sei collaboratori per la promozione e conclusione degli affari, la loro remunerazione da parte dell’agente, l’assegnazione ad essi di aree di competenza distinte e, infine, la collaborazione di due architetti, costituivano tutti elementi tali da inferire palesemente l’esistenza di un’organizzazione dell’attività in forma imprenditoriale, allestita e gestita dal ricorrente con una prestazione d’opera personale propria prevalente rispetto a quella tipica caratteristica dell’agente.

In questi termini, ad esempio, la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente (Cass., 30 marzo 2022, n. 10184).

Casistica giurisprudenziale

In materia di rapporti di agenzia, ove l’agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409, n. 3, c. p. c., con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, c. p. c., da Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).

In tema di recesso dal contratto di agenzia la morosità dell’agente, in presenza di un contratto di agenzia organizzato in forma societaria, non costituisce un ostacolo al recesso del preponente, in quanto la norma che prevede il recesso per morosità si applica a prescindere dalla forma giuridica del rapporto di agenzia e ciò, attesa la non applicabilità dell’art. 409 c.p.c. ai rapporti di agenzia organizzati in forma societaria e comunque avvalendosi di una autonoma struttura imprenditoriale (App. Napoli, sez. IX, 16 gennaio 2024, n. 146).

Rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., la controversia instaurata dal preponente contro l’agente persona fisica per violazione della clausola pattizia di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, atteso che è configurabile una responsabilità contrattuale, essendo tale clausola espressamente inserita nel contratto e collegata al pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante dalla cessazione di esso (Cass., 20 aprile 2001, n. 5901. Da ultimo, sull’argomento in questione, più in generale, G. M. Marsico, Tra mercato, rapporto di agenzia e derogabilità del patto di non concorrenza, in www.rivistalabor.it, 3 novembre 2024).

Rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda di risarcimento danni proposta dall’impresa preponente nei confronti di un soggetto legato da rapporto parasubordinato di collaborazione per atti di concorrenza sleale commessi dopo la cessazione del rapporto contrattuale; mentre rientra nella competenza del giudice del lavoro la domanda fondata sull’art. 2958 c.c. per fatti commessi durante la pendenza del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2000, n. 14454).

La controversia promossa dall’attore per ottenere il compenso quale procacciatore di affari, per una prestazione continuativa e coordinata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione, rientra nella competenza del giudice del lavoro (Cass., 21 ottobre 1992, n. 11496)

La presunzione del carattere prevalentemente personale della attività dell’agente, allorché si tratti di stabilire se il relativo rapporto rientri fra quelli devoluti alla competenza per materia del giudice del lavoro, opera non come criterio di distribuzione dell’onere della prova ma come regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto, essendo il giudice tenuto, nell’indagine sulla competenza, a ricercare negli atti tutti gli elementi necessari ed idonei per tale qualificazione, indipendentemente dallo svolgimento o meno, da parte del convenuto, di attività probatoria volta ad escludere la prevalenza del detto elemento personale (Cass., 23 agosto 1991, n. 9068).

Il caso specifico affrontato dalla Corte di  Cassazione con l’ordinanaza n. 26722 del  15 ottobre 2024,  in commento

Secondo la previsione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., si applicano le norme sul processo del lavoro  ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Come visto, I principali dubbi interpretativi della previsione di legge di cui all’art. 409 c.p.c. si sono sempre riscontrati nella contrapposizione tra l’agente imprenditore persona fisica e l’agente imprenditore che opera attraverso una società, caratterizzata da una organizzazione imprenditoriale articolata.

Nel caso specifico affrontato dalla decisione, viene in considerazione un contratto/rapporto di agenzia sottoscritto da due società autonome e formalmente contrapposte. Peraltro, nella società in cui operava uno dei due agenti, non era di fatto riscontrabile alcun indice di autonomia ed effettività imprenditoriale, anche in considerazione delle seguenti circostanze.

Inoltre, e soprattutto ai fini della decisione, va considerato che la domanda svolta in giudizio era di riconoscimento di un rapporto di lavoro di agenzia o in via gradata di natura parasubordinata (o di opera o appalto, di assistenza manageriale o comunque una domanda di risarcimento danni ex art 1337  c.c.) tra la persona fisica e la società genuinamente contrapposta, rapporto che solo formalmente sarebbe stato intestato ad una società “schermo”, attivata allo scopo.

Ecco una rassegna degli indici di scarsa credibilità dell’autonomia imprenditoriale della società di comodo:

  • il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è intervenuto solo con il soggetto persona fisica, la cui opera personale e continuativa interessava alla società avversaria, allo scopo di riorganizzare la rete vendita e la struttura commerciale;
  • non avendo il soggetto persona fisica alcuna struttura di impresa o societaria in atto, solo ai fini della stipula del rapporto di agenzia venne riattivata una società già costituita ed inattiva;
  • l’attività dedotta in giudizio è stata in effetti svolta personalmente ed esclusivamente dal soggetto persona fisica per il breve periodo in cui il rapporto era stato eseguito (dal 22.11.2021 al 21.1.2022)
  • non esisteva altra struttura organizzativa, l’indirizzo mail aziendale era stato intestato dalla società genuina al lavoratore autonomo;
  • la proposta relativa alla posizione di sales manager era stata effettuata al lavoratore autonomo;
  • anche la fine del rapporto sarebbe stata motivata da ragioni riferibili alla persona fisica, in quanto tale;
  • questi era socio unico e amministratore unico di una società paravento; non vi erano dipendenti o collaboratori e detta “società” svolgeva attività esclusivamente presso l’unità locale presso un luogo, che costituisce la residenza anagrafica della persona fisica.

La decisione della Suprema Corte

Allo scopo, deve essere premesso che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, essa può esplicare i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza i limiti derivanti dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti; sicché, possono riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591; Cass., 27 novembre 2014, n. 25232;  Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass., 3 luglio 2018, n. 17312).

In tale prospettazione, ed ai fini della qualificazione della domanda come causa di lavoro e della competenza del giudice del lavoro, alcuna decisiva rilevanza può dunque rivestire il fatto che la società di comodo abbia sottoscritto formalmente il contratto, in quanto (Cass., 9 novembre 2016, n. 22816;  Cass., 17 maggio 2007, n. 11415; Cass., 7 ottobre 1993, n. 9929) la determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio non può essere nemmeno derogato dalle contestazioni del convenuto circa l’inesistenza del rapporto e neppure da quelle inerenti alla veste con cui l’uno o l’altro soggetto abbiano agito in giudizio.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26722

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