Congedo per assistenza disabili in situazione di gravità, precisazioni ministeriali
16 Settembre 2014|
Con risposta ad interpello avanzato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità, il Ministero del lavoro (interpello n. 23/2014) ha chiarito che, qualora il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia a godere del congedo suddetto, l’art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio,non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
