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Cass. 13490/2024: ancora code nella lunga vicenda giudiziaria dei lettori universitari

17 Luglio 2024|

1. Premesse sulla vicenda dei lettori universitari

La incredibile saga giudiziaria dei lettori universitari è iniziata più di quarant’anni fa (NESPOR, Storia giuridico/giudiziaria di un conflitto annunciato: i lettori universitari, il Lavoro 80, 1987, pagg. 938 e segg.) e, in estrema sintesi, può così riassumersi.

Originariamente, la figura del lettore di lingua e letteratura straniera, in precedenza assimilata a quella di un assistente universitario ex art. 6 L. 349/1958 a tempo indeterminato e, successivamente, a quella dell’incaricato in forza del D.L. 817/1978, che consentiva anche la stipulazione di contratti a termine, aveva natura di rapporto di pubblico impiego.

La modifica del rapporto avvenne, in applicazione della legge delega 80/1980 sulla riforma del sistema universitario, dal DPR 382/1980.

L’art. 28 del DPR attribuiva infatti ai Rettori universitari la possibilità di stipulare contratti di diritto privato di collaborazione di durata annuale, rinnovabili per non più di cinque anni che, secondo le indicazioni del Ministero dell’allora Istruzione e della ricerca, avrebbero dovuto atteggiarsi a rapporti di natura autonoma.

Una tale scelta, della quale appare arduo comprendere le ragioni, ha subito comportato problemi. In primo luogo, sotto il profilo organizzativo e didattico, obbligando, di fatto, i lettori che completavano il sessennio a trasferirsi presso altri atenei per un uguale periodo, per poi rientrare nella sede di origine per altri sei anni, se riuscivano, o a migrare verso altre università.

In secondo luogo, avendo i lettori perduto la natura pubblica del loro rapporto, che diventava privato (Cass. SS.UU. 16.10.1984 n. 5299), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ha dato il via a una proliferazione di contenziosi giudiziari che hanno portato al riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con ogni conseguenza in termini retributivi e, soprattutto, contributivi (VOZA, La natura giuridica del rapporto dei lettori di lingua straniera nel contesto comunitario, RGL 1994, I, 131-132; NESPOR, cit. pag. 943 e 944).

Tanto in considerazione della natura eterodiretta della loro prestazione, che consisteva non in un risultato, bensì nello svolgimento di un’attività secondo orari e modalità prestabilite dall’Università a seconda delle esigenze della struttura ove operavano. Interpretazione agevolata anche dal dettato letterale della legge che parlava di «assunzione» e non di «nomina» o «designazione», come invece avveniva per i tecnici e professori a contratto (ex multis, Pret. Ancona, 22.1.1990, DL, 1990, II,145).

In aggiunta, interveniva la Corte di giustizia, con la sentenza Allué e Coonan del 30.05.89 (in causa C-33/88) contro l’Università di Venezia, la quale sanzionava l’art. 28 per violazione del principio di non discriminazione (indiretta) in relazione alla violazione del diritto di libera circolazione in ragione della cittadinanza e per la mancanza di copertura contributiva.

A questa sentenza ne seguiva un’altra, la Allué e Coonan II, del 02.08.93 (in causa C-259/91, sulla quale BARTESAGHI, Lettori universitari di madre lingua e rapporto di lavoro a tempo (in)determinato, RGL, II,1994, 147), sempre contro l’Università di Venezia, ma anche quella di Parma, nella quale si ribadiva la discriminazione (anche con riferimento alla legge 230/1962, assunta quale tertium comparationis) affermando che «i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all’insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato, a stregua dei rapporti di impiego degli altri insegnanti che soddisfano simili esigenze», non senza sottolineare, con una certa perfidia, che «il termine massimo di un anno, con possibilità di rinnovo, imposta ai contratti rappresenta per i lettori un fattore di incertezza in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e si presta a consentire abusi da parte dell’amministrazione nazionale. Ciò si verifica, in particolare, nel caso della prassi, riferita dalla Commissione, consistente nel subordinare il rinnovo contrattuale all’accettazione di una riduzione della retribuzione» (punto 19, sent. cit.).

Come se non bastasse, interveniva anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 55 del 23.02.99 (in DL, II, 1989, 249, con nota di FOGLIA), pur salvando la durata annuale degli incarichi, dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 28 del DPR, censurando il numero massimo dei cinque rinnovi per violazione del principio di eguaglianza e di buon andamento della cosa pubblica, ironizzando pure sulla figura di «clerici vagantes» creata dalla norma.

A fronte di tale disastro, il legislatore interveniva con legge 263/1995 con la quale si abrogava la figura del lettore sostituendola con quella del «collaboratore ed esperto linguistico».

In realtà poco cambiava. La norma, da un lato, garantiva agli ex lettori il medesimo trattamento economico ove assunti con la nuova denominazione, ma la misura retributiva era comunque rimessa all’Università (successivamente la legge, sotto tal profilo, venne integrata dal contratto collettivo delle Università del 1966). Resisteva, comunque, salvo qualche isolata pronuncia, il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, vietato dall’art. 97 della Costituzione, nonostante il loro rapporto venisse sempre considerato come privato.

Ma anche tale intervento non si salvava da una nuova censura di Lussemburgo. Alcuni lettori avevano infatti segnalato alla Commissione come nel passaggio dall’uno all’altro regime non si fosse tenuto conto dell’anzianità acquisita.

Veniva così aperta una procedura di infrazione, che portava alla sentenza del 26.06.2001 (C-212/99, sulla quale, MATTONE, Gli ex lettori di lingua straniera nella giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea e la posizione dell’Italia, DE, 2008, 3-4, 698), ove veniva stabilito che «La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)», osservando, al punto 30 che «Conseguentemente, se i lavoratori beneficiano, in forza della legge n. 230, della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione».

Il legislatore, con il D.L. 2/2004 (convertito il L. 63/2004), riconosceva allora la ricostruzione della carriera, ma unicamente nei confronti delle Università interessate dalla sentenza della Corte di giustizia.

Un tale obbrobrio veniva fortunatamente e prontamente rimosso dalla Corte di cassazione che con numerose pronunce affermava che «la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, in causa C.212-99, che la normativa stessa intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina (“corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli”) deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei “collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera», ancorché dipendenti da Università degli Studi diverse da quelle ivi contemplate; sicché il medesimo trattamento, in quanto garantito con effetto dalla prima assunzione, trova applicazione ai rapporti oggetto dell’attuale controversia”» (così, per tutte, Cass. 18.03.05 n. 5909).

In tal senso interpretata, la nuova normativa aveva trovato l’avallo della Corte di giustizia con la sentenza del 18.07.2006 (in causa C- 119/04).

La travagliata vicenda non poteva considerarsi comunque definita. Restava infatti la disciplina del lettore di scambio regolata dalla legge 62/1967, che disciplinava figure professionali, le cui mansioni erano sostanzialmente analoghe a quelle dei lettori.

La questione finiva nuovamente a Lussemburgo e la Corte di giustizia, con la sentenza Delay del 15.05.08 (in causa C-276/07) ribadiva la precedente giurisprudenza estendendo la sua censura anche a questa normativa.

La saga sembrava avere raggiunto la sua conclusione con l’approvazione della Legge Gelmini (n. 240/2010) che, all’art. 26, comma 3, forniva un’interpretazione autentica prevedendo che il trattamento economico degli ex lettori fosse pari a quello dei ricercatori, così risolvendo definitivamente la questione

Ma anche qui il diavolo ci metteva la coda: la norma, infatti, non risultava applicabile ai rapporti convertiti in sede giudiziale a tempo indeterminato, senza che la sentenza si fosse pronunciata sul trattamento economico spettante, con l’effetto paradossale che la sentenza resa inter partes rimaneva priva di effettività.

Anche qui si rendeva provvidenziale l’intervento delle Sezioni unite che nel 2017, con la sentenza 19164 del 2 agosto 2017, stabilivano che «ove l’ex lettore abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della nullità della clausola di durata, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale da ultimo posta nel D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 2004, resasi necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello dell’UE».

2. I fatti di causa

Ciò chiarito in linea generale, veniamo alla vicenda che ci interessa.

Due ex lettrici avevano convenuto in giudizio una Università bolognese chiedendo, in primo luogo, il riconoscimento del trattamento retributivo minimo garantito agli ex lettori di lingua straniera dall’art. 1 della legge 63/2004 e, in secondo, la completa ricostruzione della carriera, con riconoscimento degli scatti di anzianità, delle progressioni stipendiali e di ogni altro emolumento in godimento ai ricercatori confermati a tempo definito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e con conseguente condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

Le interessate, inizialmente assunte a termine ex art. 28 del DPR 382/1980, avevano ottenuto dal Tribunale di Bologna il riconoscimento della natura subordinata del loro rapporto, con sentenza del 2 giugno 1980, che aveva altresì dichiarato «la prosecuzione “alle condizioni tutte del contratto applicato precedentemente al termine di scadenza” del 31 ottobre 1993», ma aveva respinto le domande di adeguamento retributivo fondate sull’art. 36 della Costituzione.

La sentenza era passata in giudicato a seguito della pronuncia 14433/2000 della Cassazione.

Nel nuovo giudizio instaurato, Tribunale di Bologna rigettava le domande sull’assunto che il precedente giudicato precludesse ogni iniziativa giudiziaria anche per il periodo successivo a quello «in relazione al quale l’adeguatezza della retribuzione era già stata accertata (ossia sino al novembre 1993)».

La Corte di appello non aveva condiviso il dictum del Tribunale, motivando che nei rapporti di durata, il giudicato trova il suo limite nella sopravvenienza di un fatto o di un provvedimento legislativo che modifichi la regolazione del rapporto. Nella specie era infatti avvenuto che, dopo la formazione del giudicato, il legislatore (con il DL 2/2004, convertito in L. 63/2004) «aveva dettato una specifica disciplina del trattamento retributivo spettante agli ex lettori» che, quindi, era applicabile ai due rapporti in corso dalla data di entrata in vigore.

Ha quindi riconosciuto alle due interessate le differenze retributive calcolate dal CTU, salvo per una delle due, relativamente al periodo finale del rapporto per la quale era intervenuta, da parte dell’Università, dichiarazione di decadenza retroattiva per la violazione dell’obbligo di esclusività, con conseguente non apprezzabilità del periodo lavorato ai fini delle domande di differenze retributive. Veniva anche esclusa la prescrizione, interrotta nel corso dei rapporti.

La Corte di merito aveva altresì riconosciuto il TFR calcolato dal CTU e condannato l’Università alla regolarizzazione previdenziale a mezzo di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962.

3. L’ordinanza della Corte di Cassazione 15 maggio 2024, n. 13490

Per prima cosa, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la Corte di merito aveva rigettato le domande proposte anche nei suoi confronti e aveva limitato la sua condanna al pagamento a carico della sola Università, come risultava chiaramente dal dispositivo e dal complesso della motivazione. Risultando pertanto vincitore nel giudizio di appello, la Presidenza del consiglio difettava di interesse all’impugnazione.

Tre i motivi di ricorso dell’Università. Con il primo la pronuncia della Corte bolognese veniva censurata con riferimento alla quantificazione del trattamento di fine rapporto (art. 360, n. 3 cpc).

Assumeva l’Università che il CTU aveva errato, calcolando l’intero trattamento secondo le regole pubblicistiche di cui al DPR 1032/1073 (ovvero il cd. TFS). Avrebbe invece dovuto effettuare i conteggi applicando per una parte quella pubblicistica e, per il periodo, di natura privata quella del TFR.

Inoltre, in relazione alla lavoratrice che era stata dichiarata decaduta, non andava conteggiato il periodo di efficacia retroattiva.

Il motivo viene ritenuto infondato in quanto la sentenza impugnata risultava motivata con riferimento per relationem alla consulenza tecnica e non contiene alcun riferimento ai criteri sulla base dei quali doveva essere sviluppato il calcolo delle competenze di fine rapporto. L’Università ricorrente non risultava avere riportato, neppure per sintesi, le parti censurate della CTU, né fornito l’indicazione di dove reperire nel fascicolo ex art. 366 cpc (nel testo applicabile ratione temporis) la relativa documentazione.

Ritiene la Corte che ciò violi il principio di autosufficienza del ricorso, già ritenuto dalla Corte EDU nel caso “Succi e altri” non lesivo del diritto di accesso al giudice di legittimità, laddove sia applicata al fine di semplificare l’attività del massimo organo giurisdizionale e assicurare la certezza del diritto (sul punto v. GALLEANO, Giusto processo e principio di autosufficienza nel ricorso: la Corte Edu ed il formalismo della cassazione, europeanrigths.eu, 08.03.22).

Per quanto attiene la liquidazione effettuata in favore della lavoratrice dichiarata decaduta il motivo è rigettato in ragione dell’illegittimità della dichiarata decadenza di cui si dirà oltre.

Con il secondo motivo, l’Università censura la sentenza (ex art. 360, n. 3 e 4 cpc) nella parte in cui non ha considerato che, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 1032/1973, il pagamento del TFS è competenza dell’istituto previdenziale (INPS, succeduto all’INPDAP) e non del datore di lavoro che è onerato unicamente dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi al servizio effettuato.

Il motivo di ricorso viene ritenuto infondato. È infatti pacifico che, nella specie, si dibatta in merito ad un segmento del rapporto che, come si è visto, è di natura privatistica, ex art. 28 DPR 382/1980, come poi integrato dall’art. 4 del d.lgs. 120/1995, che espressamente demanda ai Rettori universitari la possibilità di assumere con contratti di diritto privato i lettori.

Tale precisazione, come hanno spiegato le Sezioni unite con la pronuncia 8985/2010 «l’avvenuta generale contrattualizzazione dei rapporti di lavoro non comporta che, ove un determinato rapporto con la P.A. sia qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni, anche quest’ultimo debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina, ponendosi tale soluzione – tenuto anche conto della non integrale parificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato – in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore».

Il legislatore ha dunque la facoltà di qualificare come di diritto privato un rapporto che si instauri con un ente pubblico (SS.UU. 18622/2008 e altre citate) e ciò è avvenuto espressamente per quello intercorrente tra i lettori e le Università.

La sezione lavoro della Corte ha sempre seguito tale orientamento, anche in tema di divieto di conversione del rapporto (si cita Cass. 30909/2021), rinvenuta non nell’art. 36 del d.lgs. 165/2001, bensì desumendolo di principi generali «ai fini della valida costituzione del rapporto». Non senza sottolineare che la non riconduzione alla disciplina del d.lgs. 165/2001 non ha comunque impedito l’applicazione di principi propri del diritto pubblico, stante la particolarità del settore universitario come, per esempio il rinvio alla normativa di cui all’impiego pubblico contrattualizzato per quanto riguarda la determinazione e la quantificazione del trattamento retributivo.

Risulta quindi infondata la dedotta applicabilità del DPR 1032/1973.

Il terzo motivo è sviluppato sotto plurimi profili e riguarda la costituzione della rendita vitalizia che viene ritenuta violativa (ex art. 360, n. 3) dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, dell’art. 3 della legge n. 335/1995, dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

In primo luogo, si sostiene, la rendita vitalizia presuppone un’omissione contributiva, non sussistente nella specie, dove gli obblighi contributivi sono stati, in parte, adempiuti correttamente. In secondo luogo «non può maturare la prescrizione allorquando il maggiore imponibile deriva dall’accertamento giudiziale», in terzo luogo vi è contraddizione tra l’esclusa maturazione della prescrizione e il ritenere che sussistano i presupposti per la costituzione della rendita, prevista solo quando non si possa provvedere al versamento dei contributi. Inoltre, rileva l’Università, non si è tenuto conto dello ius superveniens, costituito dall’art. 19 del d.lgs. 4/2019, secondo cui, ai sensi del comma 10 bis, dalla norma citata inserito nell’art. 3 della legge 335/1995 la prescrizione contributiva è sospesa (in origine) sino al 31.12.2021 (e ora prorogata al 31.12.2024).

Anche questo motivo, sotto tutti gli aspetti rilevati, viene ritenuto infondato.

Quanto al primo rilievo, questo non tiene conto che la «prescrizione del credito contributivo attiene al rapporto che si instaura fra il datore di lavoro e l’ente previdenziale e non va confusa con la prescrizione dei crediti di natura retributiva che il prestatore vanta nei confronti del datore».

Inoltre, in secondo luogo, l’omissione ex art. 13 della legge 1338/1962, trattandosi di norma con la finalità di tutela del lavoratore, ricomprende «ogni caso di inadempimento contributivo da parte del datore, attraverso la realizzazione del “medesimo effetto dell’ormai non più possibile adempimento dell’obbligo contributivo” (cfr. Cass. Sez. U. n. 3678/2009 alla cui motivazione si rinvia)».

Quanto al terzo profilo, si osserva che l’orientamento consolidato della Corte è nel senso che «la prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall’ordinamento per il pagamento della contribuzione, a sua volta collegato a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data, successiva, della sentenza che accerta la sussistenza del rapporto di lavoro (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 8921/2023) o dell’obbligo retributivo del datore (cfr. Cass. n. 23071/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione)».

Tanto è correttamente stato affermato in considerazione del fatto che l’inadempimento contributivo si verifica al momento del mancato pagamento dei contributi dovuti e l’accertamento del giudice ha natura dichiarativa e non è dunque idoneo a differire il termine «a partire dal quale l’obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta».

Infine, in merito all’ultimo rilievo, la Corte osserva che, dalla lettura della legge, emerge in modo chiaro che la sospensione della prescrizione è diretta a tutelare i lavoratori pubblici e non indirizzata alle amministrazioni pubbliche e risulta quindi inapplicabile ai rapporti di cui è causa che, come si è visto, erano a tutti gli effetti di diritto privato.

Anche le lavoratrici avevano impugnato la sentenza con un primo motivo, congiuntamente proposto, avevano sostenuto (ex art. 360, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 63/2004, come interpretato anche in forza del principio di non discriminazione di cui all’art. 45 Tfue e delle sentenze della Corte di giustizia del 26.6.2001, del 18.7.2006 e del 15.5.2008.

In sostanza denunciavano la illegittima frantumazione del rapporto in due periodi, quello antecedente e quello successivo alla conclusione del contratto ai sensi della legge 236/2015 e dalla contrattazione collettiva, applicando solo al primo il parametro di cui alla legge 63/2004, mentre per il secondo ha ritenuto la prevalenza del Ccnl, salvo il riconoscimento dell’assegno personale riassorbibile.

Il motivo viene ritenuto infondato, posto che risulta corretta l’applicazione, da parte della Corte di merito del d.lgs. 2/2004, come integrato dall’interpretazione autentica di cui all’art. 26 della legge 230/2010, poiché secondo il consolidato orientamento della Corte (si citano diversi precedenti, tra i quali, Cass. 20483/2023) il parametro fissato dal d.lgs. non comporta l’equiparazione piena alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo indeterminato, tenendo conto dell’evoluzione contrattuale successiva alla stipula dei contratti di collaborazione linguistica.

È stato infatti chiarito dal legislatore il rapporto la previsione contenuta nel d.lgs. 2/2004 e la disciplina della contrattazione collettiva (prevista dal d.lgs. 120/1995), salvaguardando a titolo individuale, dal momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica, il trattamento più favorevole  nella misura corrispondente  alla differenza tra quanto in quel momento percepito come lettore e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico in forza della contrattazione collettiva.

Si tratta, come si spiega meglio la Corte stessa, del mantenimento di un assegno ad personam, come avviene nel pubblico impiego contrattualizzato in caso di mobilità o di modifiche del rapporto di impiego al fine di mantenere il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo e quello concordato dall’art. 51 del Ccnl del 1996.

Le Sezioni unite, con la sentenza 21972/2017, hanno infatti chiarito che la conservazione dei diritti maturati in precedenza nel rapporto «va limitata “a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale”».

Tale interpretazione è per di più conforme a quanto era indicato nella sentenza della Corte di giustizia 26.7.2001 (in causa C-212/99) che accertava l’inadempimento dello Stato italiano e che indicava, appunto, la necessità di garantire ai lettori, con riferimento ai lavoratori cui si applicava la legge 230/1962, «una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione” (punto 30)».

In tal modo non si è affatto violato il principio di non discriminazione, anzi si è garantito il medesimo trattamento attraverso l’applicazione del divieto di reformatio in peius, vigente sia nel lavoro privato che in quello pubblico.

Per questi motivi viene altresì disattesa la richiesta di remissione alla Corte di giustizia formulata dalle lavoratrici, in presenza di un acte claire che lo rende superfluo.

Tale orientamento non viene inficiato dal richiamo dell’art. 11 della legge 167 del 2017, con il quale il legislatore non ha modificato la disciplina precedente, limitandosi, il nuovo provvedimento, a prevedere uno stanziamento straordinario di fondi per definire il contenzioso degli ex lettori.

Viene invece accolto il secondo motivo, svolto da una sola delle due lavoratrici.

La quale lamentava (ex art. 360, n. 3) la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2126 c.c., sostenendo che la Corte aveva errato nell’escludere dal calcolo delle differenze retributive il periodo dall’ottobre 1999 al novembre 2004, sia perché la disciplina della decadenza ex art. 53 d.lgs. 165/2001 per lo svolgimento di altra attività, con conseguente cumulo di impieghi, non è applicabile ai rapporti di diritto privato e dovendosi comunque applicare l’art. 2126 c.c. che fa salva la retribuzione anche per i rapporti illegittimamente costituiti.

La Corte conferma tale inapplicabilità richiamando i suoi precedenti (si cita Cass. 4921/2016), ribadendo che il TU sul pubblico impiego non è applicabile al rapporto dei collaboratori linguistici, come del resto confermava il Ccnl del 1996 che non richiamava il ricordato art. 53, facendo riferimento unicamente all’obbligo di comunicare all’Università  dell’«esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’amministrazione stessa».

Limitandosi a prevedere un onere di comunicazione, che è cosa ben diversa dall’obbligo di esclusività di cui all’art. 53, il Ccnl equipara la situazione dei lettori ai lavoratori privati, comunque inibiti dallo svolgere attività che ledano gli interessi del datore o incidano sul coretto svolgersi dell’attività lavorativa cui sono tenuti.

A ciò la Corte aggiunge, per completezza, la ritenuta applicazione dell’art. 2126 c.c., salvo lo svolgimento di attività caratterizzate da illiceità dell’oggetto o della causa e tanto in conformità con quanto stabilito dalla Corte di giustizia che si era già pronunciata sul diritto degli ex lettori al percepimento di una giusta retribuzione.

4. Conclusioni

La sentenza in commento, che sarebbe stata di difficile comprensione senza la superiore premessa delle vicende legislative e giudiziarie che hanno funestato la storia (e la vita, supponiamo) dei lettori universitari, si caratterizza per l’accuratezza dell’esame dei motivi e per le condivisibili conclusioni, sorrette da una motivazione chiara e argomentata del loro rigetto o dell’avvenuto accoglimento dei motivi di ricorso, motivazione per di più sempre ancorata ai suoi precedenti al fine di chiarire la continuità dell’interpretazione nomofilattica della Corte.

Spicca inoltre, nella vicenda, il ripetuto sforzo della Suprema corte, Sezioni unite e sezione lavoro, ad intervenire in modo netto e chiaro a correggere gli errori marchiani di un legislatore approssimativo e superficiale che ha persistito a lungo prima di applicare il diritto sancito dalle sentenze della Corte di giustizia che, peraltro, affermavano principi già presenti anche nel nostro ordinamento, come quello di effettività e dell’indisponibilità del tipo.

Resta la speranza che il comportamento del legislatore in questa vicenda (che, peraltro, non è l’unica) non si ripeta più nel futuro.

Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 15 maggio 2024, n. 13490

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