Show Info

Assicurazione contro gli infortuni e nozione di “occasione di lavoro”

24 Gennaio 2025|

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 1066 del 3 ottobre 2024, si è pronunciato sul ricorso presentato da un’anestesista, dipendente di una Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst), contro l’Inail e contro la stessa datrice di lavoro al fine di vedersi riconosciuto l’indennizzo da danno biologico per un infortunio riportato, durante una prova pratica, nell’ambito di un corso formativo di aggiornamento presso l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), al quale la dipendente aveva partecipato per ottenere l’abilitazione a prestare la propria attività lavorativa sugli elicotteri di soccorso.

Tale indennità, sebbene riconosciuta in un primo momento dall’Inail, è stata poi negata alla lavoratrice con un nuovo e successivo provvedimento, revocatorio del precedente, sul presupposto che l’infortunio non fosse avvenuto in orario di lavoro e per rischio correlato ad esso, bensì fosse la conseguenza di un rischio generico. Ciò per il fatto che l’assenza dal lavoro per la partecipazione alla prova propedeutica, sebbene inizialmente autorizzata dall’Asst e qualificata dalla datrice stessa come “missione/trasferta”, non è stata in un secondo momento ritenuta riconducibile all’occasione lavorativa.

Il Tribunale è stato perciò chiamato a interrogarsi sulla qualificazione dell’evento traumatico come infortunio sul lavoro o come malattia; in particolare, a dover essere stabilita era la riconducibilità o meno del danno subito dalla ricorrente nell’ambito della partecipazione al corso formativo alla nozione di “occasione di lavoro”.

Tale espressione è impiegata nell’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, noto anche come “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale già tracciato dalla Suprema Corte, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, la norma non presuppone necessariamente che l’infortunio sia avvenuto durante lo svolgimento della mansioni lavorative tipiche o specifiche per le quali è stabilito l’obbligo assicurativo; al contrario, l’art. 2 farebbe riferimento a un più ampio concetto, che travalica e amplia i limiti concettuali della “causa di lavoro” e che ricomprende nella formula “occasione di lavoro” ogni infortunio verificatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa che, seppur non tipicamente assegnata, sia quantomeno connessa, strumentale o accessoria all’attività lavorativa.

Sulla scorta di tale indirizzo, infatti, è pacificamente valorizzato un approccio interpretativo in base al quale è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l’accaduto e la prestazione lavorativa, tale per cui l’occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un’attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell’evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 13 maggio 2016, n. 9913).

Nel caso di specie, anche il giudice di prime cure ha ritenuto che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali, per “occasione di lavoro” debbano intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.

L’unico limite a tale previsione è rappresentato dal c.d. rischio elettivo, ossia quello derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali, del tutto esulanti dall’ambiente e dalla prestazione di lavoro.

In altri termini, il sinistro indennizzabile ai sensi dell’art. 2 non deve essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma ai fini della sua indennizzabilità deve essere preso in considerazione ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, anche in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa espletata.

In tal senso, secondo la Cassazione risultano indennizzabili non solo gli infortuni derivanti dall’espletamento di attività lavorative connesse alle mansioni lavorative tipiche per le quali è stabilito l’obbligo assicurativo ma anche le ipotesi di rischio improprio e non occasionale, per tale intendendosi quello non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, purché comunque ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 6 febbraio 2018, n. 2838).

A fortiori, nel caso di specie lo svolgimento della prova pratica per l’abilitazione all’elisoccorso, durante la quale si è verificato l’infortunio, era strumentale alla complessiva prestazione lavorativa della ricorrente quale anestesista che offre la propria disponibilità anche per tali particolari forme di gestione dell’emergenza. Di conseguenza, la partecipazione al corso formativo rientrava, come risultante dal prospetto turni, nelle normali mansioni della dipendente ed era stata autorizzata anche nel precipuo interesse della datrice di lavoro.

Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale di Bergamo ha qualificato il danno biologico subito dalla lavoratrice come infortunio sul lavoro e ha condannato l’Inail alla corresponsione del relativo beneficio.

Lucrezia Nardi, dottoranda nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza il documento: Trib. Bergamo, 3 ottobre 2024, n. 1066

Scarica il commento in PDF

L'articolo Assicurazione contro gli infortuni e nozione di “occasione di lavoro” sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.