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Al coniuge titolare di assegno divorzile non spetta la quota del TFR del coniuge obbligato conferita al fondo di previdenza complementare prima dell’inizio del giudizio di divorzio    

16 Novembre 2025|

Breve premessa normativa

La sentenza in commento, Cass., Sezione Prima Civile, n. 20132 del 18 luglio 2025, introduce un principio interpretativo fondamentale per la corretta applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898/1970 che riconosce al coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, titolare di assegno divorzile e non convolato a nuove nozze, una percentuale dell’indennità di fine rapporto (40% ) percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di  lavoro.

Sul tema si veda, in www.rivistalabor.it, il contributo di M. R. Calamita, Cassazione Sezioni Unite 6 marzo 2024, n. 6229: assimilabilità dell’incentivo all’esodo al trattamento di fine rapporto ai fini dell’applicazione dell’art. 12-bis L. n. 898/1970, 20 maggio 2024, a commento della sentenza Cass. SS.UU. 6 marzo 2024, n. 622.

Per un corretto inquadramento della fattispecie in esame necessità una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento sul trattamento di fine rapporto (TFR) e sul trattamento previdenziale integrativo.

In primis, rileva evidenziare che consolidata giurisprudenza di legittimità configura il TFR, accantonato annualmente e rivalutato periodicamente, come retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto dell’ex coniuge sulla quota del TFR spettante al coniuge obbligato, azionabile in presenza dei sopracitati presupposti di legge, spetta «anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio» ossia se il TFR sia percepito dall’avente diritto al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o dopo tale momento non anche quando diviene esigibile prima della proposizione di tale domanda. Il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto sorge quando il coniuge obbligato cessa il rapporto di lavoro e diviene esigibile quando percepisce l’indennità di fine rapporto.

In secondo luogo, rileva puntualizzare che le forme pensionistiche complementari sono disciplinate dal d.lgs. 252 del 2005 che riconosce al lavoratore il diritto di conferire il TFR maturando e già maturato e accantonato, entro determinati limiti, in un fondo di previdenza complementare per conseguire una prestazione previdenziale integrativa.

Il versamento del TFR al fondo di previdenza estingue l’obbligo del datore di lavoro di erogare l’indennità al momento della cessazione del rapporto di lavoro in quanto la contribuzione datoriale al fondo costituisce un patrimonio segregato non è preordinato all’immediato vantaggio del lavoratore ma destinato alla erogazione della prestazione previdenziale complementare.

Il diritto alla quota di TFR previsto dall’art. 12 bis si riferisce esclusivamente all’indennità di fine rapporto percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dal coniuge obbligato non alle somme conferite dal datore di lavoro al fondo previdenziale integrativo prima dell’avvio del giudizio di divorzio. Il conferimento del TFR al fondo previdenziale se avvenuto prima della instaurazione del giudizio di divorzio sottrae le somme alla ripartizione prevista dall’art. 12-bis.

La fattispecie concreta

Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinato l’assegno divorzile, condannava il coniuge obbligato, collocato in quiescenza durante  il giudizio di divorzio, al pagamento della quota del 40% del TFR richiesto dall’ex coniuge, nonostante, prima di instaurare il giudizio, il coniuge obbligato avesse disposto il conferimento del TFR ad un fondo previdenziale complementare.

La Corte di appello in riforma della pronuncia di primo grado incrementava l’assegno divorzile in ragione del contributo pensionistico integrativo percepito dall’ex coniuge escludendo altre debenze a suo carico ex art. 12-bis l. n. 898/1970 che limita la quota di TFR alla indennità di fine rapporto percepita dal coniuge obbligato e non al TFR conferito al fondo previdenziale integrativo dal datore di lavoro su disposizione del lavoratore. Ne consegue che la destinazione legittima del TFR al fondo previdenziale integrativo esclude qualsiasi pretesa alla quota TFR prevista dall’art. 12 bis.

Ricorre in cassazione l’ex coniuge lamentando la violazione dell’art. 12 bis nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso l’applicazione di tale disposizione all’ex coniuge obbligato che poco prima dell’istaurazione del giudizio di divorzio aveva versato il TFR in unica soluzione in un fondo di previdenza complementare e per aver escluso che tale versamento non comportasse percezione del TFR.

La Suprema Corte sul punto ribadisce che il presupposto essenziale, nel caso di specie insussistente, per percepire la quota di TFR si riferisce alla indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge obbligato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR conferito al fondo previdenziale dal datore di lavoro non ha più natura retributiva ma previdenziale e le somme erogate dal fondo, al raggiungimento dei requisiti previsti, non sono assimilabili al trattamento di fine rapporto bensì ad una pensione integrativa. La destinazione del TFR ad un fondo previdenziale integrativo, nel caso di specie, era legittima e l’ex coniuge poteva vantare esclusivamente una maggiorazione dell’assegno divorzile.

La Cassazione, dunque, conferma integralmente la pronuncia d’appello affermando il principio di diritto secondo cui l’art. 12-bis non si applica ai conferimenti del TFR al fondo di previdenza complementare effettuati prima della proposizione della domanda di divorzio. Risulta evidente la differenza tra la prestazione di previdenza complementare e al trattamento di fine rapporto: il diritto alla quota si riferisce all’indennità di fine rapporto e non può essere esteso alla prestazione di previdenza complementare erogata dal fondo previdenziale.

Infatti, il TFR su cui spetta la quota deriva dal rapporto di lavoro ed è esigibile nei confronti del datore di lavoro mentre il trattamento di previdenza complementare ha titolo nell’accordo di adesione al fondo ed è esigibile nei confronti di quest’ultimo al verificarsi dei presupposti di legge. Il lavoratore conferendo il TFR al fondo compie un atto dispositivo consentito dall’ordinamento giuridico, e, una volta che il versamento è effettuato, prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il TFR versato e il diritto alla quota del coniuge titolare dell’assegno divorzile.

Conclusioni

In conclusione, il principio affermato dalla pronuncia secondo cui  il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto del coniuge obbligato non si applica ai conferimenti del TFR al fondo di previdenza complementare, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, plasma comunque la volontà del legislatore di ripristinare l’uguaglianza tra i coniugi dopo la dissoluzione del vincolo coniugale consentendo al coniuge titolare dell’assegno  di conseguire una maggiorazione dell’assegno in ragione del contributo che durante il matrimonio ha fornito allo sviluppo professionale dell’altro coniuge.

Dunque, le prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto dei conferimenti del TFR possono incidere sulla quantificazione dell’assegno divorzile pur non generando un diritto alla quota TFR oramai dissolta nel fondo previdenziale.

I vantaggi derivanti dalla prestazione previdenziale complementare costituiscano lo sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio di cui tener conto favorevolmente nella determinazione dell’assegno divorzile senza che ciò determini una applicazione estensiva della previsione di cui all’art. 12 bis ai versamenti di TFR al fondo previdenziale.

Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass. civ., sez. Iª, 18 luglio 2025, n. 20132

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