Rapporto di lavoro subordinato agricolo tra onere della prova e presunzione di gratuità
12 Dicembre 2025|L’ordinanza in commento, Cass. n. 23919 del 26 agosto 2025, riapre il dibattito sul rapporto di lavoro subordinato agricolo, in particolare, sui limiti della presunzione di gratuità del rapporto di lavoro e sul riparto dell’onere della prova dell’esistenza della subordinazione.
Orbene, alla presunzione di onerosità, secondo cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, si contrappone, soprattutto in ambito agricolo, la presunzione di gratuità dell’attività lavorativa tra parenti, secondo cui i familiari prestano attività lavorativa nell’impresa per spirito solidaristico e affettivo.
Nel caso di specie si discute, in particolare, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, del figlio del datore, disconosciuto dall’INPS in fase di accertamento, benché fosse familiare non convivente e formalmente munito di buste paghe.
Il giudice di prime cure e la Corte territoriale hanno confermato il verbale di accertamento INPS ritenendo non sufficientemente provata dal familiare lavoratore la subordinazione e l’onerosità del rapporto di lavoro.
In primo luogo, si evidenzia che la convivenza tra le parti del rapporto non genera automaticamente la presunzione di gratuità così come l’assenza di convivenza non genera presunzione di onerosità e dunque di subordinazione; in secondo luogo, l’onerosità del rapporto di lavoro, elemento indefettibile per il riconoscimento della subordinazione, richiede la prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni pattuite, carente nel caso di specie, non della formale esibizione delle buste paga.
Per la Corte territoriale, dunque, incombe sul lavoratore interessato, non sull’ente previdenziale, l’onere di fornire una prova rigorosa della subordinazione trattandosi di prestazioni di lavoro normalmente rese «affectionis vel benevolentiae causa».
Ricorre in cassazione l’interessato deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale fatto gravare sull’ente previdenziale l’onere probatorio dei fatti a sostegno del disconoscimento del rapporto di lavoro. Deduce altresì che il difetto di convivenza e la presenza di indici di subordinazione, desumibili da prove testimoniali e documentali, avrebbero escluso la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro in ambito familiare.
La Suprema Corte non riscontra alcuna violazione nel riparto dell’onere probatorio né del prudente e libero apprezzamento del giudice nella valutazione delle prove raccolte.
Puntualizza altresì che mentre l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull’INPS ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso «con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche», nel caso di annullamento del rapporto di lavoro subordinato, per effetto dell’esercizio del potere di autotutela dell’INPS, grava sull’interessato l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
E’ indubbiamente colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, attivare il rapporto previdenziale-assicurativo tenuto a provare in modo certo l’elemento qualificante del requisito della subordinazione.
Il lavoratore – familiare ha l’onere di provare, «con prova precisa e rigorosa», al fine di accertare lo status di lavoratore agricolo, disconosciuto dall’ INPS, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Dunque, la pronuncia in commento rileva per due singolari aspetti: da un lato definisce il confine di operatività delle presunzioni escludendo l’automatismo presuntivo tra convivenza e gratuità delle prestazioni lavorative fra parti legate da vincoli di parentela o affinità e tra difetto di convivenza delle parti e onerosità delle prestazioni lavorative e dall’altro ribadisce i confini dell’onere della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, laddove disconosciuto, attribuendo un ruolo risolutivo al lavoratore nella prova rigorosa della subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, e dell’onerosità.
In conclusione, la Suprema Corte con la pronuncia annotata individua nella valutazione complessiva degli indici di subordinazione – retribuzione fissa, osservanza dell’orario di lavoro, continuità della prestazione, vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, inserimento in una organizzazione aziendale – lo strumento giuridico per distinguere la prestazione di aiuto resa gratuitamente dal familiare all’impresa dalla prestazione onerosa resa nel rapporto di lavoro subordinato – e soprattutto esclude la gratuità e l’onerosità automatica delle prestazioni che rispettivamente la convivenza delle parti e l’esistenza delle buste paga – in assenza di effettiva percezione della retribuzione pattuita, formalmente generano.
Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26 agosto 2025, n. 23919
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