Show Info

Per la Cassazione penale è legittima l’installazione di telecamere nascoste in un guardaroba, se eseguita dopo un fondato sospetto

3 Dicembre 2025|

Con sentenza del 5 agosto n. 28613 (pronunciata all’udienza del 4 giugno 2025) la Quinta Sezione Penale della Cassazione ritornano sull’istituto dei controlli difensivi ed affermano la legittimità dell’installazione di videocamere occulte purché mirata e successiva all’insorgere di un fondato sospetto di illeciti lesivi del patrimonio aziendale.

Il principio è motivato attraverso un dettagliato richiamo sistematico ai precedenti dalla Sezione Lavoro, e per questo non resta confinato al diritto penale.

La fattispecie esaminata

Una dipendente di una farmacia veniva condannata dalla Corte di Appello per il delitto di furto continuato aggravato dalla destrezza.

Le condotte contestate riguardavano la sottrazione – con mosse repentine – di banconote dal registratore di cassa della farmacia presso cui lavorava, per il complessivo importo di euro 115.422,46.

La fattispecie delittuosa – protrattasi per oltre tre anni – veniva integrata in occasione dell’apertura della cassa. Inoltre, i giudici del merito accertavano la sottrazione di prodotti farmaceutici per il valore complessivo di 7.000 euro.

La dipendente ricorre in Cassazione sostenendo che si trattava “di vere e proprie intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto essere autorizzate dall’A.G., dopo avere concordato con i Carabinieri la procedura esecutiva”. A detta della ricorrente, supportava l’illegittimità della installazione il fatto che le telecamere erano “nella parte posteriore del locale farmacia ove venivano ripresi i registratori di cassa ed il locale posteriore interno adibito a spogliatoio personale dei dipendenti”.

Le motivazioni e la ricostruzione dell’istituto dei controlli difensivi (non confinata al settore penale)

Preliminarmente, il Supremo Collegio esclude che il guardaroba della farmacia – sul quale erano puntate le telecamere – fosse configurabile quale luogo di privata dimora, non ravvisandone gli elementi costitutivi che coincidono nella: (i) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di atti della vita privata, al riparo da intrusioni esterne; (ii) stabilità e non occasionalità dell’utilizzo; (iii) non accessibilità a terzi senza il consenso del titolare (sulla nozione di privata dimora, si v. Cass. Sez. Unite,  23 marzo 2017, n. 31345; Cass., 20 aprile 2021, n. 14878; Cass. n. 22 settembre 2023, n. 46208).

Dopo tale premessa, la Cassazione analizza a più ampio respiro il tema dei controlli difensivi, ricostruendone la fattispecie all’interno dell’ordinamento e rammentando a quali condizioni può essere ammissibile l’installazione di telecamere occulte nei luoghi di lavoro fuori dalle ipotesi tipizzate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

La doverosa premessa è che – in generale – “la video-sorveglianza dei dipendenti sul luogo di lavoro, utilizzata per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, è vietata dalla legge”.

Nondimeno, si legge nelle motivazioni, “nella giurisprudenza si questa Corte si ritiene lecito l’impiego di una telecamera nascosta … se rivolta a controllare uno specifico dipendente nei confronti del quale ci siano già dei validi sospetti di comportamenti illeciti”.

E così, sono utilizzabili –  “sia nel processo civile che in quello penale in cui è imputato il dipendente” – le registrazioni video realizzate a sua insaputa sul luogo di lavoro per proteggere il patrimonio aziendale.

Infatti, “le norme dello Statuto dei lavoratori, che pure tutelano la riservatezza dei prestatori, non proibiscono i controlli difensivi … del patrimonio aziendale e non giustificano l’esistenza di un divieto probatorio”.

Dopo queste premesse, la Cassazione delinea le condizioni che determinano l’ammissibilità del controllo occulto finalizzato all’accertamento dell’illecito.

Anzitutto, “l’impiego della telecamera nascosta non può essere fatto, quindi, né con scopo preventivo né verso soggetti nei confronti dei quali non sussistono sospetti di colpevolezza, e neppure sarebbe possibile fare verifiche “random”, a campione. Piuttosto, il tipico esempio scrutinato dalla giurisprudenza – che ha ritenuto ammissibile la installazione della telecamera “nascosta” – è quello finalizzato al controllo nei confronti del cassiere quando, in seguito alle verifiche di cassa, non tornino i conti sugli incassi registrati”.

E così, ponendo l’attenzione sull’elemento finalistico quale discrimine per determinare la legittimità della installazione, il Supremo Collegio evidenzia che di controlli difensivi legittimi deve parlarsi anche nel caso di specie, “in quanto l’installazione delle telecamere non si pone quale strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti, tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, bensì è finalizzata ad ottenere la conferma dell’attività illecita che il datore di lavoro aveva il sospetto che si compisse nella sua farmacia e, quindi, per difendere il patrimonio della sua azienda, attività che non può considerarsi illecita”.

Non si tratta quindi di un “controllo a distanza e generalizzato sull’operato dei lavoratori”, quanto piuttosto di un controllo mirato dopo la verifica di illeciti finalizzato ad “ottenere la conferma dell’attività illecita che si compie nella azienda e quindi per difenderne il patrimonio”.

In conclusione, la Cassazione conferma che il datore di lavoro “ben può installare nei locali della propria azienda telecamere per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, e questo perché le norme dello Statuto dei Lavoratori tutelano sì la riservatezza del dipendente, ma non fanno divieto al tempo stesso di effettuare i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale, e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio”.Il “fondato sospetto” quale presupposto di legittimità del controllo occulto

Le valutazioni di questa sentenza – che ribadiamo, non possono confinarsi al diritto penale – non sono distoniche rispetto alle precedenti indicazioni giunte dalla sezione lavoro in tema di controlli difensivi.

L’istituto, di matrice giurisprudenziale è coniato per rispondere alla ragione pratica – lato sensu “cautelare” – di consentire al datore di lavoro di contrastare nell’immediato comportamenti illeciti del personale, risultando iniquo che la tutela del patrimonio aziendale passi esclusivamente attraverso la negoziazione con i sindacati o una autorizzazione non priva di vincoli, e con tempi non immediati (sul tema dei controlli difensivi si v. diffusamente C. Colosimo, La moderna declinazione del potere di controllo, in AA.VV., Diritti e doveri nel rapporto di lavoro, Milano, 2018, p.67; C. Musella, Controlli difensivi verso l’eternità, in www.rivistalabor.it, 22 ottobre 2023; A.G. Arnò; Controlli difensivi sui lavoratori: legittimità, limiti e bilanciamento tra diritti fondamentali e tutela del patrimonio aziendale, in www.rivistalabor.it, 20 gennaio 2025).

L’istanza sopra descritta deve però essere bilanciata da limiti e contrappesi tali da non rendere la reazione datoriale sproporzionata, in modo da contemperare la libertà di iniziativa economica con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Ed infatti, “la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva” deve essere “mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro” (Cass. n. 15982, 17 luglio 2007).

Su questa linea, il primo limite è dato dall’oggetto del controllo, che non può riguardare soltanto la  verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, dovendo mantenere un necessario legame con il patrimonio e/o l’immagine aziendale, dovendo l’illecito integrare attività fraudolente od ipotesi penalmente rilevanti (Cass. n. 6174, 1° marzo 2019; Cass. n. 8373 del 4 aprile 2018).

In questa direzione, è stata affermata l‘illegittimità dei programmi informatici volti a monitorare i messaggi della posta elettronica aziendale e degli accessi Internet, ove per le loro caratteristiche consentano al datore di controllare a distanza ed in via continuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa e il suo contenuto (Cass. n. 4375, 23 febbraio 2011), senza alcun nesso con la tutela del patrimonio aziendale.

Un ulteriore limite è stato rinvenuto nel fatto che – non potendo i controlli essere randomici e generalizzati – gli stessi dovessero necessariamente mirati e, sul piano cronologico, successivi all’insorgere di un fondato sospetto circa la commissione di illeciti.

Ed è proprio su quest’ultimo elemento che con pronuncia n. 25732 del 22 settembre 2021 gli ermellini focalizzano con maggiore attenzione i confini del “fondato sospetto”, rilevante non soltanto quale presupposto della legittimità dei controlli difensivi, ma anche quale spartiacque temporale che determina la ammissibilità delle sole indagini intervenute dopo l’insorgere di questo elemento (sul punto si v., M. Agostini, I controlli difensivi ammessi in presenza di un fondato sospetto, in www.rivistalabor.it, 21 Ottobre 2021; in quella fattispecie la pronuncia di merito era stata cassata per l’omissione, da parte della Corte territoriale, di ogni indagine volta ad accertare se i dati fossero stati raccolti prima o dopo l’insorgenza del fondato sospetto).

Sulla scorta di tali principi è stata dichiarata la legittimità del licenziamento del lavoratore a cui era stato contestato di essersi appropriato dei titoli di viaggio di passeggeri saliti sull’autobus da lui condotto, “immortalato” da una telecamera di cui il lavoratore era consapevole della presenza, tanto da avere successivamente spostato la direzione dell’obiettivo (Cass. n. 14141 del 23 maggio 2023).

Recentemente, è stato dichiarato legittimo il licenziamento fondato sulla “attività di videosorveglianza estesa ai locali dove si trovano gli armadietti dei lavoratori e poi anche all’area esterna, una volta emerso il sospetto della commissione di condotte illecite dopo il rinvenimento, da parte del responsabile dell’impianto, agli inizi del 2022, di contenitori riempiti con materiale commerciabile, tanto da essere stato imposto il divieto, sottoscritto dai lavoratori, di operare in prossimità del nastro, su cui transitavano i materiali commerciabili” (Corte App. Roma, sez. lav. n.  2699, 6 novembre 2025; gli aspetti sono stati utilizzati dalla Corte del merito per accertare l’insorgere del fondato sospetto e i controlli sono stati considerati legittimi pur interessando le riprese anche l’attività lavorativa).

Dai principi sopra elencati l’operatore può ricavare alcune indicazioni da tradurre sul piano operativo.

Ad esempio, l’insorgere del fondato sospetto –  soglia temporale e presupposto sostanziale della legittimità del controllo – potrebbe essere “cristallizzato” attraverso una comunicazione interna – non per forza rivolta alla generalità dei dipendenti – che evidenzia  il suo insorgere.

Al contempo, in tale comunicazione dovrebbe essere “saldato” l’afferenza del controllo con il patrimonio aziendale, evitando comunicazioni preordinate esclusivamente al controllo puro e semplice dell’adempimento del datore di lavoro.

Nella consapevolezza che tali controlli nella esperienza comune – pur dovendo contemperarsi ai principi di riservatezza e non potendo mai configurarsi come invasivi – costituiscono gli unici strumenti in mano al datore di lavoro per fronteggiare illeciti che non costituiscono meri inadempimenti, ma spesso anche fattispecie delittuose.

Danilo Bellini, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass. pen., sez. Vª, 5 agosto 2025, n. 28613

Scarica il commento in PDF

L'articolo Per la Cassazione penale è legittima l’installazione di telecamere nascoste in un guardaroba, se eseguita dopo un fondato sospetto sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.