La Corte costituzionale “salva” la non cumulabilità del trattamento pensionistico di Quota 100 con i redditi superiori ai 5000 euro
1 Dicembre 2025|Premessa
Come certamente si ricorderà, la c.d. Quota 100 è un sistema per l’accesso alla pensione che permette di anticipare l’uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l’età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è pari a 100.
Si trattava di una misura sperimentale, dal 2019 al 2021, istituita con l’art. 14 del D.L. n. 4/2019, poi convertito dalla legge n. 26/2019.
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha sostituito il regime di Quota 100 con Quota 102, che consentiva l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.
Con la legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), Quota 102 è stata a sua volta sostituita da Quota 103, ma solo per il 2023.
Tutte e tre le previsioni di legge in esame prevedevano l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, avrebbe comportato la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Con riguardo a Quota 100 l’Inps, con la circolare n. 117/2019 aveva fornito i necessari chiarimenti operativi.
Fatti altri e diversi interventi della giurisprudenza di merito (v. ultra), della legittimità costituzionale dell’incumulabilità reddituale di che trattasi dubitava il Tribunale di Ravenna che, con ordinanza del 27.01.2025 (n. 20 del R.O. del 2025) ha investito della sottesa questione la Corte costituzionale che, come immediatamente vedremo, con la sentenza n. 162 del 04.11.2025, si è pronunciata negativamente, confermando quindi l’impugnata disposizione di legge.
Il fatto
Con l’indicata ordinanza, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, in riferimento agli artt. 2, 3 (quest’ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità), 38, co. 2, e 117, co. 1, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le censure mosse evidenziavano che criticità della citata disposizione nella parte in cui (nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la c.d. “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia), la medesima, per come interpretata dalla Corte di cassazione -sezione lavoro- con la sentenza n. 30994/2024, facesse conseguire alla violazione di tale divieto la sospensione dell’erogazione della pensione per un’intera annualità, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati (anche per una o poche giornate all’anno) e con redditi esigui.
Nella fattispecie scrutinata dal Tribunale di Ravenna, l’Inps aveva provveduto al recupero della pensione liquidata con il meccanismo di cui sopra ad un soggetto che, nei fatti, aveva prestato attività di lavoro dipendente (con un contratto – alle dipendenze di una società agricola- avente ad oggetto l’attività di raccolta dell’uva) esauritosi nell’arco di una giornata, pari a otto ore di lavoro, per un reddito effettivamente percepito di soli 83,91 € lordi.
L’adito giudice di prime cure, non potendo riqualificare (ancorché richiesto dal ricorrente) il rapporto di lavoro come autonomo (anziché subordinato), dubitava tuttavia del fatto che la conseguenza riconnessa dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 30994/2024 alla violazione di tale divieto di cumulo – corrispondente alla perdita del trattamento di pensione per un intero anno – fosse compatibile con la Costituzione, ponendosi tra l’altro in contrasto, non soltanto con tutti i richiamati articoli della Carta, ma anche con l’art. 1 del Prot. addiz. CEDU, per il tramite dell’art. 117, co. 1, Cost.
Con riguardo alla rilevanza della questione sollevata il Tribunale rimettente osservava che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale «escluderebbe l’esistenza della quasi totalità del credito INPS per cui è causa», atteso che l’indebito del ricorrente era nei fatti limitato al rateo di pensione percepito nel mese di settembre del 2020, laddove la riconosciuta non fondatezza delle questioni sollevate comporterebbe il rigetto del ricorso.
Relativamente invece alla possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, il medesimo giudice osservava che, sebbene quest’ultima non prevedesse espressamente le conseguenze della violazione del divieto di cumulo, la circostanza che la citata sentenza n. 30994/2024 della Corte di cassazione le abbia individuate proprio nella perdita totale del trattamento pensionistico (e non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento), lo avrebbe esonerato dall’onere di fornire una diversa interpretazione, ritenuta conforme a Costituzione.
Infine, il tribunale rimettente, dopo aver sottolineato che sulle questioni sollevate la Corte costituzionale non si era ancora pronunciata (all’evidenza vertendo la sentenza n. 234/2022 sul diverso profilo del regime differenziato del divieto di cumulo fra lavoratori autonomi occasionali e lavoratori dipendenti), affermava che l’auspicata caducazione della norma posta dal “diritto vivente” impone di individuare un criterio (diverso da quello annuale) di delimitazione nel tempo degli effetti della incumulabilità, criterio che ravvisa nella dimensione temporale mensile, corrispondente al rateo di riferimento.
In ragione del fatto che le pensioni vengono erogate per legge mensilmente, ad avviso del giudice a quo sembrerebbe naturale che la regola del cumulo operasse a livello mensile, privando così il pensionato dei ratei nelle sole mensilità nelle quali egli ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione “quota 100”.
Da qui, pertanto, la richiesta di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, come convertito, nella parte in cui –nell’interpretazione della Corte di cassazione– stabilisce che «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato … comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento».
La lettura fornita dalla Corte costituzionale
Nel giudizio di che trattasi, sono intervenuti sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia l’Inps, entrambi chiedendo che le sollevate questioni venissero dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
Tra l’altro, nel giudizio si è costituito anche il ricorrente nel giudizio a quo, il quale chiedeva che venissero accolte tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna.
La sentenza della Corte Costituzionale, qui in commento, in via preliminare, ha esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato in relazione al fatto che il rimettente, pur ritenendo possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, non l’ha seguita, sollevando questione di legittimità costituzionale della medesima, in base all’opposta lettura che di essa ha dato una singola pronuncia della sezione lavoro della Corte di cassazione, ritenuta per errore diritto vivente.
Eccezione questa che il giudice delle leggi ha ritenuto fondata.
A ben vedere, infatti, il tribunale rimettente muoveva dal rilievo che la disposizione censurata non prevede espressamente le conseguenze della violazione del divieto di cumulo tra la pensione anticipata “quota 100” e lo svolgimento di attività lavorativa, sul punto osservando che «il legislatore avrebbe potuto regolare come meglio credeva la fattispecie», purché «nel rispetto dei limiti», corrispondenti alla proporzionalità e ragionevolezza della misura, nonché del diritto del pensionato al sostentamento, ma «non lo ha fatto».
Orbene, la circostanza che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 30994/2024, abbia individuato le citate conseguenze proprio nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento, avrebbe esonerato il giudice di merito dall’onere di fornire un’interpretazione adeguatrice, data «l’esistenza di un diritto vivente» rappresentando a tal proposito che allorquando la sezione lavoro della Corte di cassazione «pronuncia per la prima volta su una questione, adotta una pronuncia dotata di stabilità interna ed è estremamente difficile per non dire impossibile che, in assenza di elementi normativi sopravvenuti, essa muti la propria opinione».
In altre parole, la citata pronuncia, là dove ha escluso espressamente l’esistenza di un dubbio di costituzionalità della norma in questione, così come da essa interpretata, toglierebbe «spazio di manovra per un’interpretazione conforme a Costituzione» da parte del giudice di merito.
La sentenza in commento non ha però condiviso questa lettura e, a sostegno dell’esito di inammissibilità della sollevata questione di costituzionalità, ha ritenuto di richiamare sinteticamente gli approdi nel tempo raggiunti dalla Corte sull’onere di interpretazione delle disposizioni censurate che grava sul giudice rimettente, il cui assolvimento consente l’esame nel merito delle questioni sollevate.
Infatti, secondo l’ormai costante giurisprudenza costituzionale, «se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime “perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)”, ma questo non significa però che “ove sia improbabile o difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito” (sentenza n. 42 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 83 del 2017)» (v. sent. 77/2018).
La sentenza in commento precisa che, più in particolare, quanto sopra avviene allorquando il giudice abbia motivato, in maniera non implausibile, l’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, escludendola consapevolmente o per la presenza di un orientamento giurisprudenziale contrario consolidato, che assurga a “diritto vivente”, o per il tenore letterale della disposizione censurata.
In entrambe le indicate ipotesi, «[l]a correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti» alla predetta interpretazione – “attiene […] al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa” (da ultimo, sentenza n. 204 del 2021)» (v. sent. n. 219/2022).
Più precisamente, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico da parte della giurisprudenza di legittimità –ravvisato non solo in presenza di un’interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità (v. sent. n. 73/2024) ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile (v. sent. n. 38/2024) – ad avviso del Giudice delle leggi il giudice a quo ha «la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenza n. 243 del 2022)» (v. ancora sent. n. 73/2024).
Tra l’altro, tutto ciò «senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi» (v. sent. n. 180/2021): la norma «vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte (sentenze n. 141 del 2019 e n. 191 del 2016)» (v. ancora sent. n. 73/2024).
A ben vedere, quindi, in tale ipotesi del “diritto vivente” la Corte non può che prendere atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione delle disposizioni legislative, ed essendo piuttosto il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo (v. sent. n. 116/2023).
Ad avviso della sentenza in commento, in considerazione del rilievo assegnato al «consolidamento» dell’interpretazione della disposizione censurata offerta dalla giurisprudenza di legittimità diviene, dunque, centrale l’accertamento del medesimo, connesso all’«uso ripetuto nel tempo» e al «grado di consenso raccolto» (v. sent. n. 38/2024), accertamento che, soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle sezioni unite, è necessario a «verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce “una vicenda per definizione aperta” (sentenza n. 202 del 2023)».
Ed è solamente nell’ipotesi in cui sia la lettera della disposizione censurata a opporsi, secondo una non implausibile motivazione del giudice rimettente, a un’esegesi condotta secondo i canoni dell’interpretazione costituzionalmente conforme, che il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (v. sent. n. 91/2013), atteso che il «dato letterale, […] costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione (sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020, n. 174 del 2019 e n. 82 del 2017)» (v. sent. n. 18/2022).
Da qui l’avviso che gli argomenti svolti dal Tribunale di Ravenna a fondamento dell’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, come convertito, non risultano convincenti, ma non con riferimento al dato letterale della norma, posto che è il medesimo rimettente a rilevare l’esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, co. 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, oltre a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento.
Ed è peraltro sempre il rimettente a ritenere non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile, l’interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell’erogazione mensile dei ratei di pensione.
A ben vedere, ad avviso della sentenza in commento, l’unico ostacolo indicato dal rimettente sta nella richiamata sentenza n. 30994/2024 della Corte di cassazione, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, co. 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento.
Sentenza queste che però è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente e che non risulta avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d’appello Milano, sent. n. 629/2025; Corte d’appello Bologna, sent. n. 311/2025), sebbene se ne rinvengano altre che l’hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d’appello Brescia, sent. n. 81/2025; Corte d’appello Trento, sent. n. 14/2025), in alcuni casi in linea con l’interpretazione proposta dall’attuale rimettente.
In ragione di tutto quanto sopra, ad avviso della Corte appare quindi evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che la stessa ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell’ordinamento (fra le altre, sent. n. 101/2023 e n. 122/2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire il giudice delle leggi e da indurlo a pronunciarsi su di esso.
Da qui, pertanto l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, come convertito, sollevate dal Tribunale di Ravenna, non avendo quest’ultimo correttamente assolto all’onere di preventiva interpretazione della disposizione censurata.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza i documenti: Trib. Ravenna, ordinanza 27 gennaio 2025; C. Cost., 4 novembre 2025, n. 162
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